Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 39/2004

"Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti"

Normativa regionaleL.R. Lombardia 39/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale lombarda disciplina, per nuove costruzioni e interventi sugli edifici esistenti (escluse le manutenzioni ordinarie), misure per il contenimento dei consumi, l’uso delle rinnovabili, i catasti degli impianti, le diagnosi energetiche, la termoregolazione e la contabilizzazione del calore, con incentivi e contributi. Prevede prevalenza sui regolamenti comunali, da adeguare entro un anno, e alcune disposizioni sono oggi superate da interventi successivi.

Risparmio energetico negli edifici e riduzione delle emissioni inquinanti

Norme per il risparmio energetico negli edifici e la riduzione delle emissioni

La legge regionale della Lombardia disciplina misure per l’uso razionale dell’energia nel settore civile, promuovendo fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti. La disciplina si applica nel territorio regionale e incide sia sulle nuove costruzioni sia sugli interventi sugli edifici esistenti, con esclusione della sola manutenzione ordinaria.

Ambito di applicazione e rapporto con la normativa comunale

Le disposizioni si applicano alle nuove costruzioni e a qualsiasi intervento edilizio o impiantistico su costruzioni esistenti, comprese le manutenzioni straordinarie. La legge prevale sui regolamenti e sulle altre norme comunali, che devono essere recepite nei regolamenti edilizi comunali entro un anno dall’entrata in vigore. Restano ferme le norme sulle distanze minime tra edifici.

Finalità e obiettivi della disciplina

La legge mira a contenere i consumi energetici degli edifici, migliorando le prestazioni energetiche dell’involucro edilizio e degli impianti termici. Parallelamente intende ridurre l’uso di energia fossile tramite le fonti rinnovabili, migliorare sicurezza, benessere abitativo e compatibilità ambientale, e promuovere servizi qualificati di diagnosi energetica, progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici. Tra gli obiettivi figurano anche la predisposizione di catasti degli impianti di riscaldamento e delle volumetrie riscaldate, la diagnosi energetica dei sistemi edificio-impianto, la termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore, nonché incentivi finanziari per il recupero energetico.

Requisiti di miglioramento termico degli edifici

I regolamenti comunali devono prevedere che edifici e impianti di nuova costruzione, nonché quelli ristrutturati, siano progettati per contenere il consumo di energia primaria per riscaldamento invernale e climatizzazione estiva, agendo su involucro edilizio, rendimento dell’impianto di riscaldamento e impianto di climatizzazione estiva. Per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali soggette alle verifiche della legge n. 10 del 1991, il coefficiente di dispersione volumica per conduzione deve risultare inferiore del 25% rispetto al limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986.

I comuni possono inoltre stabilire limiti più severi alle dispersioni termiche dei componenti dell’involucro, sia per nuove costruzioni e ristrutturazioni totali, sia per ristrutturazioni parziali, eventualmente differenziandoli per tipologia edilizia e destinazione d’uso.

Serre bioclimatiche e sistemi solari passivi

Le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all’edificio, se opportunamente chiuse e trasformate per sfruttare l’energia solare passiva, sono considerate volumi tecnici e non sono computate ai fini volumetrici, purché siano integrate nell’organismo edilizio e dimostrino, con i necessari calcoli energetici, la funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile o quella di spazio intermedio. Analogamente, i sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o integrati agli edifici, come pareti ad accumulo, muri collettori e captatori in copertura, sono considerati volumi tecnici e non computabili volumetricamente.

Valorizzazione delle fonti rinnovabili

Per edifici privati, pubblici o a uso pubblico, la copertura del fabbisogno energetico per riscaldamento, condizionamento, illuminazione e acqua calda sanitaria deve valutare in via prioritaria l’impiego di fonti rinnovabili o assimilate, salvo impedimenti tecnici, economici o legati al ciclo di vita degli impianti. Nei nuovi edifici residenziali, terziari, commerciali, industriali e collettivi, la progettazione della produzione di acqua calda sanitaria deve privilegiare gli impianti solari termici, dimensionati per garantire almeno il 50% della copertura annua del fabbisogno di acqua calda sanitaria.

Catasto degli impianti di riscaldamento

I comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le province devono costituire i catasti degli impianti di riscaldamento secondo il D.P.R. n. 551 del 1999. I catasti devono contenere anche le volumetrie riscaldate servite dagli impianti e i consumi annuali di combustibile. La Regione coordina il sistema affinché i catasti siano congruenti e omogenei e riceve ogni due anni i dati di sintesi. Le province devono rendere disponibili ai comuni con meno di 40.000 abitanti i dati inseriti nei catasti. Sono nulle le clausole contrattuali che impediscano l’accesso ai dati dei consumi annuali di combustibile negli edifici.

Diagnosi energetiche

Sulla base dei catasti, i comuni sopra i 40.000 abitanti e le province per il resto del territorio devono predisporre programmi di diagnosi energetica, dando priorità agli edifici pubblici e ai sistemi edificio-impianto con il rapporto più elevato tra consumo e volumetria riscaldata. Le diagnosi devono indicare interventi di miglioramento edilizio e impiantistico, con costi, risparmi attesi e tempi di ritorno degli investimenti, tenendo conto delle migliori tecnologie disponibili e delle modalità di verifica dell’efficacia economica degli interventi. I soggetti titolari dei contratti di servizio energia devono trasmettere a comuni e province le risultanze delle diagnosi e i dati sui consumi per unità di volumetria riscaldata.

Personale abilitato alle diagnosi

La Giunta regionale deve promuovere corsi di qualificazione per tecnici abilitati alle diagnosi energetiche, comprese quelle finalizzate alla contabilizzazione energetica, e definire requisiti e modalità di accreditamento in collaborazione con ordini e collegi professionali.

Termoregolazione e contabilizzazione del calore

L’obbligo del D.P.R. n. 551 del 1999 relativo alla termoregolazione e contabilizzazione si estende anche agli edifici esistenti con impianti centralizzati quando il rifacimento dell’impianto di riscaldamento comporti un intervento su tutto il sistema di distribuzione del calore. Restano esclusi gli interventi che riguardano soltanto la sostituzione o il rifacimento della caldaia.

Incentivi, contributi e accesso al credito

Al fondo di rotazione regionale istituito dalla legge regionale n. 26 del 2003 possono accedere anche le imprese lombarde che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto ubicati in Lombardia. Comuni e province che abbiano predisposto programmi di diagnosi energetica possono ricevere contributi regionali secondo modalità stabilite dalla Giunta.

Modifiche e coordinamento con altre leggi regionali

La legge introduce una specificazione nella disciplina regionale sul calcolo delle volumetrie edilizie, stabilendo che non si computa l’aumento di volume derivante dall’incremento di spessore delle murature esterne per realizzare pareti ventilate. Inoltre abroga una disposizione della legge regionale lombarda sulla contabilizzazione del calore, in coordinamento con la nuova disciplina.

Aspetti finanziari

Le spese previste dagli interventi della legge sono autorizzate con successiva legge regionale, secondo quanto stabilito dalla norma finanziaria finale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.