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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35208/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per detenzione di 3 kg di cocaina (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente lamentava violazione di legge (artt. 99 c.p. e 125 c.p.p.) e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata: la difesa sosteneva che la Corte territoriale aveva valorizzato più reati pregressi e fatto riferimento a un'ultima fattispecie (tentata estorsione) indicata erratamente come commessa nel 2015 mentre sarebbe del 2007, rilevando così un errore cronologico che avrebbe inciso sul giudizio di maggiore pericolosita e sulla determinazione della pena, e denunciava un'indebita leva sulle sole caratteristiche negative del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'aumento di pena ai sensi dell'art. 99 c.p. quando il giudice, anche implicitamente, indica le ragioni dell'aumento con riferimento alla gravita della condotta e alla personalita e pericolosita dell'imputato. La Corte ha confermato che la valutazione del collegamento tra i precedenti e il reato in esame era adeguatamente motivata: il trasporto di consistente quantitativo di cocaina e l'appartenenza del ricorrente ad ambienti di criminalita organizzata erano indici plausibili di perdurante inclinazione criminale. L'errore cronologico nella indicazione dell'epoca di un precedente non e stato considerato decisivo, soprattutto perche la difesa non ha confutato i passaggi fondamentali della motivazione ma si e limitata a reiterare la censura sulla risalenza temporale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    non presente nel testo integrale della sentenza in riproduzione

    Norma contestata relativa alla detenzione di stupefacenti: la condanna deriva dalla ritenuta illegale detenzione di 3 kg di cocaina.

  • codice penale, art. 99

    citato nel ricorso e nella motivazione

    L'aumento di pena per recidiva e legittimo quando il giudice motivi, anche implicitamente, le ragioni dell'aumento in relazione alla gravita della condotta e alla personalita/pericolosita dell'imputato; non basta il mero elenco dei precedenti, ma occorre valutare il nesso tra condotte pregresse e reato in esame.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Rinvio formale alla normativa processuale invocata dal ricorrente; la corte non ha ritenuto fondata la censura di violazione processuale riferita a tale norma.

  • decreto-legge 28/10/2020, n. 137 art. 23 commi 8 e 9

    Norme che consentono lo svolgimento di udienze in camera di consiglio con modalita speciali (disposizioni emergenziali poi prorogate): la trattazione del procedimento in Cassazione e avvenuta secondo tali modalita.

  • decreto-legge 23/7/2021, n. 105 art. 7 e decreto-legge 30/12/2021, n. 228 art. 16

    Proroghe degli effetti delle disposizioni emergenziali sulla trattazione dei procedimenti con modalita semplificate o a distanza; rilevanti solo sul piano procedurale per la tenuta dell'udienza.

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'aumento di pena per recidiva (art. 99 c.p.) non e sufficiente l'elencazione dei precedenti: il giudice deve motivare il rapporto tra i reati pregressi e il fatto in esame, mostrando in quale misura le condotte passate evidenzino una perdurante inclinazione criminale.
  • Un errore formale o cronologico nella ricostruzione dei precedenti non invalida automaticamente la decisione se la motivazione complessiva dimostra comunque la pericolosita del soggetto e il nesso tra la sua storia criminale e l'illecito attuale.
  • La difesa che impugna per vizi di motivazione deve confrontarsi puntualmente con i passaggi logico-giuridici della sentenza; censure generiche o ripetute senza argomentazione sui punti nodali risultano aspecifiche e spesso inidonee a ribaltare la decisione.
  • Il trasporto o la detenzione di consistente quantitativo di sostanze stupefacenti e considerato elemento sintomatico di collegamento con strutture criminali e puo legittimare una valutazione aggravata della pericolosita sociale dell'imputato.
  • In materia procedurale, le disposizioni emergenziali (decreti-legge richiamati) hanno ammesso modalita speciali di trattazione delle udienze; la loro osservanza puo incidere solo sulla regolarita formale del procedimento, non sulla sostanza della valutazione di merito.

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