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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18302/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società operante nel settore della consulenza amministrativa impugnava un avviso di accertamento relativo al 2018, emesso per IRES, IRAP e IVA a seguito di verifica della Guardia di finanza sulle operazioni intercorse con un'associazione impegnata nella promozione di produzioni vitivinicole. L'Ufficio contestava che due fatture riguardassero operazioni soggettivamente inesistenti, poiché indicavano come emittente l'associazione mentre le prestazioni sarebbero state rese dalla società stessa. La CGT di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CGT di secondo grado, su appello dell'Agenzia delle entrate, aveva riformato la decisione e rigettato il ricorso originario. In cassazione la società proponeva un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la sentenza d'appello fosse carente di motivazione nel ritenere provata in via presuntiva l'inesistenza soggettiva delle operazioni, poiché i quattro indizi valorizzati non avrebbero avuto i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito del motivo, dichiarando il ricorso improcedibile per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relata di notificazione, onere ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ha rilevato che dagli atti depositati risultavano solo il ricorso e alcune attestazioni di conformità, senza la sentenza; ha inoltre escluso che la documentazione successivamente richiamata dalla ricorrente dimostrasse un tempestivo deposito della decisione né un malfunzionamento del portale telematico. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, alla somma ulteriore in favore della controparte ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non esaminato nel merito per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di presunzioni semplici; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è improcedibile.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente in materia di prova nel processo tributario; non oggetto di scrutinio sostanziale per la declaratoria di improcedibilità.

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    Norma evocata a supporto della censura sull'accertamento presuntivo delle operazioni soggettivamente inesistenti; non esaminata nel merito.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è improcedibile se non è depositata, nei termini, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, quando necessaria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nel procedimento camerale per la proposta di definizione del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio della causa.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione della conformità tra proposta e definizione e dell'abuso del processo.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, quando dovuta, è un onere processuale il cui mancato assolvimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per omesso deposito non è evitata se la relata o la decisione non risultano effettivamente nella disponibilità del giudice tramite il fascicolo di controparte o il fascicolo d'ufficio; la mera allegazione difensiva della loro esistenza non basta.
  • Lo screenshot o altre rappresentazioni indirette del contenuto della busta telematica non sono idonei, da soli, a dimostrare l'avvenuto deposito di un atto processuale se non trovano riscontro negli atti effettivamente presenti nel fascicolo telematico.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, resta ferma la condanna alle spese del giudizio di legittimità e può trovare applicazione la disciplina sanzionatoria dell'art. 96 c.p.c. nei casi di abuso del processo, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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