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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30840/2024 del 02/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conducente)

La controversia

La controversia nasce da cinque verbali di accertamento elevati da Carabinieri nei confronti di un conducente, per una condotta di guida tenuta in prossimità di una rotatoria, con invasione della corsia opposta e velocità ritenuta inadeguata. L’opposizione ai verbali era stata rigettata in primo grado e confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sul termine tra notifica del ricorso/decreto di comparizione e udienza e sul termine a difesa, lamentando che la documentazione della P.A. fosse stata depositata tardivamente; 2) violazione delle regole sulla costituzione della P.A. e sul deposito delle controdeduzioni; 3) violazione della fede privilegiata del verbale e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che non vi fosse stato sorpasso in corrispondenza della rotatoria e che i verbali fossero contraddittori, con necessità di escutere i verbalizzanti; 4) violazione delle norme del Codice della strada in tema di sorpasso e di divieti di manovra, assumendo che mancassero segnaletica di divieto e condizioni ostative; 5) violazione dell’art. 198 c.d.s. e dell’art. 112 c.p.c., perché, trattandosi di più violazioni commesse con un’unica azione, avrebbe dovuto applicarsi la sanzione per l’infrazione più grave aumentata fino al triplo, e non il cumulo materiale; 6) violazione della disciplina sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo infondati i profili relativi al termine di deposito degli atti della P.A. e alla contestazione del contenuto dei verbali, perché il termine di cui all’art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011 non è perentorio per la documentazione strettamente connessa all’atto impugnato e perché le circostanze direttamente percepite dai verbalizzanti sono assistite da fede privilegiata, contestabile solo con querela di falso. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che, quando più violazioni del Codice della strada siano contestate come commesse con una sola azione od omissione e siano in discussione solo sanzioni pecuniarie, trova applicazione l’art. 198 c.d.s.; la sentenza impugnata non aveva però statuito sul punto, integrando anche omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza del Tribunale di Lecce è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio allo stesso Tribunale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per dedurre un vizio del procedimento di notifica e del rispetto dei termini a difesa.

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    Il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all'atto impugnato, in mancanza di espressa previsione, non è perentorio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio processuale denunciato nei primi motivi.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai termini di costituzione e deposito; la Corte precisa che il suo termine si applica agli altri documenti della P.A. per il rinvio operato dall’art. 7 d.lgs. 150/2011.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 2700 c.c.

    Il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Parametro delle censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Esclude la ricorribilità per cassazione per vizio motivazionale della sentenza di appello confermativa, nei giudizi introdotti dopo l’11 settembre 2012.

  • art. 40 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 146 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 143 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 141 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 6 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 14 c.d.s.

    Richiamato tra le norme del Codice della strada asseritamente violate nella condotta di guida.

  • art. 148, comma 5, c.d.s.

    Richiamato per la disciplina del sorpasso e del relativo divieto.

  • art. 148, comma 12, c.d.s.

    La sua violazione può comportare sanzione accessoria della sospensione della patente.

  • art. 148, comma 16, c.d.s.

    Indica la sanzione accessoria collegata alla violazione del comma 12.

  • art. 198, comma 1, c.d.s.

    Quando con una sola azione od omissione sono commesse più violazioni, si applica la sanzione pecuniaria per l’infrazione più grave aumentata fino al triplo; la norma riguarda le sanzioni pecuniarie e non opera per le sole sanzioni accessorie.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sul trattamento sanzionatorio ex art. 198 c.d.s. integra omessa pronuncia.

  • art. 4 d.m. 55/2014

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a verbali per violazioni del Codice della strada, il termine per il deposito della documentazione strettamente connessa all’atto impugnato, previsto dall’art. 7, comma 7, d.lgs. 150/2011, non è perentorio se la legge non lo dice espressamente.
  • Le circostanze di fatto direttamente percepite dal verbalizzante e riportate nel verbale fanno fede privilegiata e possono essere contestate solo con querela di falso; nel giudizio di opposizione ordinario non è ammessa una prova contraria che miri a smentire la realtà storica attestata come avvenuta in presenza del pubblico ufficiale.
  • Il vizio motivazionale della sentenza di appello confermativa non è deducibile in cassazione quando si tratti di doppia conforme e il giudizio di appello sia stato introdotto dopo l’11 settembre 2012.
  • In tema di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada commesse con una sola azione od omissione, l’art. 198 c.d.s. opera per la sola componente pecuniaria, mediante applicazione della sanzione per l’infrazione più grave aumentata fino al triplo; la norma non disciplina le sanzioni accessorie.
  • La mancata decisione sul motivo che invoca l’applicazione dell’art. 198 c.d.s. integra omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., imponendo la cassazione con rinvio per il nuovo esame del trattamento sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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