Cassazione Civile, Ordinanza n. 26536/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comodante)
La controversia
La controversia nasce da due contratti, qualificati come comodato e fornitura, relativi a due impianti di distribuzione carburanti, stipulati in date diverse tra una società titolare degli impianti e la società che li gestiva. La controparte contrattuale ha agito per ottenere la risoluzione dei contratti, deducendo che la società gestore aveva effettuato e continuava a effettuare rifornimenti da terzi per la rivendita al pubblico, in violazione della clausola di esclusiva che riservava la fornitura alla controparte e prevedeva la risoluzione di diritto in caso di violazione. In via subordinata, ha chiesto la risoluzione per grave inadempimento. La società convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha domandato la risoluzione di un diverso contratto di affitto di ramo d'azienda e il risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato le domande di risoluzione e quelle connesse alla restituzione degli impianti; la Corte d'appello ha invece accolto l'appello della società attrice, dichiarando la risoluzione dei contratti e ordinando la restituzione dei beni, oltre al pagamento di somme a titolo di penale. Nel ricorso per cassazione la società soccombente ha dedotto: 1) violazione di norme in tema di trasferimento/voltura dell'autorizzazione petrolifera e delle norme regionali, sostenendo che l'autorizzazione fosse rimasta in capo a essa e che quindi la disciplina invocata non fosse applicabile; 2) violazione dell'art. 1362 c.c., lamentando una errata interpretazione dei contratti di affitto di azienda e la mancata considerazione del comportamento complessivo delle parti; 3) violazione delle norme processuali sulla sospensione del giudizio, censurando il mancato rinvio dell'appello in attesa della definizione di una causa pregiudiziale pendente in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la censura presupponeva una situazione di fatto già accertata nella sentenza impugnata e che, in base agli accordi tra le parti, l'autorizzazione petrolifera era stata ceduta nel contesto dei rapporti contrattuali; ha quindi escluso l'applicabilità della norma invocata, anche perché le comunicazioni amministrative richieste dalla legge rilevano nei rapporti con la pubblica amministrazione e non incidono sulla validità della cessione inter partes. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché sotto l'apparente denuncia di violazione di legge tendeva in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, senza indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati. Ha ritenuto fondato il terzo motivo solo quanto alla correzione della motivazione: ha precisato che, nel rapporto tra impugnazione di sentenza parziale e prosecuzione del giudizio davanti al giudice che l'ha pronunciata, la sospensione è possibile solo su richiesta concorde delle parti ex art. 279, quarto comma, c.p.c., non essendo applicabili gli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.; ha però affermato che il dispositivo della sentenza di merito, che aveva negato la sospensione, era comunque corretto. In conseguenza, il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese di legittimità e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rito utilizzato per l'introduzione della domanda in primo grado
richiamato come fondamento della domanda di risoluzione di diritto per clausola risolutiva espressa
parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 17, comma 1, d.l. 24/1/2012, n. 1, conv. dalla l. 24/3/2012, n. 27
ritenuto inapplicabile al caso concreto, perché presuppone un diverso assetto contrattuale rispetto a quello accertato
art. 1 d.lgs. 11/2/1998, n. 32
richiamato dal ricorrente; la Corte nega che osti alla cessione inter partes dell'autorizzazione nel caso esaminato
art. 15 L.R. Puglia n. 23/2004
il relativo rilievo è stato ritenuto assorbito e comunque non decisivo nel rapporto tra le parti
la sua deduzione richiede specifica indicazione del canone ermeneutico violato e non può risolversi in una diversa lettura dei fatti e del contratto
non è sufficiente richiamarli in modo generico; occorre indicare il punto preciso di scostamento del giudice di merito
invocato per denunciare la violazione delle regole sulla sospensione del processo
richiamato dalla parte ricorrente nel motivo sulla sospensione
la Corte afferma che non è applicabile alla sospensione del giudizio di primo grado dopo appello immediato avverso sentenza parziale
la Corte esclude la sua applicabilità alla fattispecie di giudizio proseguito dopo sentenza parziale
art. 279, quarto comma, c.p.c.
è la sola base per la sospensione del giudizio proseguito dopo sentenza parziale, ma solo su richiesta concorde delle parti
consente la correzione della motivazione in iure senza cassazione della sentenza quando il dispositivo è corretto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova; l'interpretazione del contratto è censurabile solo se si indicano specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice se ne è discostato.
- Quando le parti hanno regolato contrattualmente il trasferimento o la cessione di un'autorizzazione amministrativa nell'ambito di rapporti di impresa, l'eventuale omissione di adempimenti o comunicazioni verso la pubblica amministrazione non determina automaticamente la nullità della cessione nei rapporti inter partes.
- La disciplina della sospensione del processo in presenza di sentenza parziale impugnata è speciale: il giudizio che prosegue davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza parziale può essere sospeso solo su concorde richiesta delle parti ex art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa l'applicazione degli artt. 295 e 337, comma 2, c.p.c.
- La correzione della motivazione in diritto consente di salvare il dispositivo corretto della decisione senza cassazione, quando l'errore riguarda solo la giustificazione giuridica e non l'esito finale.
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