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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34287/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva più vizi: (1) omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c.) riguardo alla data di una comunicazione ex art. 31, legge n. 289/2002 (contestazione sulla presunta data 30/07/2007 anziché 30/07/2010); (2) omesso esame della circostanza che il Comune, in una proposta risarcitoria, aveva qualificato i terreni come agricoli; (3) mancata considerazione delle "fasce di rispetto" relative al depuratore, al torrente e a presunte corti coloniche; (4) errore di valutazione del valore dei terreni per non aver considerato il deprezzamento indotto dal depuratore. In sostanza il ricorso lamentava omissioni e vizi istruttori/valutativi che avrebbero inciso sulla decisione sulla edificabilità e sul valore dei terreni ai fini ICI/tributari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto i motivi in larga parte inammissibili o infondati: la supposta errata data della comunicazione ex art. 31 era irrilevante perché la ratio decidendi si fonda sulla qualificazione come edificabili attribuita dal P.R.G. fin dal 1989; la mancata comunicazione prevista dall'art. 31/2002 non incide sulla determinazione dell'edificabilità ai fini ICI, non essendo specificamente sanzionata e non avendo il contribuente dimostrato pregiudizio; l'annotazione del Comune sulla natura agricola di alcune particelle era stata esaminata e dichiarata non rilevante in quanto riferita a particelle diverse; le questioni sulle fasce di rispetto erano state valutate in fatto dal giudice di merito (influiscono sul posizionamento non sulla volumetria complessiva) e la presenza di corti coloniche non risultava provata; la critica alla valutazione è meramente estimativa e il giudice di merito aveva già adottato una stima prudente (C 8,00/mq) tenendo conto della vicinanza del depuratore. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 2.300,00 per compensi oltre spese forfettarie e oneri di legge, con dovuto ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Invocato per censurare presunte omissioni di fatti decisivi; la Corte rileva che l'onere della parte è dimostrare che l'omissione, se esaminata, avrebbe potuto determinare un esito diverso del giudizio, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 31, legge n. 289 del 2002

    La mancata comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile non è specificamente sanzionata e, se non dimostra concreto pregiudizio per la difesa del contribuente, risulta irrilevante ai fini della determinazione dell'edificabilità per fini tributari.

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, d.l. n. 203/2005 (conv. legge n. 248/2005) e art. 36, comma 2, d.l. n. 223/2006 (conv. legge n. 248/2006) e art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 504/1992

    La Corte interpreta che, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, l'edificabilità dell'area si desume dalla qualificazione attribuita dal piano regolatore generale comunale, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi.

  • Cass. civ., sent. n. 12308 del 2017

    In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, e dell'art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi; né rileva, quando non risulti in concreto pregiudicata la difesa del contribuente, che l'Amministrazione, in violazione dell'art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, non abbia dato comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno, non essendo specificamente sanzionata l'inosservanza

    La sentenza viene citata dalla Corte quale precedente che chiarisce che ai fini ICI la qualificazione urbanistica contenuta nel P.R.G. è dirimente e che la mancata comunicazione prevista dall'art. 31 non invalida automaticamente la qualificazione, salvo comprovato pregiudizio.

  • Cass. civ., sent. n. 26774 del 2016

    Richiamata per il principio secondo cui il punto n. 5 del dispositivo (motivazione) deve indicare le ragioni di fatto alla base delle decisioni di primo grado e della sentenza impugnata, dimostrando le differenze. Serve a censurare motivazioni insufficienti o generiche in un atto di gravame.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Consente di richiedere, ai fini del contributo unificato, l'aggiunta di un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso; la Corte dà atto che sussistono i presupposti per tale versamento a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Le censure per "omesso esame" ai sensi dell'art. 360 c.p.c. richiedono che il ricorrente dimostri concretamente che l'esame del fatto omesso avrebbe potuto cambiare l'esito del giudizio; altrimenti il motivo è inammissibile.
  • Per determinare l'edificabilità ai fini tributari prevale la qualificazione contenuta nel piano regolatore generale comunale (P.R.G.), anche se mancano approvazione regionale o strumenti attuativi; la mancata comunicazione amministrativa prevista dall'art. 31/2002 non annulla tale qualificazione in assenza di concreto pregiudizio.
  • Le questioni di valutazione economica (stima del valore dei terreni, deprezzamenti) sono, di regola, questioni di merito riservate al giudice di merito e difficilmente riqualificabili dal giudice di legittimità, salvo vizi di motivazione o travisamento dei fatti provati.
  • Le deduzioni che implichino accertamenti fattuali (esistenza di corti coloniche, estensioni delle fasce di rispetto, identificazione delle particelle interessate) devono essere provate in grado: la mera allegazione senza prova documentale non è sufficiente.
  • In un ricorso di legittimità è essenziale individuare chiaramente la ratio decidendi della sentenza impugnata e motivare come il vizio denunciato incida su quella ratio; motivazioni generiche o non puntuali determinano l'inammissibilità o il rigetto.

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