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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12673/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

I contribuenti avevano promosso giudizio di ottemperanza per dare esecuzione a una precedente decisione passata in giudicato che aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della L. n. 289/2002, il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate per il triennio 1990-1992. Sostenevano di non avere ricevuto alcuna somma e chiedevano che fosse corrisposto integralmente quanto determinato in sede di merito. L'Agenzia delle Entrate replicava di avere eseguito il rimborso, ma in forma ridotta al 50% in applicazione dell'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017. La Corte tributaria aveva respinto l'ottemperanza ritenendo sufficiente il pagamento dimidiato. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione del giudicato e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, perché il giudice dell'ottemperanza non aveva adottato i provvedimenti necessari a rendere effettivo il giudicato sul rimborso; 2) violazione degli artt. 15 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 24 Cost., per avere la sentenza condannato alle spese la parte ricorrente nonostante la sostanziale soccombenza dell'Ufficio sulla pretesa originaria e l'intervenuta necessità di agire in giudizio per ottenere il pagamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha ribadito che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi per benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la capienza dei fondi stanziati dalla normativa sopravvenuta e, se necessario, adottare determinazioni specifiche per assicurare la piena esecuzione del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e ricorso alle procedure di contabilità pubblica, senza che la normativa del 2017 consenta di comprimere il diritto patrimoniale definitivamente accertato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce di tali principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo, relativo alle spese del giudizio di merito, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la stabilità del giudicato formale e sostanziale posto a base del giudizio di ottemperanza

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sul giudicato sostanziale, vincolante anche nel successivo giudizio di ottemperanza

  • art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto al rimborso riconosciuto

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato in relazione alla disciplina delle spese di lite nel processo tributario

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    norma sulla ottemperanza nel processo tributario, la cui corretta applicazione impone l'attuazione piena del giudicato

  • art. 24 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e alla condanna alle spese

  • art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289

    fonte del diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette per il triennio 1990-1992

  • art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91

    norma sopravvenuta che disciplina l'esecuzione dei rimborsi mediante appositi stanziamenti, senza incidere sul diritto accertato

  • L. 3 agosto 2017, n. 123

    legge di conversione del D.L. n. 91/2017, richiamata per il regime di esecuzione dei rimborsi

  • provvedimento n. 195405/2017 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

    atto attuativo della procedura di rimborso richiamata dalla Corte

  • art. 81 Cost.

    evocato per il bilanciamento con le esigenze di copertura finanziaria della spesa pubblica

  • artt. 2 e 3 Cost.

    richiamati a fondamento dei principi di solidarietà e parità di trattamento tra i soggetti colpiti da calamità naturale

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può limitarsi a verificare formalmente l'esistenza di un pagamento, ma deve adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire l'esatta esecuzione del giudicato.
  • La sopravvenienza di una disciplina amministrativa o finanziaria dei rimborsi non può comprimere il diritto patrimoniale già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato; essa incide solo sulle modalità esecutive.
  • Se i fondi destinati al rimborso risultano incapienti, il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse e, in caso di necessità, attivare le procedure sostitutive previste dall'ordinamento, anche nominando un commissario ad acta.
  • La normativa sopravvenuta va interpretata in modo conforme ai principi costituzionali di uguaglianza, solidarietà e copertura finanziaria, evitando disparità tra contribuenti titolari del medesimo diritto accertato.
  • La questione delle spese di lite resta assorbita quando la sentenza impugnata viene cassata per violazione delle regole sull'attuazione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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