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Sentenza

Sentenza del 26/03/2025 n. 8044 - Corte di Cassazione

Giudicato penale - Ricorso inammissibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della CTR Sicilia che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e ritenuto fondata la contestazione di fatture per operazioni inesistenti, con censure di motivazione apparente, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi; il ricorrente ha altresì invocato l'efficacia di giudicato dell'assoluzione penale (sentenza penale n. 561/2013, Tribunale di Ragusa, art. 530 c.p.p.) ai sensi dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali e per la natura cumulativa e generica delle censure (mancata autosufficienza del ricorso, omissione di riproduzione degli atti e delle motivazioni proposte in sede di merito, etc.). Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenga motivazione sufficiente e che le doglianze fossero, in realtà, una richiesta di nuovo apprezzamento dei fatti, non consentita in Cassazione. Per effetto dell'inammissibilità, la Corte ha affermato che non può essere valutata in favore del contribuente l'efficacia del giudicato penale assolutorio ai sensi dell'art. 21-bis D.Lgs. 74/2000, sul principio per cui nello giudizio di legittimità non è ammessa l'applicazione dello ius superveniens quando i motivi cui esso attiene sono inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia (e ad oneri relativi al contributo unificato se dovuto).

Norme richiamate

  • art. 21-bis D.Lgs. n. 74/2000

    La Corte osserva che il giudicato penale assolutorio non può essere fatto valere in Cassazione a favore del contribuente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; lo ius superveniens non è applicabile se i motivi sono inammissibili.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5

    art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Impiego per verificare la legittimità dei motivi di cassazione: censure cumulative, generiche e non autosufficienti sono inammissibili.

  • DPR n. 633/1972

    Norme IVA richiamate dal ricorrente in relazione al disconoscimento delle detrazioni; la Corte richiede prove e motivazione adeguata dell'eccezione ma non entra nel merito fattuale.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Richiamata in tema di garanzie e obblighi informativi dell'Amministrazione; non sopperisce però ai requisiti formali del ricorso in Cassazione.

  • cod. proc. pen. e cod. pen.

    art. 530 c.p.p.; artt. 483, 640-bis, 81, 110 c.p.

    La sentenza penale di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. è stata richiamata dal ricorrente; la Corte nota però che, per ragioni processuali, non può valorizzarne l'effetto nel giudizio di legittimità se il ricorso è inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiesta di omessa pronuncia deve essere formulata con precisione e con indicazione degli atti e dei termini specifici; la genericità porta all'inammissibilità.

  • D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come norma processuale nel contesto del processo tributario (riferimento procedurale).

  • DPR n. 115/2002

    Norma applicata per l'indicazione dell'ulteriore contributo unificato in capo alla parte soccombente.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Cass. Sez. U. n. 8053/2014; Cass. n. 23518/2018; Cass. n. 16056/2016; Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 41205/2021

    Richiami utilizzati per affermare il principio del 'minimo costituzionale' di motivazione, i limiti all'applicazione dello ius superveniens in Cassazione e i requisiti di autosufficienza e specificità del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere autosufficienti e precisi: censure cumulative, generiche o che non riproducono testualmente gli atti di merito sono frequentemente dichiarate inammissibili.
  • Un giudicato penale assolutorio (art. 21-bis D.Lgs. 74/2000) può favorire il contribuente, ma la sua efficacia non può essere valorizzata in Cassazione se il ricorso è inammissibile per vizi formali; non è ammesso lo ius superveniens quando i motivi sono inammissibili.
  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti; se la doglianza equivale a una richiesta di rivalutazione probatoria o fattuale, il motivo è inammissibile.
  • Per contestare omessa pronuncia o omesso esame è necessario indicare esattamente gli atti, le deduzioni e dimostrare che le questioni siano state mantenute in appello; riferimenti generici sono insufficienti.
  • La motivazione della sentenza di merito è valutata secondo il 'minimo costituzionale' di chiarezza e specificità; una motivazione sintetica ma idonea a indicare le prove può essere ritenuta sufficiente.
  • Quando l'Ufficio non si limita al PVC ma trae elementi probatori dalle dichiarazioni degli emittenti e dai riscontri sui movimenti finanziari, il giudice tributario può ritenere sussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza per la contestazione di fatture per operazioni inesistenti.

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