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Sentenza

Sentenza del 25/03/2025 n. 7928 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva impugnato l’accertamento IRPEF relativo al 2006, conseguente all’accertamento emesso nei confronti della società, contestando in cassazione che la CTR avesse deciso l’appello dell’Agenzia senza verificare la regolarità della sua notificazione. L’atto di appello era stato spedito per posta ai difensori del contribuente in primo grado, ma nel fascicolo non risultavano né l’avviso di ricevimento né il duplicato richiesto. A.A. aveva inoltre dedotto di non aver conosciuto il giudizio d’appello fino alla ricezione di un avviso di pagamento e aveva proposto ricorso tardivo ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c. La CTR aveva parzialmente accolto l’appello dell’Agenzia, rideterminando i maggiori ricavi in 137.838 euro, oltre imposte e sanzioni, e compensando le spese.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso tardivo: l’omessa prova della notificazione dell’appello e la mancata contestazione specifica dell’Agenzia hanno consentito di presumere che A.A. non avesse avuto conoscenza del giudizio di secondo grado. Ha accolto il primo motivo, riqualificandolo come censura processuale ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e ha dichiarato assorbito il secondo, relativo al contraddittorio e agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. Poiché nel processo tributario l’appello notificato direttamente per posta è inammissibile se l’avviso di ricevimento non viene depositato nel termine previsto, ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR: il giudizio d’appello non avrebbe potuto proseguire. L’Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità: 5.600 euro, oltre 200 euro per esborsi, spese forfetarie del 15%, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • Art. 327, comma 2, c.p.c.

    Consente alla parte rimasta contumace di impugnare tardivamente quando non abbia avuto conoscenza del processo per un vizio della notificazione dell’atto introduttivo, secondo la distinzione tra notificazione inesistente e nulla.

  • Art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario è inammissibile l'appello proposto con un atto notificato direttamente a mezzo del servizio postale, ove, nel termine previsto dall' art. 22 , comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , non venga depositato il relativo avviso di ricevimento

    Chi notifica direttamente per posta un atto d’appello nel processo tributario deve depositare l’avviso di ricevimento entro il termine previsto; in mancanza, l’appello è inammissibile e la decisione di merito resa in quel grado va cassata.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura sulla decisione resa nonostante il vizio radicale della notificazione dell’appello è stata ricondotta al motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione delle norme sul procedimento.

  • Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986

    La norma è richiamata nella ricostruzione della decisione della CTR: il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci. La Cassazione, tuttavia, non decide nel merito la questione fiscale, perché annulla senza rinvio la sentenza per l’inammissibilità dell’appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando l’atto d’appello è notificato direttamente tramite il servizio postale, la prova del perfezionamento della notificazione deve risultare dal deposito dell’avviso di ricevimento entro il termine previsto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. La sola distinta di spedizione non basta.
  • Se manca la prova della notificazione dell’atto introduttivo del grado e la parte destinataria è rimasta contumace, la mancata conoscenza del processo può essere presunta; la distinzione tra notificazione inesistente e nulla incide su chi debba provare l’effettiva conoscenza o la sua mancanza.
  • L’omesso controllo della notificazione e la decisione nel merito non sanano l’inammissibilità dell’appello: se il gravame non poteva essere proseguito, la Cassazione può cassare senza rinvio.
  • Quando la decisione è annullata per un vizio processuale che impedisce l’esame del merito, le questioni sostanziali tributarie dedotte nel ricorso possono restare assorbite e non ricevono una pronuncia definitiva.

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