Sentenza del 25/03/2025 n. 7927 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Per gli anni d’imposta 2009 e 2010 l’Agenzia aveva recuperato IRES e IRAP e irrogato sanzioni, contestando l’indeducibilità di componenti di reddito, tra cui costi per consulenze di soggetti domiciliati a Dubai, Paese a fiscalità privilegiata, e l’indebita deduzione di costi non documentati. La CTP di Campobasso, dopo aver riunito i ricorsi e disposto una consulenza tecnica d’ufficio, aveva annullato gli atti; la CTR del Molise aveva confermato l’annullamento. In Cassazione l’Agenzia ha proposto dieci motivi, tra cui la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e censure sull’omessa pronuncia, sulla prova dei costi e sulla loro deducibilità. La società ha eccepito l’improcedibilità per tardivo deposito e l’inammissibilità del ricorso, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere sulle sanzioni, sostenendo di averle definite ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari della società: la sospensione dei termini per l’emergenza Covid si applicava anche ai ricorsi per cassazione in materia tributaria e il ricorso rispettava i requisiti di specificità e tassatività; non ha invece dichiarato cessata la materia del contendere sulle sanzioni, perché la sola quietanza bancaria prodotta non consentiva di verificare l’effettiva definizione. Ha accolto il quarto motivo dell’Agenzia: la CTR aveva confermato la decisione di primo grado e aderito alla CTU con affermazioni generiche, senza confrontarsi con le articolate contestazioni dell’Ufficio né rendere percepibile il percorso logico della decisione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti, quindi la Corte non ha deciso nel merito la deducibilità dei singoli costi o le ulteriori censure. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è una vittoria definitiva sul merito della controversia.
Norme richiamate
Le sospensioni dei termini processuali disposte durante l’emergenza Covid si applicano anche ai termini per i ricorsi per cassazione in materia tributaria; nel caso concreto l’eccezione di improcedibilità per tardivo deposito è stata respinta.
Il ricorso dell’Agenzia è stato ritenuto conforme ai requisiti di specificità e tassatività richiesti per l’impugnazione in cassazione.
Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Tale anomalia si esaurisce nella 'mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico', nella 'motivazione apparente, nel 'contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili' e nella 'motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione'.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle anomalie che ne compromettono l’esistenza in senso costituzionalmente rilevante, tra cui la motivazione apparente; la semplice insufficienza argomentativa non basta.
Artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello è nulla per difetto di motivazione, ai sensi degli artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell' art. 118 disp. att. c.p.c., se è completamente priva dell'illustrazione delle censure sollevate dall'appellante rispetto alla decisione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione a disattenderle, limitandosi a richiamare per relationem la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, così da impedire l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento della decisione.
Una sentenza tributaria d’appello non può limitarsi ad aderire per relationem alla decisione di primo grado: deve esporre le contestazioni dell’appellante e le ragioni per cui le respinge, in modo da rendere comprensibile il fondamento della decisione.
La società aveva invocato questa disposizione per sostenere di aver definito le liti relative alle sanzioni; la Corte non ha potuto accertare tale definizione, poiché la documentazione prodotta era incompleta e consisteva soltanto in una quietanza bancaria.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur essendo formalmente presente, non consente di ricostruire il ragionamento del giudice e le ragioni concrete della decisione. In tal caso la sentenza è nulla e può essere cassata.
- Il giudice d’appello che conferma la decisione di primo grado per relationem deve confrontarsi con i motivi d’appello e spiegare perché li respinge; il mero richiamo alla sentenza precedente o l’adesione generica a una consulenza tecnica non sono sufficienti.
- Una consulenza tecnica d’ufficio può concorrere alla valutazione della controversia, ma il giudice deve comunque rendere esplicito il proprio percorso decisorio e confrontarsi con le contestazioni e gli elementi probatori dedotti dalle parti.
- La sospensione emergenziale dei termini processuali, quando la legge ricomprende le impugnazioni e i procedimenti tributari, si applica anche al deposito dei ricorsi per cassazione in materia tributaria.
- La definizione di una lite o di sanzioni non può essere dichiarata sulla base di documentazione che non consenta di verificare con sufficiente certezza l’avvenuto perfezionamento della procedura.
- La cassazione per vizio di motivazione non equivale a una decisione definitiva sul merito: se la causa è rinviata, il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni e motivare adeguatamente.
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