Cassazione Civile, Ordinanza n. 05096/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società e i soci avevano impugnato avvisi di accertamento relativi al periodo d'imposta 2005: nei confronti della società erano stati recuperati maggiori IRAP e IVA, mentre nei confronti dei soci, per trasparenza, maggiore IRPEF, oltre sanzioni e accessori. L'accertamento era fondato su un processo verbale di constatazione che disconosceva parte dei costi relativi a fatture emesse da un fornitore, ritenendo non coincidenti le fatture annotate dalla contribuente con quelle risultanti dalla contabilità dell'emittente e valorizzando anche difformità tra lavori eseguiti e lavori fatturati e dichiarazioni di dipendenti del fornitore. I contribuenti sostenevano invece che i lavori fossero realmente eseguiti e pagati, che non vi fosse stata contestazione di tale circostanza e che, in alcuni casi, l'impresa si fosse avvalsa di subappaltatori. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo provate sia l'inesistenza oggettiva di alcune prestazioni sia l'inesistenza soggettiva di altre. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti della domanda, perché l'Ufficio avrebbe contestato solo operazioni soggettivamente inesistenti e non anche l'inesistenza oggettiva; 2) violazione del giudicato interno e degli artt. 112, 342 e 345 c.p.c., perché il primo giudice avrebbe già accertato che i lavori erano stati eseguiti e controllati dall'autorità competente; 3) omessa pronuncia su una questione relativa al fatto che alcune fatture riguardavano lavori di fatto eseguiti; 4) violazione delle norme in materia di IVA e accertamento induttivo, oltre che delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per insufficienza degli elementi indiziari e per mancata prova della consapevole partecipazione del contribuente a una frode IVA del fornitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto che la CTR avesse violato il principio della domanda nel qualificare come oggettivamente inesistenti prestazioni che l'Ufficio aveva contestato soltanto come soggettivamente inesistenti. Dal testo dell'avviso di accertamento e del PVC emergeva infatti una contestazione limitata alle operazioni soggettivamente inesistenti; la decisione di merito aveva quindi ampliato indebitamente il thema decidendum. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, cui è stato demandato anche il riesame delle questioni non esaminate e la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di legittimità per error in procedendo e nullità della sentenza.
È applicato come regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: il giudice non può pronunciare su una fattispecie non dedotta dall'Ufficio.
È evocato nel primo motivo, ma la Corte decide la causa sulla violazione del principio della domanda.
È richiamato nel secondo motivo in tema di specificità dell'appello e del thema decidendum.
È richiamato nel secondo motivo in relazione alle preclusioni in appello.
È richiamato nel secondo motivo con riferimento al giudicato interno.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato nel quarto motivo quale norma sulla detrazione IVA, ma il relativo esame resta assorbito.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È invocato nel quarto motivo in tema di rettifica dell'IVA dichiarata, ma la Corte non si pronuncia sul merito.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato nel quarto motivo come base dell'accertamento induttivo, ma il motivo è assorbito.
È richiamato nel quarto motivo sull'onere della prova; la Corte non ne esamina il contenuto per l'assorbimento.
È richiamato nel quarto motivo in tema di presunzioni semplici, ma senza decisione di merito.
È richiamato nel quarto motivo in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi, ma il motivo è assorbito.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può qualificare i fatti costitutivi della pretesa fiscale in modo da estendere il thema decidendum oltre la contestazione effettivamente contenuta nell'avviso di accertamento e negli atti presupposti.
- Quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, la controversia riguarda la fittizietà del fornitore e l'eventuale consapevole partecipazione del cessionario alla frode, non l'inesistenza oggettiva delle prestazioni, se questa non è stata specificamente dedotta.
- La decisione del giudice di merito che fondi l'accertamento su una diversa ipotesi impositiva rispetto a quella contestata viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed è cassabile per error in procedendo.
- Se viene accolto un motivo dirimente che determina la cassazione con rinvio, gli ulteriori motivi restano assorbiti e saranno riesaminati dal giudice di rinvio.
- In presenza di ricorso per cassazione fondato su errori processuali, la Suprema Corte può limitarsi a verificare il contenuto degli atti processuali rilevanti per accertare il perimetro della domanda e della contestazione fiscale.
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