Sentenza del 28/11/2018 n. 30775 - Corte di Cassazione
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE Art. 68, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992 - Iscrizione provvisoria a ruolo della somma accertata dalla sentenza della commissione tributaria provinciale - Limite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, contestando l'interpretazione dell'art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. Secondo l'Amministrazione, quando la Commissione Tributaria Provinciale accoglie parzialmente il ricorso, può essere iscritto a ruolo l'intero importo del tributo risultante dalla sentenza di primo grado, purché non superiore ai due terzi dell'importo complessivamente indicato nell'avviso di accertamento. La Commissione Regionale aveva invece ritenuto riscuotibile soltanto una quota pari ai due terzi dell'importo determinato dalla sentenza provinciale. L'Agenzia ha inoltre sostenuto la legittimità del ruolo straordinario in ragione del pericolo per la riscossione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e rigettato il secondo. Ha stabilito che il limite dei due terzi previsto dall'art. 68, comma 1, lett. b), deve essere riferito all'importo originario dell'avviso di accertamento, non all'importo rideterminato dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale. Pertanto, dopo una sentenza di parziale accoglimento, è riscuotibile l'intero tributo risultante dalla sentenza provinciale, se comunque entro i due terzi dell'importo originariamente accertato. Inoltre, se la sentenza regionale riforma quella provinciale e riconosce un importo maggiore, può essere riscosso anche il residuo ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. c). La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 68, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Il tributo deve essere pagato "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".
In caso di accoglimento parziale del ricorso, l'importo provvisoriamente riscuotibile coincide con quello determinato dalla sentenza provinciale, entro il limite massimo dei due terzi dell'importo indicato nell'avviso di accertamento originario.
Art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546 del 1992
Il tributo deve essere pagato "per il residuo ammontare determinato nella sentenza della Commissione Regionale".
Quando la sentenza regionale modifica in aumento l'importo dovuto, l'Amministrazione può riscuotere il residuo rispetto a quanto già iscritto a ruolo dopo la decisione di primo grado.
Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma richiamata in relazione all'efficacia immediata delle sentenze tributarie.
Le sentenze tributarie di merito producono effetti immediati anche ai fini della riscossione e impongono lo sgravio o il rimborso delle somme riscosse in eccedenza quando l'atto impositivo viene annullato.
La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.
La riforma o la cassazione della sentenza che costituisce il presupposto della riscossione travolge anche l'iscrizione provvisoria a ruolo fondata su quella decisione.
Artt. 11 e 15-bis del D.P.R. n. 602 del 1973
Richiamati per l'iscrizione nei ruoli straordinari in presenza di un fondato pericolo per la riscossione.
Il ruolo straordinario ha natura cautelare e richiede un concreto pericolo per la riscossione; la sua legittimità dipende comunque dalla validità dell'atto impositivo presupposto.
Art. 15 del D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per l'iscrizione provvisoria a ruolo di una parte delle somme accertate.
Consente la riscossione provvisoria nei limiti previsti dalla disciplina applicabile durante la pendenza del giudizio.
Massime di principio
- In caso di accoglimento solo parziale del ricorso tributario in primo grado, la riscossione provvisoria deve basarsi sull'importo concretamente determinato dalla sentenza, ma non può superare i due terzi dell'importo originariamente richiesto nell'avviso di accertamento.
- Il limite dei due terzi si calcola sull'importo dell'avviso di accertamento originario e non sui due terzi della somma rideterminata dal giudice.
- Se il giudice d'appello aumenta l'importo dovuto, l'Amministrazione può richiedere anche la parte residua; se invece la decisione successiva riduce o annulla la pretesa, devono essere adottati i conseguenti provvedimenti di sgravio o rimborso.
- Gli atti di riscossione provvisoria dipendono dalla decisione giudiziale che ne costituisce il presupposto: la riforma o la cassazione di tale decisione può travolgere gli effetti dell'iscrizione a ruolo.
- Il ruolo straordinario non può fondarsi soltanto sull'esistenza di un debito tributario: occorre un fondato pericolo per la riscossione, valutato sulla base di elementi concreti e adeguatamente motivati.
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