Cassazione Civile, Ordinanza n. 23330/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio l'intermediario bancario chiedendo l'accertamento della nullità, l'annullamento o la risoluzione per grave inadempimento di due contratti relativi a investimenti in bond argentini effettuati nel 1999 e nel 2000, con conseguente restituzione della somma investita o risarcimento del danno. A sostegno deduceva di non essere stato adeguatamente informato sulla rischiosità dell'investimento e sul suo andamento negativo, di non aver mai sottoscritto il contratto-quadro, di non aver ricevuto le informazioni di legge e di aver subito proposte di investimento inadeguate al proprio profilo di rischio, con consegna tardiva del prospetto informativo. Il tribunale rigettò la domanda; la corte d'appello l'accolse, ritenendo nullo il contratto-quadro perché non firmato dalla banca e ravvisando un grave inadempimento della banca per omissione degli obblighi informativi, condannandola al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. La banca ricorse per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 23 TUF e delle norme sulle prove, sostenendo che il contratto-quadro fosse stato sottoscritto dalla banca e consegnato al cliente; 2) violazione delle norme TUF e regolamentari Consob e delle regole probatorie, deducendo che, anche senza le ulteriori informazioni contestate, le operazioni sarebbero state eseguite perché coerenti con il profilo dichiarato dall'investitore e con precedenti analoghi investimenti, senza obbligo di monitoraggio continuo; 3) violazione dell'art. 1224, comma 2, c.c., in relazione alla rivalutazione monetaria riconosciuta senza prova; 4) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli in caso di accoglimento della domanda del cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto tardivamente. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 27.9.2017 al procuratore domiciliatario della banca, sicché era decorso il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione. Ha ritenuto irrilevanti le obiezioni della ricorrente fondate su un errore materiale nell'attestazione di notifica, in quanto l'anno indicato come 2018 era chiaramente frutto di mero errore materiale, essendo la stessa attestazione datata 16.1.2018 e le ricevute recando la data corretta del 27.9.2017. È stata quindi confermata la soccombenza della banca con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma invocata nei motivi di ricorso relativi alla validità del contratto quadro e agli obblighi dell'intermediario; la Corte non entra nel merito perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per tardività.
Sono richiamati nei motivi come norme asseritamente violate in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non esamina il merito per effetto dell'inammissibilità.
art. 26 Reg. Consob
Invocato nel secondo motivo come fonte degli obblighi informativi dell'intermediario; non esaminato nel merito.
art. 28 Reg. Consob
Invocato nel secondo motivo in tema di adeguatezza delle operazioni d'investimento; non esaminato nel merito.
art. 29 Reg. Consob
Invocato nel secondo motivo in tema di informazione/adeguatezza degli investimenti; non esaminato nel merito.
Invocato nel terzo motivo contro la riconosciuta rivalutazione monetaria; non esaminato nel merito.
Invocato nel quarto motivo per omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale di restituzione dei titoli; non esaminato nel merito.
La notificazione della sentenza d'appello alla parte presso il procuratore costituito domiciliatario è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La notificazione della sentenza d'appello eseguita alla parte presso il procuratore costituito e domiciliatario è idonea a far decorrere il termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche se il provvedimento sia notificato in forma esecutiva.
- Un errore materiale evidente nell'attestazione di notifica non impedisce di ritenere valida la notificazione quando l'inesattezza sia ictu oculi riconoscibile e risulti aliunde la data corretta dell'invio.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, esso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- Le censure che attengono alla validità del contratto, agli obblighi informativi dell'intermediario e alla quantificazione del danno restano assorbite quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per tardività.
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