Cassazione Civile, Ordinanza n. 30013/2021 del 26/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva ricevuto una cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo per riprese d'imposta consolidate dopo la mancata impugnazione di un avviso di recupero di credito d'imposta ex art. 8 della L. n. 388 del 2000. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che l'avviso di recupero non rientrasse tra gli atti tipicamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e che, quindi, non sussistesse alcun obbligo di impugnarlo; di conseguenza, la pretesa non poteva dirsi consolidata e l'iscrizione a ruolo sarebbe stata illegittima. La sentenza di appello aveva invece ritenuto che l'avviso di recupero avesse natura anche impositiva e fosse autonomamente impugnabile, con conseguente legittimità della riscossione. In cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, errata interpretazione della giurisprudenza richiamata e irretroattività della L. n. 311 del 2004.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati, oltre a informare dell'insorgenza del debito tributario, esprimono una volontà impositiva dello Stato al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e sono pertanto autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche se emessi prima dell'entrata in vigore della L. n. 311 del 2004. Poiché l'avviso non era stato impugnato, la ripresa si era consolidata e la successiva iscrizione a ruolo era legittima. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese in favore di entrambe le resistenti e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato solo come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Gli avvisi di recupero di crediti d'imposta illegittimamente compensati sono impugnabili davanti alle commissioni tributarie, perché costituiscono atti con funzione anche impositiva, assimilabili agli avvisi di accertamento o di liquidazione.
art. 8 della L. n. 388 del 2000
È la base normativa del credito d'imposta oggetto di recupero.
L. n. 311 del 2004
La Corte afferma che la impugnabilità dell'avviso di recupero vale anche se l'atto è stato emesso prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Massime di principio
- L'avviso di recupero di un credito d'imposta indebitamente compensato ha natura sostanzialmente impositiva e, per questo, è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario anche quando non sia espressamente menzionato nell'elenco dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- La mancata impugnazione dell'avviso di recupero comporta il consolidamento della pretesa tributaria e legittima la successiva iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva.
- Ai fini dell'impugnabilità, rileva la funzione sostanziale dell'atto, non soltanto la sua denominazione formale o la collocazione testuale nell'elenco degli atti impugnabili.
- Il principio di impugnabilità dell'avviso di recupero opera anche per gli atti emessi anteriormente alla L. n. 311 del 2004, se l'atto esprime una pretesa tributaria immediatamente lesiva.
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