Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5461/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2021 del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p. della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.I.P. il 27/03/2021. L'imputazione principale era di tentato omicidio plurimo (artt. 56, 575 c.p. con aggravante ex art. 416-bis.1) e porto di armi, per un agguato avvenuto il 23/03/2021. Il ricorrente articolava cinque motivi: (1) omessa considerazione di atti favorevoli (provvedimento del 20/04/2021 e informativa del 17/04/2021) non trasmessi dal P.M.; (2) vizio di motivazione per mancato approfondimento e criticità nelle dichiarazioni della persona offesa e conflitto con la testimone Chillemi; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Giuseppe Colombo ai sensi dell'art. 63 c.p.p. per suo possibile status indiziato; (4) errore nel ritenere l'animus necandi, proponendo che le condotte fossero più adeguatamente qualificate come lesioni; (5) mancata prova della contiguità mafiosa e quindi errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Motivazione sintetica: il primo motivo è inammissibile perché la deduzione della tardiva trasmissione di atti favorevoli non è stata tempestivamente formulata davanti al Tribunale del riesame e non può essere proposta per la prima volta in cassazione; il secondo motivo è manifestamente infondato perché il Tribunale ha svolto una puntuale e coerente valutazione delle dichiarazioni, riscontrate anche da elementi oggettivi; il terzo motivo è generico e infondato alla luce dell'interpretazione dell'art. 63 c.p.p. (le dichiarazioni rese da persona informata sono utilizzabili anche se il dichiarante poi assuma lo status di indagato); il quarto e quinto motivo sono doglianze di merito non sindacabili in sede di legittimità. La Corte conferma la fondatezza dell'impostazione del giudice di merito circa l'animus necandi, il pericolo di reiterazione, il pericolo di inquinamento probatorio e la rilevanza della circostanza aggravante di metodo/agevolazione mafiosa, ritenendo sufficienti gli elementi a sostegno della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Regola il riesame delle misure cautelari; la Corte rileva che eventuali atti sopravvenuti favorevoli al ricorrente devono essere tempestivamente dedotti davanti al Tribunale del riesame e non possono essere posti per la prima volta in Cassazione

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Riguarda la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto operativa la presunzione in presenza della gravità dell'evento e del pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio

  • artt. 56, 575 c.p.

    Art. 56 (concorso di persone nel reato) e art. 575 (omicidio); il fatto è stato inquadrato come tentato omicidio plurimo sulla base della condotta e degli elementi di fatto che depongono per l'animus necandi

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Aggravante di metodo mafioso / agevolazione: la Corte conferma che non è necessaria la prova dell'esistenza formale di un'associazione mafiosa, bastano la modalità intimidatoria e la valenza dimostrativa del gesto che richiamano la forza tipica mafiosa

  • art. 4, comma 2 e art. 7 legge 2/10/1967 n. 895

    Norme sul porto di armi comuni da sparo aggravato; contestato il porto di più armi in luogo pubblico al fine di commettere il reato principale

  • art. 63 c.p.p.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti rese da coimputati o persone coinvolte: la Corte interpreta la norma chiarendo che tutela chi ha già commesso un reato (nemo tenetur se detegere) e non colui che debba ancora commetterlo; le dichiarazioni rese in qualità di persona informata sono utilizzabili anche se il dichiarante successivamente diventa indagato

  • art. 500, comma 4 c.p.p.

    Rinvio alla possibilità di valutare le prove anche in presenza di contestazioni sulla veridicità di dichiarazioni testimoniali, in combinato con l'art. 63 per il principio di conservazione degli atti

  • art. 291 c.p.p.

    Richiamato nella critica difensiva relativa a norme processuali a pena di nullità; la Corte non ha riconosciuto vizi sostanziali rilevanti ai fini dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese nel processo di legittimità: la Corte lo applica per liquidare le spese a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Previsione di comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario dello stato del procedimento: la Corte ordina la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto

Massime di principio

  • Eccezioni relative a mancata trasmissione di atti favorevoli al riesame devono essere sollevate tempestivamente davanti al Tribunale del riesame; non possono essere presentate per la prima volta in Cassazione.
  • La valutazione della credibilità delle dichiarazioni testimoniali e la ricostruzione dei fatti (in particolare l'accertamento dell'animus necandi) sono tipicamente questioni di merito e difficilmente sindacabili in sede di legittimità se motivate in modo coerente dal giudice di merito.
  • Le dichiarazioni rese da una persona quando essa ricopre lo status di 'persona informata sui fatti' sono utilizzabili anche se il dichiarante successivamente assuma lo stato di indagato; la norma di cui all'art. 63 c.p.p. tutela chi ha già commesso un reato e non chi potrebbe commetterlo.
  • L'aggravante di metodo mafioso/agevolazione può essere riconosciuta sulla base delle modalità intimidatorie, dimostrative e del contesto territoriale dell'azione, senza necessità di provare formalmente l'appartenenza ad un'associazione mafiosa.
  • Se il ricorso si fonda prevalentemente su doglianze di fatto (contestazione della valutazione probatoria o ritenuta della dinamica dei fatti), la Cassazione lo dichiara inammissibile o lo respinge per manifesta infondatezza.
  • Il pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio costituiscono basi solide per il mantenimento di misure cautelari, quando sussistono elementi concreti e gravità della condotta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.