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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5411/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Trieste che l'aveva ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285/1992 per essersi rifiutata di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico dopo un incidente stradale del 21/11/2017. La difesa ha sostenuto che l'imputata, persona anziana e asmatica, non era in grado di eseguire correttamente il soffio richiesto dall'etilometro e che il macchinario aveva comunque fornito un risultato non significativo; ha inoltre contestato la deduzione della Corte d'appello secondo cui, essendo l'accertamento avvenuto 48 minuti dopo l'incidente, il livello di alcool al momento dell'incidente sarebbe stato più elevato. La ricorrente ha denunciato vizi di valutazione probatoria e la mancata considerazione delle condizioni di salute.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo, in larga parte, un'impugnazione fattuale e meramente avversativa delle valutazioni dei giudici di merito, già adeguatamente motivate. Ha confermato che la Corte di appello plausibilmente ha ritenuto volontario il comportamento della ricorrente (ripetuti tentativi inefficaci di soffio, rifiuto di recarsi in ospedale, presenza di segni di ebbrezza) e che le giustificazioni mediche non erano sufficienti a escludere la responsabilità penale. La Corte di cassazione ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Restano quindi consolidate le statuizioni di merito (condanna per il reato di cui all'art. 186, comma 7, sospensione patente, confisca veicolo) come disposte in grado di merito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 7

    La norma punisce il rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. La Corte ha ritenuto integrato il reato laddove il rifiuto o la simulazione di incapacità risultano volontari e connessi alla volontà di sottrarsi all'accertamento.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Richiamato in relazione all'accertamento dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso: la Corte non ha ravvisato circostanze che giustificassero l'esonero dalla sanzione per inammissibilità.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8 giugno 2016

    Applicato per motivazione semplificata: la sentenza di cassazione utilizza un percorso di motivazione sintetico in presenza di principi già consolidati e pacifici.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso non esclude automaticamente l'applicazione di sanzioni pecuniarie qualora non sussista giustificata causa dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è sanzionabile quando emerge che l'incapacità di eseguire il test è simulata o non adeguatamente provata: il giudice valuta il comportamento complessivo (numero di tentativi, modalità di esecuzione, rifiuto di cure/ospedalizzazione, segni esteriori di ebbrezza).
  • La presenza di patologie che possono rendere difficile il soffio (es. asma) può escludere la responsabilità solo se è dimostrata l'impossibilità oggettiva e contemporanea a eseguire la prova, preferibilmente con adeguata documentazione clinica e/o accertamenti ospedalieri effettuati al momento.
  • La mera discrepanza temporale tra incidente e accertamento (es. 48 minuti) non basta, senza perizia, a dimostrare che il livello di alcool fosse maggiore al momento dell'incidente: la cosiddetta 'curva di Widmark' richiede valutazione scientifica e prova per affermare l'andamento del tasso alcolemico.
  • Nei ricorsi in Cassazione non è sufficiente riproporre valutazioni di merito già respinte: la censura deve riguardare profili di diritto ovvero evidenziare vizi logici rilevanti nella motivazione. Azioni difensive pratiche in fase di merito: documentare tempestivamente le condizioni di salute, richiedere prelievo ematico/accertamenti ospedalieri, raccogliere dichiarazioni testimoniali e registrazioni degli agenti.
  • Segni esteriori di ebbrezza (alito, occhi lucidi, difficoltà di linguaggio) e il rifiuto di recarsi in ospedale possono rafforzare la valutazione che il rifiuto al test sia stato intenzionale e giustificare una condanna per rifiuto di accertamento.

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