Cassazione Penale, Sentenza n. 5410/2022 del 16/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (falsa dichiarazione in autocertificazione per ammissione al patrocinio a spese dello Stato) e per l'asserita omissione di comunicare variazione di reddito rilevante ai sensi dell'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. La contestazione originaria riguardava la dichiarazione del 23/05/2012 in cui il ricorrente avrebbe indicato un reddito di circa 5.000,00 euro anziché 102.682,00 euro (redditi 2011). Con modifica dell'imputazione in udienza (11/09/2018) il P.M. ha affiancato anche l'addebito di omessa comunicazione di variazione di reddito. Il ricorrente ha impugnato per: nullità per nuova contestazione e lesione del diritto di difesa; vizio di motivazione e travisamento delle prove circa la data di riferimento dei redditi (2010 vs 2011) e la sussistenza della falsità; mancanza dell'elemento soggettivo (consapevolezza dei redditi maggiori alla data del 23/05/2012); doglianza sulla riconosciuta recidiva e sua incidenza sulla pena; e dedotta estinzione per prescrizione in caso di esclusione della recidiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la modifica dell'imputazione in quanto non si trattava di un "fatto nuovo" ma di una precisazione/affiancamento riconducibile alla nozione di "fatto diverso" che non ha pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa. Ha confermato la conformità della motivazione di merito circa la valutazione delle prove e della conoscenza dei redditi da parte dell'imputato, nonché la corretta applicazione della recidiva in base alla valutazione dei precedenti e della natura della condotta. Ha inoltre escluso la prescrizione: il termine non era maturato e i rinvii disposti per richiesta della difesa hanno sospeso la prescrizione, mentre i rinvii d'ufficio non la sospendono. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 95 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma punente la falsa dichiarazione in autocertificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie rispetto alla dichiarazione resa il 23/05/2012
art. 79 lett. d) d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115 del 2002
Obbligo di comunicare variazioni rilevanti dei limiti di reddito; la Corte ha ritenuto che la contestazione relativa all'omessa comunicazione non costituisse "fatto nuovo" e che l'elemento soggettivo fosse valutato correttamente in base agli elementi probatori
artt. 516, 518, 521, 522 cod. proc. pen.
artt. 516, 518, 521 e 522 cod. proc. pen.
Norme che regolano la modifica dell'imputazione e le nuove contestazioni; la Corte ha applicato la giurisprudenza sul concetto di "fatto nuovo" vs "fatto diverso" ritenendo legittima la modifica operata dal P.M.
art. 177 cod. proc. pen.
nullità ex art. 177 cod. proc. pen.
Rilevata la mancata sussistenza della lesione del diritto di difesa richiesta per far dichiarare la nullità, la Corte ha rigettato la censura
art. 328 comma 2 cod. pen.
riferimenti giurisprudenziali sul reato di cui all'art. 328, comma 2, cod. pen.
Citata dalla difesa come paragone per la consumazione omissiva; la Corte ha distinto la fattispecie e confermato l'interpretazione della modifica dell'imputazione
artt. 517, 519, 520 cod. proc. pen.
artt. 517, 519 e 520 cod. proc. pen.
Norme sul concorso di reati e contestazioni in dibattimento; la Corte ha escluso che la modifica violasse i presupposti per essere considerata 'fatto nuovo'
art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Riferimento difensivo sulla unicità d'azione necessario per qualificare reati come concorrenti; la Corte ha ritenuto il richiamo non decisivo nel caso concreto
art. 99 cod. pen.
Norma sulle recidive; la Corte ha ritenuto correttamente motivata l'applicazione della recidiva avendo valutato i precedenti e la natura non occasionale della condotta
art. 157 cod. pen.
Norma sulla estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha stabilito che la prescrizione non era maturata e ha illustrato i criteri di sospensione/non sospensione della prescrizione in relazione ai rinvii
Massime di principio
- Una modifica dell'imputazione in dibattimento non costituisce automaticamente "fatto nuovo": è ammissibile se si tratta di un 'fatto diverso' o di una precisazione che non pregiudica il diritto di difesa.
- La distinzione tra "fatto nuovo" (episodio autonomo) e "fatto diverso" (precisazione dell'accusa) è decisiva per la legittimità delle modifiche dell'imputazione; il giudice valuta concretamente se la modifica ha menomato le possibilità difensive.
- La qualificazione di una condotta come attiva o omissiva e la determinazione del momento consumativo incidono sulla liceità della modificazione dell'accusa: le parti devono provare la natura storica e giuridica dell'episodio contestato.
- Per la sussistenza dell'elemento soggettivo (conoscenza dei redditi) occorrono elementi concreti in atti; la mera vicinanza temporale tra atti societari e sottoscrizione della dichiarazione può essere valutata dal giudice come indice, purché adeguatamente motivato.
- La recidiva può essere valutata anche in presenza di precedenti non coincidenti nella fattispecie oggettiva se emergono elementi che dimostrino la permanenza di uno stile di vita criminale; il giudice deve motivare la maggior pericolosità sociale.
- Sulla prescrizione: i rinvii disposti per richiesta della difesa sospendono la prescrizione; i rinvii disposti per esigenze dell'ufficio (del giudice) non sospendono il corso della prescrizione. Bisogna conteggiare correttamente i termini e gli eventuali periodi di sospensione.
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