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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5416/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta. La difesa di SALERNO Cristian lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. MERTOLI Dionisio deduceva violazione di legge e vizio motivazionale per la conferma, nonostante il concordato in appello, della misura di sicurezza dell'assegnazione a casa di lavoro e per la dichiarazione di delinquente abituale; eccepiva che la dichiarazione di abitualità era stata pronunciata senza specifica contestazione in capo all'imputato, senza motivazione individualizzata ai sensi dell'art.103 c.p. e che il giudice d'appello non aveva fornito alcuna argomentazione rispetto alla sua posizione quando pure era stata chiesta la revoca della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di SALERNO Cristian (condannandolo al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende). Ha invece accolto il ricorso di MERTOLI Dionisio: la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla dichiarazione di delinquenza abituale e alla conseguente misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro; le altre statuizioni di merito (compresa la rideterminazione della pena su concordato per i reati di furto) sono rimaste inalterate.

Norme richiamate

  • art.445 cod.proc.pen.

    Il giudice che accolga la richiesta di applicazione della pena (concordato) non può applicare misure di sicurezza personali se la pena non eccede gli anni due di reclusione; la norma è stata invocata per censurare l'applicazione della misura nonostante il concordato.

  • art.599-bis cod.proc.pen.

    Norma che esclude il concordato in appello con rinuncia ai motivi nei confronti degli imputati dichiarati delinquenti abituali; nella fattispecie è stata richiamata dalla difesa come un novum normativo che non poteva incidere retroattivamente sul consenso al concordato.

  • art.103 cod.pen.

    Disciplina i presupposti per la dichiarazione di delinquente abituale; la Corte ha richiamato l'obbligo di specifica contestazione e di motivazione individualizzata per poter validamente pronunciare la dichiarazione di abitualità.

  • art.109 cod.pen.

    Stabilisce che le misure di sicurezza personali possono essere applicate ove sussista la delinquenza abituale; la Corte ha ritenuto che la misura applicata fosse consequenziale alla dichiarazione di abitualità annullata.

  • art.102 cod.pen.

    Norma richiamata in connessione con l'oggetto e la natura delle ipotesi applicative dell'abitualità; la Corte ha segnalato l'assenza di puntuale riferimento in imputazione a tali fattispecie.

  • art.429, comma 1, lett. c) e art.522 cod.proc.pen.

    Richiamate come norme processuali che impongono corrispondenza tra imputazione e sentenza; la Corte ha ritenuto che la mancata specifica contestazione dell'abitualità abbia violato tali disposizioni e giustificato la nullità limitata della dichiarazione di abitualità.

Massime di principio

  • La dichiarazione di delinquente abituale richiede specifica contestazione in imputazione e motivazione individualizzata dal giudice; la sua omissione determina nullità limitata alla dichiarazione di abitualità e alle misure di sicurezza correlate.
  • La richiesta di applicazione della pena (concordato) limita il campo di applicazione di misure di sicurezza personali quando la pena risultante non supera i due anni; il loro mantenimento va adeguatamente motivato.
  • Anche quando la pena è stata concordata o rideterminata in appello, è possibile proporre ricorso per Cassazione avverso le misure di sicurezza per vizi di motivazione o omissione motivazionale.
  • Se in primo grado un imputato ha già beneficiato di circostanze attenuanti, la censura per mancato riconoscimento delle stesse in grado successivo può essere dichiarata inammissibile se il trattamento è stato già più favorevole rispetto ad altri coimputati.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio parti della sentenza (es. dichiarazione di abitualità e misure connesse) quando il vizio è limitato e non incide sull'impianto complessivo della responsabilità penale e della pena principale.
  • Le nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza non si estendono automaticamente all'intera pronuncia: vanno circoscritte alla statuizione priva di adeguata base accusatoria o motivazionale.

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