Cassazione Civile, Ordinanza n. 17702/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato in cassazione il decreto del Giudice di pace di Catania che aveva convalidato l'ordine di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore dopo un decreto di espulsione del Prefetto, in un contesto in cui la straniera era stata prelevata al domicilio e condotta in Questura per la convalida. In particolare ha dedotto: 1) nullità della convalida per violazione del giusto processo e dell'art. 13 Cost., perché l'udienza si era svolta nei locali della Questura senza la presenza di un cancelliere o assistente giudiziario; 2) illegittimità della traduzione/notifica degli atti, poiché il foglio notizie e gli atti erano stati predisposti in inglese nonostante la sua dichiarata incomprensione della lingua; 3) illegittimo rifiuto del Questore di formalizzare la domanda di protezione internazionale formulata in udienza, con violazione della disciplina interna e della direttiva procedure; 4) erronea mancata sospensione o mancata presa d'atto della domanda di protezione internazionale, che avrebbe dovuto impedire l'esecuzione del rimpatrio e condurre a una diversa decisione sulla convalida.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo che la mancanza del cancelliere nell'udienza di convalida non comporti, di per sé, nullità costituzionale o processuale, e che non fosse allegato alcun concreto pregiudizio difensivo. Ha invece accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha affermato che la traduzione in lingua conosciuta dall'interessata era carente e che non era stato adeguatamente accertato che la straniera comprendesse l'inglese; inoltre ha ribadito che la domanda di protezione internazionale può essere validamente proposta anche nel corso dell'udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, con conseguente obbligo di trasmissione al Questore e sospensione dei termini del trattenimento/rimpatrio. Per effetto dell'accoglimento parziale, la Corte ha cassato senza rinvio il decreto impugnato, ex art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché l'ordine di accompagnamento alla frontiera non era stato validamente convalidato nei termini e non poteva più esserlo a termine scaduto. Non ha regolato le spese in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e della soccombenza di un'amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Non impone la presenza del cancelliere nell'udienza di convalida; la censura sul punto è stata ritenuta infondata.
art. 13 Cost.
La restrizione della libertà personale è ammessa solo nei casi e modi previsti dalla legge; per gli atti di espulsione occorre la comunicazione con traduzione in lingua conosciuta o, in difetto, in lingua veicolare.
La sua violazione, come quella dell'art. 58 c.p.c., non comporta nullità dell'atto di verbale d'udienza per mancanza del cancelliere.
La mancanza di assistenza o sottoscrizione del cancelliere nel verbale non produce nullità o inesistenza dell'atto.
art. 13, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998
Prevede il supporto delle questure al giudice di pace per la tempestività della convalida; la Corte non vi ha ricavato un obbligo di presenza del cancelliere come requisito di validità.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286 del 1998
Impone la comunicazione del decreto di espulsione con traduzione in lingua conosciuta dall'interessato o, ove impossibile, in francese, inglese o spagnolo; l'onere di dimostrare la conoscenza della lingua veicolare grava sull'amministrazione.
d.l. n. 25 del 2008
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obbligo di dare corso alla domanda di protezione internazionale e la relativa procedura.
Direttiva 2013/32/UE
La domanda di protezione può essere presentata anche durante il trattenimento ai fini dell'espulsione; essa va registrata nei termini previsti e comporta la sospensione dei termini del trattenimento, con diritto del richiedente a restare nello Stato membro fino alla decisione di primo grado, salvo eccezioni.
Direttiva 2008/115/CE
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina del rimpatrio e alla necessità di coordinamento con la domanda di protezione.
La presentazione della domanda di protezione determina la sospensione dei termini del trattenimento disposto ai fini dell'espulsione.
art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998
Regola il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione e la relativa convalida; la domanda di protezione presentata in udienza incide su tale assetto sospendendo i termini.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
È stato applicato per cassare senza rinvio il decreto impugnato, poiché il processo non poteva essere proseguito e la convalida non era più possibile a termine scaduto.
Richiamato in tema di patrocinio a spese dello Stato e di liquidazione delle spese/difese, con esclusione della regolazione delle spese nel caso di soccombenza di un'Amministrazione statale.
Massime di principio
- Nell'udienza di convalida dell'accompagnamento alla frontiera, la mancanza del cancelliere o dell'assistente giudiziario non determina di per sé nullità della convalida, salvo che sia allegato e dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- La traduzione del decreto di espulsione e degli atti correlati deve avvenire in una lingua effettivamente conosciuta dallo straniero; se l'amministrazione si avvale di una lingua veicolare, grava su di essa l'onere di dimostrare la conoscenza di quella lingua da parte del destinatario o l'impossibilità di usare la lingua conosciuta.
- La conoscenza orale di una lingua non equivale automaticamente alla comprensione scritta degli atti: il giudice deve verificare in concreto che la traduzione sia idonea a rendere comprensibile il contenuto del provvedimento.
- La domanda di protezione internazionale può essere validamente proposta anche nel corso dell'udienza di convalida dell'espulsione o del trattenimento; da tale manifestazione di volontà deriva l'obbligo di trasmissione all'autorità competente e la sospensione dei termini del trattenimento/rimpatrio secondo la disciplina europea e interna.
- Se l'ordine di accompagnamento alla frontiera non viene validamente convalidato nei termini, e la convalida non può più intervenire per scadenza del termine, la cassazione può avvenire senza rinvio perché il processo non è ulteriormente proseguibile.
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