Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2023 del 20/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un contribuente aveva chiesto il rimborso di somme versate in eccesso per IRPEF negli anni 2014 e 2015, sostenendo che sulla pensione integrativa INPS di cui era titolare dovesse applicarsi la ritenuta fiscale agevolata del 15% prevista dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005. L'Agenzia delle Entrate aveva opposto silenzio-rifiuto; il contribuente aveva quindi impugnato tale silenzio davanti al giudice tributario, ottenendo accoglimento in primo grado e poi conferma in appello. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di rimborso fosse inammissibile perché priva della quantificazione dell'importo, dunque non idonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile; con il secondo ha denunciato violazione della disciplina fiscale del d.lgs. n. 252/2005, assumendo che il regime agevolato fosse applicabile solo ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di una valida domanda di rimborso, poiché l'istanza iniziale non indicava gli importi richiesti in restituzione e quindi non era idonea a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente intimato.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del motivo di nullità, ma la Corte ha valorizzato soprattutto il difetto originario di una domanda di rimborso giuridicamente valida, non una pronuncia ultra/extra petita.
Citato nel primo motivo insieme alle norme sull'impugnazione tributaria, ma non è svolta una specifica autonoma interpretazione nella parte decisiva.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. 546/1992
Il silenzio-rifiuto è impugnabile solo se vi sia una domanda di rimborso giuridicamente valida e sufficientemente determinata; in mancanza, non si forma un atto impugnabile.
Richiamato nel motivo relativo al rimborso delle imposte, senza una specifica lettura autonoma nella motivazione decisiva.
art. 11, comma 6, d.lgs. 252/2005
Norma evocata come base del regime di tassazione agevolata della prestazione pensionistica integrativa, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 23, commi 5, 6 e 7, d.lgs. 252/2005
Norme invocate dall'Ufficio per sostenere la limitazione temporale dell'applicazione della nuova disciplina ai montanti maturati dal 1° gennaio 2007, ma la questione è rimasta assorbita.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La domanda di rimborso tributario deve essere giuridicamente completa e determinata, in particolare quanto alla quantificazione dell'importo richiesto; se manca questo elemento essenziale, la domanda non è idonea a provocare un silenzio-rifiuto impugnabile.
- La successiva integrazione documentale o la quantificazione sopravvenuta non sana il vizio originario della domanda, quando l'istanza iniziale era già inidonea a radicare validamente il procedimento di rimborso.
- Quando il ricorso introduttivo del contribuente è inammissibile per difetto originario della domanda, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- L'assorbimento del secondo motivo opera quando il primo motivo, accolto, è sufficiente a definire la controversia in senso demolitorio e a travolgere la decisione impugnata.
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