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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33180/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna alla pena di un anno e due mesi di reclusione per lesioni personali colpose, violazione dell'obbligo di fermarsi dopo un incidente e violazione dell'obbligo di prestare assistenza alla persona ferita. Con un unico motivo ha dedotto carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura non specificava le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confrontava adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando quindi generica e aspecifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. La sentenza impugnata era adeguatamente motivata sia quanto all'affermazione della responsabilità penale sia quanto alla congruità della pena, senza vizi logico-giuridici. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione che non puntualizzi le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non si confronti in modo adeguato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La censura relativa alla mancata considerazione di cause di proscioglimento non è deducibile efficacemente in cassazione quando sia formulata in modo generico e non individui specifici vizi della motivazione o specifiche ragioni giuridiche omesse dal giudice di merito.
  • Quando la motivazione dei giudici di merito rappresenta e giustifica adeguatamente l'affermazione della responsabilità e la congruità della pena, senza vizi logico-giuridici, una doglianza non specificamente confrontata con tale motivazione non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLesioniFuga e omissione di soccorsoImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaReati stradaliProcesso penale

Testo integrale

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