Cassazione Penale, Ordinanza n. 33145/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La difesa dell'imputato, sottoposto alla custodia cautelare in carcere, ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Roma aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 284 c.p.p., sostenendo che il giudice avesse erroneamente attribuito rilievo al dissenso del locatore dell'immobile condotto dal padre dell'istante e destinato a ospitarlo. Secondo la difesa, tale dissenso sarebbe stato irrilevante, poiché il regolamento contrattuale avrebbe assicurato l'uso dell'immobile al conduttore e alla sua famiglia. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio della motivazione, anche apparente, perché la Corte territoriale avrebbe fondato il rigetto sul medesimo presupposto del dissenso del locatore, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive relative alla disponibilità dell'immobile da parte del conduttore e al rapporto di filiazione con l'istante. Il Procuratore generale ha chiesto la conversione del ricorso in appello e la trasmissione degli atti al Tribunale del riesame di Roma.
La decisione
La Corte ha rilevato che il ricorso per cassazione era stato proposto per saltum contro un provvedimento di rigetto di un'istanza di revoca o modifica di una misura cautelare personale. Tale provvedimento non è impugnabile direttamente con ricorso per cassazione, poiché il ricorso per saltum è previsto, in materia cautelare, contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale e, ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p., contro provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili. La Corte ha pertanto qualificato il ricorso come appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p., demandando alla cancelleria gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. La decisione non ha disposto la rimessione in libertà dell'interessato né ha esaminato nel merito le censure relative all'idoneità dell'immobile e al dissenso del locatore.
Norme richiamate
La norma è richiamata in relazione alla misura degli arresti domiciliari e alla contestazione difensiva circa i requisiti dell'immobile destinato all'esecuzione della misura; la Corte non esamina nel merito tale questione.
Individua la competenza del Tribunale cui devono essere trasmessi gli atti per la decisione sull'impugnazione cautelare.
Il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o modifica di una misura cautelare personale deve essere impugnato mediante appello al Tribunale competente; un ricorso per cassazione erroneamente proposto viene qualificato come appello.
Il ricorso per cassazione per saltum in materia cautelare è esperibile contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale, non contro il successivo rigetto di un'istanza di revoca o modifica della misura.
Consente il ricorso per cassazione contro provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili; la disposizione non rende esperibile il ricorso per saltum quando l'ordinamento prevede l'appello cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Prevede gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla trasmissione degli atti, nonché le comunicazioni relative alla permanenza dello stato detentivo.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il provvedimento con cui il giudice rigetta un'istanza di revoca o di sostituzione della misura non è impugnabile per saltum con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 311 c.p.p.; il rimedio ordinario è l'appello previsto dall'art. 310 c.p.p.
- Quando una parte propone per cassazione un'impugnazione che, per il contenuto del provvedimento e per il regime applicabile, avrebbe dovuto essere proposta come appello cautelare, la Corte di cassazione deve qualificare il ricorso come appello e trasmettere gli atti al Tribunale competente.
- Il ricorso per saltum in materia cautelare è esperibile contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà personale e, ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p., contro provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili, ma non può essere utilizzato quando la legge prevede lo specifico rimedio dell'appello.
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