Cassazione Penale, Ordinanza n. 33166/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio e tentata estorsione aggravata. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del giudice dell'udienza preliminare e sulla base dell'accordo delle parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in quattro anni e cinque mesi di reclusione ed euro 17.800,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito, poiché nel giudizio conseguente a concordato in appello non sono deducibili i vizi relativi alla determinazione della pena, salvo che si traducano nell'illegalità della sanzione, ossia nell'applicazione di una pena eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza riguardava esclusivamente la motivazione sui criteri di determinazione della pena e non prospettava l'illegalità della sanzione. Ha precisato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile essenzialmente per questioni concernenti la formazione della volontà di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo e l'illegalità della pena. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa all'esito del concordato in appello è limitato alle questioni relative alla formazione della volontà di accedere all'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo e all'illegalità della pena.
condizioni di proscioglimento
Nel concordato in appello non è deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dalla norma.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La Corte distingue il concordato in appello dall'applicazione della pena su richiesta, evidenziando che il diverso contenuto dell'accordo comporta limiti differenti al ricorso per cassazione.
annullamento della sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Le ipotesi di annullamento della sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono più limitate rispetto a quelle relative all'applicazione della pena su richiesta.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità nei casi previsti dalla disposizione.
pagamento delle spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
La sentenza richiama il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fine di spaccio, senza indicare espressamente nel testo l'articolo applicato.
La sentenza richiama il reato di tentata estorsione aggravata, senza indicare espressamente nel testo l'articolo applicato.
La sentenza richiama la forma tentata dell'estorsione, senza indicare espressamente nel testo l'articolo applicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza pronunciata all'esito del concordato in appello, sono ammissibili soltanto le doglianze concernenti la formazione della volontà della parte di accedere all'accordo, il consenso del pubblico ministero, la difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato e l'illegalità della pena.
- Nel concordato in appello, le censure relative ai criteri di determinazione della pena sono inammissibili quando non deducano che la sanzione sia eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il concordato in appello si distingue dall'applicazione della pena su richiesta perché il primo si fonda sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, mentre il secondo riguarda anche i termini dell'accusa; per tale ragione, i limiti del ricorso per cassazione sono più ristretti nel concordato in appello.
- L'illegalità della pena costituisce la principale ipotesi nella quale, anche nel giudizio conseguente a concordato in appello, la Corte di cassazione può annullare d'ufficio la sentenza, purché il ricorso non sia tardivo.
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