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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33164/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini alla pena di quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa per il reato di concorso nella detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorso si articolava in quattro motivi: violazione di legge per la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ritenuta dal ricorrente già maturata prima della sentenza di appello; vizio di motivazione sulla responsabilità penale; vizio di motivazione sulla determinazione della pena; violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo sulla prescrizione perché il termine sarebbe scaduto il 4 novembre 2028. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla responsabilità perché nuovo, non essendo stato dedotto con l'appello e non potendo quindi essere proposto per la prima volta in cassazione. Ha ritenuto inammissibile anche la censura sulla pena, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione adeguata e che, quando la pena è applicata in misura media o prossima al minimo edittale, non è necessaria una motivazione particolarmente dettagliata sui singoli criteri dell'art. 133 c.p. Quanto alla lieve entità, la Corte ha ribadito che essa richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché qualità, quantità e grado di purezza della sostanza; nel caso concreto la Corte di appello aveva adeguatamente valorizzato plurimi elementi indicativi della professionalità dell'attività di spaccio, ritenendoli incompatibili con una minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che la prescrizione fosse maturata, ha rilevato la novità del motivo relativo alla responsabilità penale, ha ritenuto adeguata la motivazione sulla pena e ha confermato la legittimità del diniego della lieve entità, fondato sulla valutazione complessiva del fatto e, in particolare, sugli elementi rivelatori della professionalità dell'attività di spaccio. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    La condanna riguardava una condotta realizzata in concorso con altri soggetti.

  • art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La norma è stata applicata per la condotta di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La lieve entità richiede la valutazione complessiva di mezzi, modalità e circostanze dell'azione, nonché della qualità e quantità della sostanza, compreso il grado di purezza; anche un solo elemento incompatibile con la minima offensività può impedire il riconoscimento.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena è rimessa alla valutazione del giudice di merito secondo i criteri normativi; per una pena media o prossima al minimo non è necessaria una motivazione analitica sui singoli criteri.

  • art. 606 c.p.p.

    Il giudizio di cassazione non consente la deduzione di questioni nuove non sottoposte al giudice d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero per assenza di colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili questioni che non siano state previamente proposte con l'atto di appello, perché il giudice di legittimità non può sindacare un punto sottratto alla cognizione del giudice di secondo grado e privo, per ciò stesso, della relativa motivazione.
  • La determinazione della pena applicata in misura media o prossima al minimo edittale non richiede una motivazione specifica e analitica sui singoli criteri dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente una motivazione congrua e potendosi ritenere implicitamente esercitata la valutazione discrezionale del giudice di merito.
  • Il riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309 del 1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati, relativi sia all'azione sia alla sostanza stupefacente, inclusi qualità, quantità e grado di purezza.
  • La lieve entità può essere esclusa quando anche uno solo degli elementi rilevanti, adeguatamente valorizzato nella motivazione, risulti incompatibile con una lesione di minima offensività; la professionalità dell'attività di spaccio costituisce un elemento idoneo a escludere tale qualificazione se valutato nel quadro complessivo del fatto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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