Cassazione Penale, Ordinanza n. 33165/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione del G.U.P., aveva rideterminato sull'accordo delle parti la pena in due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per il reato previsto dall'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduceva, con due motivi, la violazione di legge riguardo ai criteri di determinazione della pena e la violazione di legge nonché il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero non consentite, poiché la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e il ricorso per cassazione contro il concordato in appello è ammissibile soltanto per questioni attinenti alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia rispetto all'accordo, nonché, comunque, per l'illegalità della pena. I motivi proposti riguardavano invece la determinazione della pena e l'art. 62-bis c.p., senza dedurre che la sanzione fosse al di fuori dei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti contro una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Ha precisato che il concordato in appello si distingue dal patteggiamento: nel primo caso l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, mentre nel secondo riguarda anche i termini dell'accusa. Ne deriva che, nel concordato in appello, le possibilità di ricorso per cassazione sono più limitate e riguardano essenzialmente i profili relativi alla formazione dell'accordo, al consenso del pubblico ministero, alla conformità della decisione all'accordo e all'illegalità della pena. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata all'imputato; il testo non specifica la condotta concreta riconducibile alla fattispecie.
Disciplina il concordato in appello; la rinuncia ai motivi di impugnazione limita i motivi deducibili con ricorso per cassazione.
Richiamato per distinguere il patteggiamento dal concordato in appello, in ragione del diverso contenuto dell'accordo.
Richiamato nel confronto con le ipotesi di annullamento della sentenza di patteggiamento, ritenute più ampie rispetto a quelle del concordato in appello.
Il testo indica tra le doglianze non consentite nel ricorso contro il concordato in appello anche la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
La censura relativa alle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro la sentenza di concordato in appello, non essendo stata prospettata l'illegalità della pena.
Prevede la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile per le questioni riguardanti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e la conformità della pronuncia al contenuto dell'accordo.
- Nel concordato in appello, sono inammissibili le censure relative a motivi oggetto di rinuncia, alla mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e ai vizi della determinazione della pena, salvo che tali vizi abbiano determinato l'illegalità della sanzione, perché eccedente i limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- Il concordato in appello ha natura diversa dal patteggiamento: nel primo l'accordo si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione, mentre nel secondo riguarda anche i termini dell'accusa; pertanto, i motivi di ricorso per cassazione esperibili contro il concordato in appello sono più limitati.
- L'illegalità della pena costituisce il principale profilo che consente alla Corte di cassazione di intervenire d'ufficio sulla sentenza di concordato in appello, purché il ricorso non sia tardivo.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto contro una sentenza di concordato in appello può essere pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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