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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33168/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il motivo dedotto non rientrasse tra quelli ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale ha applicato all'imputato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 12.200 euro di multa per reati in materia di sostanze stupefacenti. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 81 c.p. e all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di applicazione della pena, il ricorso è ammissibile soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La censura proposta non riguardava l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure l'illegalità della pena o della misura di sicurezza; pertanto, era un motivo non consentito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato quale fondamento della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Limita i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena alle censure attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.

  • art. 81 c.p.

    Indicato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge; la relativa censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Indicato dal ricorrente quale parametro della dedotta violazione di legge in materia di stupefacenti; la relativa censura è stata ritenuta non consentita nel giudizio di cassazione contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Una censura di violazione di legge relativa alla disciplina del reato continuato o alla fattispecie sostanziale contestata è inammissibile se non si traduce in una doglianza riconducibile a uno dei motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proposto per un motivo non consentito, la Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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