Cassazione Penale, Ordinanza n. 33167/2026 del 09/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Ravenna, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di tre anni di reclusione e 12.000 euro di multa per un reato in materia di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la censura fosse formulata contro una sentenza di patteggiamento per un motivo non consentito, poiché non attinente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto oppure all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo proposto non rientrava tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La declaratoria è stata pronunciata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
applicazione della pena su richiesta delle parti
La sentenza impugnata aveva applicato la pena concordata tra le parti.
art. 129 c.p.p.
Il ricorrente ha denunciato l'omessa motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento; la Corte non ha esaminato il merito della censura perché proposta in violazione dei limiti dell'impugnazione del patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
La norma delimita tassativamente i motivi proponibili in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena; la censura relativa alla motivazione sull'art. 129 c.p.p. non rientra tra quelli consentiti.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria senza formalità dell'inammissibilità del ricorso nei casi previsti.
art. 616 c.p.p.
La Corte ha posto a carico del ricorrente, quale conseguenza dell'inammissibilità, le spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: attinenti alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- La censura relativa alla mancanza di motivazione sull'insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., quando non sia riconducibile a uno dei motivi tassativi previsti per l'impugnazione del patteggiamento, è motivo non consentito e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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