Sentenza del 26/06/2024 n. 17687 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’avviso di accertamento per l’IPT dovuta sulle immatricolazioni di alcune autovetture nel periodo 1° gennaio-28 maggio 2009. Con quattro motivi ha contestato la legittimità e l’efficacia temporale del ripristino delle tariffe IPT anteriori, la mancata allegazione all’avviso della delibera provinciale n. 27 del 28 maggio 2009 e l’asserita illegittimità della delibera perché adottata dopo l’approvazione del bilancio. Ha inoltre denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c.; la Corte ha trattato congiuntamente le censure relative alle tariffe e ha respinto anche quelle sull’allegazione e sulla delibera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che la Provincia non poteva fissare la tariffa IPT sotto la soglia minima prevista dal d.m. n. 435 del 1998 e che il ripristino in autotutela della tariffa legittima non costituisce successione retroattiva di regimi tariffari. Il legittimo affidamento può impedire sanzioni e interessi quando il contribuente si è conformato a indicazioni errate dell’amministrazione, ma non esclude il pagamento dell’imposta. Ha inoltre ritenuto sufficiente il richiamo nell’avviso al contenuto essenziale della delibera n. 27, senza che fosse stata prospettata una concreta lesione del diritto di difesa. La delibera non aveva modificato la disciplina del tributo, ma aveva ripristinato la tariffa legittima; inoltre, è stata approvata prima della scadenza del termine del 31 maggio 2009. La ricorrente è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: euro 8.000 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997
In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.
La Provincia non può ridurre la tariffa IPT sotto il minimo stabilito dal decreto ministeriale. Il ripristino in autotutela della tariffa conforme al minimo non comporta l’applicazione retroattiva di un nuovo regime; il legittimo affidamento può incidere su sanzioni e interessi, ma non elimina l’imposta dovuta.
In tema di imposta provinciale di trascrizione, di cui all'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 1997, in presenza di un tributo statale è fatto divieto alla provincia di variare la relativa tariffa al di sotto della soglia fissata con il d.m. n. 435 del 1998, con la conseguenza che il ripristino, in via di autotutela, della tariffa nel rispetto di tale soglia, non pone un problema di successione nel tempo di regime tariffari differenti, non potendo esimersi la provincia dall'adottare una corretta imposizione, e senza che ciò violi il principio del legittimo affidamento, che impedisce l'irrogazione di sanzioni e interessi nei confronti del contribuente che si sia conformato alle indicazioni erronee dell'amministrazione finanziaria lasciando comunque ferma l'applicazione dell'imposta.
Il decreto individua la soglia minima tariffaria che la Provincia deve rispettare nell’applicazione dell’IPT; una tariffa provinciale inferiore non può giustificare il pagamento di un’imposta inferiore a quella legittimamente dovuta.
Art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000
In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
L’atto presupposto richiamato nell’avviso deve essere allegato solo se non è facilmente conoscibile dal contribuente e se il suo contenuto essenziale non è già riprodotto nell’atto impositivo. Nel caso concreto il richiamo all’esito e al contenuto della delibera è stato ritenuto sufficiente.
Art. 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006
In materia di tributi locali, l'art. 1, comma 162, della l. n. 296 del 2006, conformemente all'art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000, impone l'allegazione all'atto impositivo degli atti, a cui la motivazione faccia riferimento, solo se non facilmente conoscibili dal contribuente e sempre che non ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
Per gli atti impositivi relativi a tributi locali, l’obbligo di allegare gli atti richiamati è circoscritto agli atti non facilmente conoscibili, quando l’avviso non ne riproduca già il contenuto essenziale.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti previsti dalla disposizione per il rigetto dell’impugnazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di IPT, l’autonomia tariffaria provinciale non consente di scendere sotto il minimo fissato dalla normativa statale applicabile.
- Il ripristino in autotutela della tariffa legittima, quando quella precedente era inferiore al minimo consentito, non equivale all’introduzione retroattiva di un nuovo regime tariffario.
- Il contribuente che abbia seguito indicazioni erronee dell’amministrazione può invocare il legittimo affidamento contro sanzioni e interessi, ma resta dovuta l’imposta correttamente determinata.
- L’omessa allegazione di una delibera richiamata nell’avviso non determina di per sé invalidità se l’atto è facilmente conoscibile oppure l’avviso ne riporta il contenuto essenziale; la censura deve inoltre indicare una concreta incidenza sul diritto di difesa.
- Il ripristino in autotutela di una tariffa già dovuta per legge non è necessariamente una modifica della disciplina tributaria: occorre distinguere la correzione di un atto illegittimo dall’adozione di una nuova regola impositiva.
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