Sentenza del 19/01/2023 n. 1650 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione impugnava la sentenza della C.T.R. che aveva confermato l'accoglimento in primo grado dei ricorsi delle società contro un avviso di accertamento (anno 2004) relativo al consolidato, sostenendo che la decisione era viziata da grave difetto di motivazione ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992 e che i giudici d'appello non avevano chiarito se l'avviso fosse atto integrativo o autonoma rettifica. L'Ufficio deduceva inoltre l'obbligo di sospendere il giudizio (art. 295 c.p.c.) per la pendenza di giudizi relativi a medesimi rilievi su altre società del gruppo e contestava l'omessa esatta enunciazione dei profili provatori in relazione al rilievo di corrispettivi non dichiarati e alle rettifiche di valore nelle operazioni infragruppo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei punti relativi al vizio di motivazione (primo e quinto motivo), ritenendo la sentenza d'appello carente del "minimo costituzionale" di motivazione: i giudici non hanno adeguatamente spiegato se l'avviso fosse integrativo o autonomo, né hanno analizzato criticamente le prove e le sentenze richiamate. Le censure sulla sospensione del processo (art. 295 c.p.c.) sono state assorbite e non scrutinati nel merito. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla C.T.R. Lombardia (sezione staccata di Brescia) in diversa composizione, con condanna alle spese.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), art. 110, comma 7
Consente rettifiche dei ricavi per operazioni infragruppo a prezzi inferiori al valore normale; nel caso era invocato dall'Ufficio per recuperare imponibile a seguito di cessioni intra-group.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.), art. 118, comma 4
Regola effetti fiscali nel regime del consolidato; qui rilevante perché la consolidante aveva ritenuto alcuni corrispettivi fiscalmente irrilevanti ai sensi di tale disposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Impone l'obbligo per i giudici tributari di motivare adeguatamente le decisioni; la Cassazione ha ritenuto carente la motivazione della C.T.R. e ha cassato la sentenza per tale vizio.
Codice di procedura civile, art. 295 c.p.c.
Prevede la sospensione del processo quando la decisione dipende da un altro giudizio pendente; l'Ufficio aveva dedotto l'obbligo di sospensione in presenza di liti connesse, ma la Cassazione ha assorbito tale censura dopo aver pronunciato la nullità per difetto di motivazione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Evita duplicazione di atti impositivi; le società avevano richiamato il principio per censurare atti duplicativi o l'assenza di interesse dell'Ufficio ad impugnare.
Massime di principio
- I giudici tributari devono fornire una motivazione espressa e congrua: non è sufficiente il richiamo generico ad atti di parte o ad altre sentenze; occorre un esame critico e l'indicazione dei motivi concreti che giustificano l'accoglimento o il rigetto delle censure.
- In contenziosi sul consolidato è essenziale chiarire, fin dall'istruttoria e nella motivazione, se l'atto impugnato è integrativo di precedenti accertamenti o costituisce un avviso autonomo: la qualificazione incide sulla rilevanza delle decisioni già intervenute su posizioni individuali delle consociate.
- La parte che invoca la sospensione del procedimento per l'esistenza di giudizi connessi (art. 295 c.p.c.) deve dimostrare la stretta connessione e l'effetto preclusive del giudicato sull'esito del processo: la mera pendenza di altri giudizi non determina automaticamente la sospensione.
- Quando l'Amministrazione contesta presunte operazioni infragruppo a prezzi non di mercato, è necessario che l'atto di accertamento contenga chiari elementi probatori; decisioni giudiziarie non possono limitarsi ad affermare genericamente l'assenza di prove senza esaminarle nel merito.
- La difesa del contribuente deve documentare in modo puntuale acquiescenze o adesioni intervenute in precedenti fasi per far valere la cessazione della materia del contendere; viceversa l'Amministrazione può sollevare la nullità per vizio di motivazione se la sentenza omette questioni decisive.
- In caso di sentenza cassata per difetto di motivazione, il rinvio in diversa composizione impone al giudice di merito di riesaminare le questioni dando la motivazione richiesta dalla Cassazione e può comportare la riconsiderazione integrale dei rilievi sull'accertamento.
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