Cassazione Civile, Ordinanza n. 15308/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente di un comune ha agito per ottenere le differenze retributive asseritamente spettanti per avere svolto, in due distinti periodi, mansioni superiori di tipo dirigenziale nell’ambito del Corpo di Polizia Municipale. In particolare, ha dedotto di avere presieduto commissioni di gara, gestito procedure di appalto, sottoscritto contratti e atti di gestione finanziaria e del personale, adottato provvedimenti autorizzativi e concessori, nonché svolto funzioni dirigenziali per un periodo prolungato. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’appello principale del lavoratore, accogliendo l’appello incidentale del comune sulle spese. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, in sintesi, la violazione delle norme processuali sul deposito documentale in appello, sostenendo l’inammissibilità della delibera comunale utilizzata dalla Corte territoriale come decisiva; ha inoltre dedotto violazione di norme del TUEL e del d.lgs. n. 165/2001, contestando la qualificazione delle funzioni svolte e affermando che la documentazione e gli atti amministrativi dimostravano lo svolgimento di mansioni dirigenziali, nonché l’erroneità della disciplina organizzativa applicata dalla Corte d’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero in realtà valutazioni di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio e del principio di non contestazione, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non si confrontava con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, e cioè con l’accertamento che non fosse stata provata l’effettiva prevalenza di mansioni dirigenziali, essendo emerso piuttosto uno svolgimento turnario di funzioni di responsabile con altri colleghi di pari qualifica. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi formalmente dedotti come violazione di legge o nullità non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito.
nel rito del lavoro il giudice di appello può ammettere, se indispensabili ai fini della decisione, documenti non tempestivamente prodotti, esercitando poteri officiosi.
la disciplina delle produzioni in appello è richiamata dalla parte ricorrente, ma non esclude il potere del giudice del lavoro di acquisire documenti indispensabili.
il Sindaco attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e responsabili degli uffici e servizi secondo statuto e regolamenti.
norma richiamata dal ricorrente a sostegno della distinzione tra funzioni dirigenziali e altri incarichi di gestione.
norma richiamata per il conferimento degli incarichi dirigenziali e dei responsabili degli uffici e servizi.
norma richiamata dal ricorrente in tema di incarichi dirigenziali e collaborazione esterna.
norma invocata per la disciplina delle mansioni superiori nel pubblico impiego.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone, in caso di impugnazione integralmente rigettata o dichiarata inammissibile, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro il giudice di appello può utilizzare documenti prodotti tardivamente quando li reputi indispensabili per la decisione, anche esercitando poteri officiosi ex art. 437 c.p.c.
- In cassazione è inammissibile la censura che, pur prospettata come violazione di legge o nullità, miri in concreto a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e del significato dei documenti.
- La doglianza che non si confronti con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, poiché anche la caduta di una sola ratio non basta se l’altra resta intatta.
- L’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori richiede la prova dell’effettivo esercizio, con carattere prevalente, delle relative funzioni; la mera riferibilità formale di atti o incarichi non è sufficiente se il giudice di merito esclude in fatto tale prevalenza.
- L’apprezzamento dell’esistenza e del valore della non contestazione dei fatti allegati rientra nel giudizio di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti propri del vizio motivazionale consentito.
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