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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08768/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una serie di atti patrimoniali compiuti dal socio accomandatario di una società poi fallita e dalla sua famiglia. Il tribunale aveva: 1) accertato la simulazione relativa della cessione di azienda dal socio alla figlia, ritenendola in realtà gratuita e quindi inefficace verso la massa ex art. 64 l. fall.; 2) dichiarato inefficace, come atto compiuto in sede di separazione consensuale, il trasferimento alla moglie della casa familiare e di due immobili commerciali ex art. 67 l. fall.; 3) dichiarato inefficaci anche i successivi trasferimenti dei medesimi immobili dalla moglie alla figlia e le ipoteche volontarie costituite a garanzia di mutui concessi alla figlia. In appello la decisione è stata parzialmente riformata: è stato ridotto il controvalore dovuto per l’azienda, mentre è stata esclusa l’inefficacia del trasferimento della casa familiare per difetto di eventus damni; sono però state confermate le revocatorie relative ai due fondi commerciali. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, la violazione dell’art. 41 TUB e delle norme sulla revocatoria, sostenendo che il bene oggetto di esecuzione fondiaria non doveva rilevare ai fini della valutazione del pregiudizio per la massa e che, comunque, il danno alla massa era in re ipsa. Le resistenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando soprattutto che la Corte d’appello avesse errato nel valutare come non pienamente provata la gratuità della cessione d’azienda e nel ritenere revocabili gli atti di separazione e i trasferimenti immobiliari, contestando la qualificazione degli accordi di separazione come transazione onerosa e, in via ulteriormente subordinata, la motivazione della sentenza. Il punto decisivo accolto dalla Cassazione ha riguardato l’art. 2734 c.c.: la Corte d’appello aveva ritenuto che la confessione complessa resa dalla cessionaria fosse liberamente valutabile perché implicitamente contestata dal fallimento in sede di precisazione delle conclusioni; la Cassazione ha invece affermato che la contestazione delle circostanze aggiunte deve essere espressa e non può desumersi dalla sola insistenza nelle conclusioni originarie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del fallimento. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale di una delle controparti, quello relativo all’art. 2734 c.c., cassando la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la cessione dell’azienda e rinviando la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione. Sono stati assorbiti il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale della stessa parte; gli altri motivi incidentali sono stati dichiarati inammissibili. Le spese tra il fallimento e una delle controparti sono state regolate con rinvio per la liquidazione; quelle tra il fallimento e l’altra controparte sono state integralmente compensate; nessuna liquidazione è stata disposta nei confronti della banca rimasta intimata.

Norme richiamate

  • art. 41 TUB

    richiamato dal fallimento per contestare la rilevanza dell’esecuzione fondiaria ai fini del pregiudizio alla massa; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché estraneo alla ratio decidendi della sentenza impugnata

  • art. 602 c.p.c.

    invocato insieme agli artt. 603 e 604 c.p.c. nel primo motivo del ricorso principale

  • art. 603 c.p.c.

    invocato insieme agli artt. 602 e 604 c.p.c. nel primo motivo del ricorso principale

  • art. 604 c.p.c.

    invocato insieme agli artt. 602 e 603 c.p.c. nel primo motivo del ricorso principale

  • art. 67 l. fall.

    richiamato per le azioni revocatorie fallimentari; la Corte distingue tra fattispecie di cui al comma 1, n. 1 e quella del comma 2, affermando che i principi invocati dal ricorrente sul danno in re ipsa riguardano la diversa ipotesi del comma 2

  • art. 66 l. fall.

    richiamato per la revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento

  • art. 2901 c.c.

    richiamato per la revocatoria ordinaria dei successivi atti di trasferimento

  • art. 64 l. fall.

    base dell’inefficacia verso la massa della cessione d’azienda ritenuta simulatamente gratuita

  • art. 100 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo del ricorso principale, poi dichiarato inammissibile

  • art. 2734 c.c.

    la contestazione delle circostanze aggiunte alla confessione complessa deve essere espressa; non basta la mera richiesta di accoglimento della domanda incompatibile con tali circostanze

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalle ricorrenti incidentali; la Corte ribadisce che la censura ex art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata

  • art. 158 c.c.

    richiamato con riguardo alla natura transattiva degli accordi di separazione e alla loro qualificazione come atti onerosi ai fini revocatori

  • art. 329 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo del ricorso incidentale per contestare la condanna alla rivalutazione monetaria

  • art. 342 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo del ricorso incidentale per contestare i limiti dell’impugnazione del fallimento

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel terzo motivo del ricorso incidentale per dedurre ultrapetizione sulla rivalutazione monetaria

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    indicata come norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per l’inammissibilità dei motivi di vizio motivazionale in presenza di doppia conforme

  • art. 54, comma 3, d.l. n. 83/2012 conv. dalla l. n. 134/2012

    richiamato per l’applicazione del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c. alle sentenze pubblicate dall’11 settembre 2012

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico del ricorrente principale soccombente

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nella confessione complessa, la contestazione delle circostanze aggiunte da parte dell’avversario deve risultare da una manifestazione espressa di dissenso; non è sufficiente la mera reiterazione delle conclusioni incompatibili con quanto dichiarato dal confitente.
  • La richiesta di accoglimento della domanda in sede di precisazione delle conclusioni non equivale, di per sé, a contestazione delle dichiarazioni aggiunte rese dalla controparte nel corso dell’interrogatorio formale.
  • La nozione di contestazione rilevante ai fini dell’art. 2734 c.c. richiede un comportamento processuale attivo e oppositivo, distinto dalla semplice difesa conclusiva sulla fondatezza della domanda.
  • Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 1, l. fall., il pregiudizio per la massa non si esaurisce nella mera fuoriuscita del bene dal patrimonio, ma richiede anche la sproporzione dell’atto, che deve essere provata dal curatore.
  • I principi sul danno in re ipsa elaborati in tema di revocatoria fallimentare di pagamenti o vendite ex art. 67, comma 2, l. fall. non sono automaticamente estensibili alle fattispecie di cui all’art. 67, comma 1, n. 1, l. fall. o all’azione revocatoria ordinaria.
  • La censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia effettivamente invertito l’onere della prova; altrimenti la doglianza si risolve in una mera contestazione del convincimento di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del contenuto negoziale degli accordi di separazione o della loro qualificazione come transazione, quando la censura mira solo a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • In presenza di "doppia conforme", i motivi di ricorso per cassazione fondati sul vizio motivazionale sono inammissibili nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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