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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34907/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La titolare di una farmacia agiva per ottenere l’accertamento negativo del credito portato da una fattura di conguaglio di energia elettrica, contestando che l’importo fosse dovuto. In appello lamentava, tra l’altro, che il giudice di merito avesse ritenuto provato il credito sulla base di una comunicazione proveniente dal distributore dell’energia e di documentazione ritenuta tardivamente prodotta, sostenendo che tale produzione fosse intervenuta dopo la formazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio davanti al giudice di pace, non sanate dalla successiva declaratoria di incompetenza. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 320 e 50 c.p.c. per avere la Corte d’appello valorizzato documenti asseritamente prodotti tardivamente; 2) violazione dell’art. 21.6 TIT, degli artt. 2697 c.c. e 115-116 c.p.c. per asserita inversione dell’onere della prova, avendo il giudice d’appello posto a carico dell’utente la prova della non corrispondenza tra dati fatturati e misure del contatore; 3) ulteriore violazione degli artt. 2697 c.c., 21.6 TIT, 115 e 116 c.p.c. per avere attribuito ai dati di consumo comunicati dal distributore una presunzione di veridicità superabile solo con contestazioni specifiche; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 21.6 TIT per avere ritenuto integrati presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti su basi fattuali errate; 5) violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., nonché 115 c.p.c. e 2697 c.c., per motivazione apparente e per erronea valutazione probatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione della specifica riproposizione in appello dell’eccezione sulla tardività della produzione documentale; ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, affermando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la disciplina di settore e la giurisprudenza più recente nel ritenere che i dati di consumo comunicati dal distributore beneficino di una presunzione superabile solo con specifica contestazione dell’utente; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a sollecitare una rivalutazione dei fatti e comunque assorbito dai precedenti; ha ritenuto infondato anche il quinto motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata raggiungeva il minimo costituzionale. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 320 c.p.c.

    richiamato come parametro processuale nella censura sulla pretesa tardività della produzione documentale; la doglianza è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 50 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 320 c.p.c. nella censura sulla prosecuzione del processo dopo la declaratoria di incompetenza; non accolto.

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    norma evocata per le preclusioni istruttorie e per la produzione documentale; la Corte ha rilevato che non era adeguatamente dimostrata la riproposizione in appello dell’eccezione sulla tardività.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha scrutinato le doglianze sotto i profili di violazione di legge e nullità, dichiarandone alcune inammissibili e altre infondate.

  • art. 21.6 TIT

    norma di settore valorizzata dalla Corte d’appello e ritenuta idonea a fondare una presunzione a favore del distributore sui dati di consumo, superabile con contestazione specifica dell’utente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova; la Corte di cassazione ha osservato che la giurisprudenza più recente conferma una presunzione di veridicità dei dati comunicati dal distributore, superabile solo con specifica contestazione.

  • artt. 115-116 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione della prova e alla dedotta inversione dell’onere probatorio; le censure sono state respinte.

  • art. 9 d.lgs. 79/1999

    richiamato per qualificare il distributore come concessionario dell’attività di distribuzione e soggetto responsabile delle misure di energia elettrica.

  • art. 21 TIT

    evocato per descrivere le funzioni del distributore in tema di raccolta, validazione, registrazione delle misure e manutenzione dei misuratori.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati nella censura sulle presunzioni; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per lamentare motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio ritenendo la motivazione sufficientemente chiara e completa.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo raggiunto il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura relativa a una questione processuale o istruttoria è inammissibile se il ricorrente non dimostra in modo autosufficiente che la specifica eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello e non si limiti a un generico rinvio a passaggi del fascicolo o a note interne al ricorso.
  • In controversie sulla fatturazione dell’energia elettrica, i dati di consumo comunicati dal distributore possono beneficiare di una presunzione di veridicità fondata sulla disciplina di settore; tale presunzione è superabile mediante contestazioni specifiche dell’utente, non essendo sufficiente una mera contestazione generica del credito fatturato.
  • La disciplina settoriale in materia di misura e registrazione dei consumi può incidere sul riparto dell’onere della prova, senza però eliminare in astratto il principio generale di cui all’art. 2697 c.c.; la prova va calibrata sulla concreta ripartizione di ruoli tra distributore, venditore e utente.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione apparente non ricorre quando la sentenza impugnata esponga in modo chiaro e completo le ragioni della decisione, raggiungendo almeno il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveConto corrente
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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