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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00506/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal Tribunale su istanza del Pubblico Ministero e confermata in reclamo dalla Corte d'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di reclamo, senza contestare i presupposti sostanziali del fallimento, ma deducendo esclusivamente la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare. In particolare ha sostenuto: 1) che la Corte d'appello avrebbe omesso di motivare sul motivo principale di reclamo relativo alla correttezza del procedimento notificatorio, alle ricerche richieste all'ufficiale giudiziario e all'indicazione dell'orario di accesso; 2) che la relata di notifica sarebbe viziata perché l'ufficiale giudiziario non aveva indicato l'orario dell'accesso e si sarebbe limitato a registrare la sede chiusa senza ulteriori ricerche; 3) che la Corte non avrebbe esaminato la doglianza relativa alla mancanza, nel fascicolo cartaceo, della richiesta di notifica ex art. 107 d.P.R. n. 1229/1959 e della sottoscrizione del Pubblico Ministero. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure connesse e le ha dichiarate inammissibili, rilevando che la notificazione si era svolta secondo la sequenza speciale prevista dall'art. 15, comma 3, l.fall.: prima tramite PEC all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, poi, in caso di insuccesso, a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale e infine con deposito presso la casa comunale. La sentenza impugnata aveva accertato in fatto l'espletamento e l'insuccesso dei primi tentativi, compreso quello via PEC, e l'idoneità del deposito finale, con efficacia di atti assistiti da fede privilegiata fino a querela di falso. La Corte ha inoltre affermato che il procedimento speciale dell'art. 15 l.fall. è norma speciale rispetto all'art. 145 c.p.c., che la diversità di disciplina è ragionevole e costituzionalmente legittima, e che non vi è omessa pronuncia quando il giudice, decidendo in senso incompatibile con la tesi di parte, ne disattende implicitamente le ulteriori argomentazioni. Ha quindi concluso per l'inammissibilità del ricorso e per l'onere della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla notificazione del ricorso prefallimentare non superassero il vaglio dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva applicato correttamente l'art. 15, comma 3, l.fall. nel testo applicabile ratione temporis. La Suprema Corte ha considerato accertato in fatto che erano stati tentati inutilmente la notifica via PEC e quella presso la sede della società, e che era quindi legittimo il ricorso al deposito presso la casa comunale. Ha escluso sia la violazione del contraddittorio sia l'omessa pronuncia/motivazione, osservando che il giudice non deve rispondere singolarmente a ogni allegazione incompatibile con la soluzione adottata. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti intimate; è stato invece dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 3, l. fall.

    Norma speciale del procedimento prefallimentare: prevede prima la notificazione via PEC al debitore iscritto nel registro delle imprese; se non possibile o senza esito positivo, la notifica a cura del ricorrente presso la sede legale secondo l'art. 107 d.P.R. n. 1229/1959; se ancora impossibile, il deposito dell'atto nella casa comunale si perfeziona al momento del deposito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con principi di diritto già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge, nullità processuale e omesso esame sono state ritenute infondate/inammissibili perché dirette contro accertamenti di fatto e contro una motivazione giudicata sufficiente.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa perché la notificazione era stata comunque portata a compimento secondo la disciplina speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che il vizio non ricorre quando la decisione adottata è incompatibile con la pretesa di parte e ne implica il rigetto.

  • art. 143 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina ordinaria delle notifiche; la Corte ha invece affermato la prevalenza della disciplina speciale fallimentare.

  • art. 107, primo comma, d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229

    È la modalità di notificazione 'di persona' presso la sede legale cui rinvia l'art. 15, comma 3, l.fall. quando la notifica via PEC non riesca.

  • art. 110 d.P.R. n. 1229/59

    Invocato per contestare la relata dell'ufficiale giudiziario; la Corte non ne ha ravvisato la violazione in modo utile a scalfire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 16 d.l. n. 185/2008

    Richiamato per affermare l'obbligo degli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC.

  • art. 5 d.l. n. 179/2012

    Per gli imprenditori individuali introduce analogo obbligo di munirsi di PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione del giudice è sufficiente se espone, in forma concisa, gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione.

  • art. 3 Cost.

    La disciplina speciale delle notificazioni prefallimentari è stata ritenuta ragionevole e non discriminatoria.

  • art. 24 Cost.

    La sequenza notificatoria speciale è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel procedimento prefallimentare, la notificazione del ricorso e del decreto segue una sequenza legale speciale e tassativa: PEC al domicilio digitale del debitore iscritto nel registro delle imprese; in caso di esito negativo, notifica presso la sede legale tramite ufficiale giudiziario; solo in ulteriore subordine, deposito presso la casa comunale.
  • L'obbligo di mantenere attivo e funzionante l'indirizzo PEC grava sull'imprenditore iscritto nel registro delle imprese e, per la società, sul legale rappresentante; il difetto di funzionamento o l'esito negativo della PEC non consente di paralizzare la procedura se gli altri passaggi previsti dalla norma sono stati eseguiti.
  • La disciplina speciale dell'art. 15, comma 3, l.fall. prevale sulla disciplina ordinaria delle notificazioni alle persone giuridiche e rende non decisiva la mancata applicazione dell'art. 145 c.p.c. nelle ipotesi di irreperibilità del destinatario.
  • Gli atti dell'ufficiale giudiziario e l'attestazione di cancelleria, ove non impugnati con querela di falso, fanno fede fino a querela di falso degli esiti delle notificazioni e degli accertamenti riportati nella relata.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice, accogliendo una soluzione incompatibile con la tesi della parte, disattende implicitamente le ulteriori doglianze che sarebbero incompatibili con quella soluzione; non è necessario rispondere analiticamente a ogni argomento difensivo.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre questioni già risolte in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità senza confrontarsi con il diritto vivente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiudizio civileLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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