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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30232/2021 del 27/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di intimazione fondato su una cartella di pagamento, deducendo in origine la mancata o irrituale notifica della cartella prodromica e, nel merito, la decadenza del potere di riscossione per decorso del termine previsto dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo regolare la notifica della cartella presso la residenza anagrafica del contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 59, 60 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio fiscale da lui validamente eletto con provvedimento dell'Amministrazione e non presso la residenza anagrafica; con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973 per omessa considerazione della decadenza dell'Ufficio dall'iscrizione a ruolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che, quando il contribuente abbia ottenuto un valido provvedimento di variazione del domicilio fiscale su propria istanza, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita nel domicilio fiscale eletto, non potendo l'Amministrazione legittimamente notificare presso la residenza anagrafica. Poiché la CTR aveva riconosciuto l'esistenza del domicilio fiscale eletto ma aveva comunque reputato valida la notifica presso l'indirizzo anagrafico, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente per censurare la notifica della cartella di pagamento; la Corte lo legge in collegamento con l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 quanto alle regole sulla notificazione.

  • art. 59 d.P.R. n. 600/1973

    Consente, su istanza motivata del contribuente e per particolari circostanze, la fissazione del domicilio fiscale in un comune diverso da quello di residenza; il relativo provvedimento, definitivo e notificato all'interessato, vincola la notificazione degli atti tributari.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Le regole sulla notificazione degli atti tributari impongono, salvo consegna a mani proprie, la notifica al domicilio fiscale del destinatario; l'elezione di domicilio effettuata validamente dal contribuente impedisce all'Amministrazione di notificare altrove.

  • art. 58 d.P.R. n. 600/1973

    Definisce il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nello Stato nel comune di iscrizione anagrafica, ma tale regola cede quando intervenga un provvedimento di variazione del domicilio fiscale ex art. 59.

  • art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973

    Invocato per la dedotta decadenza del potere di riscossione; la censura è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 25, comma 5, d.P.R. n. 602/1973

    Richiama l'applicabilità, alle cartelle di pagamento, delle norme sulla notificazione dettate per gli atti impositivi.

  • art. 137 c.p.c.

    È richiamato in via generale dalle norme sulle notificazioni applicabili agli atti tributari, con le modifiche speciali previste dalla normativa fiscale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Cita il rito camerale non partecipato seguito nel giudizio di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale presidio dei principi di buona fede e correttezza nei rapporti tra fisco e contribuente e dell'effettiva conoscenza degli atti tributari.

Massime di principio

  • Se il contribuente ha validamente ottenuto, con provvedimento dell'Amministrazione, la fissazione o variazione del domicilio fiscale, la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita in quel domicilio e non presso la mera residenza anagrafica.
  • La notifica degli atti tributari al domicilio eletto o stabilito ha funzione di garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto; una notificazione eseguita in luogo diverso è invalida quando il domicilio fiscale risultante da valido provvedimento amministrativo sia diverso da quello utilizzato dall'ufficio.
  • Le regole sulla notifica degli atti fiscali vanno lette in coerenza con i principi di buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento del contribuente, evitando interpretazioni che svuotino la funzione della domiciliazione fiscale.
  • Quando un motivo di ricorso in cassazione è accolto perché assorbente, gli ulteriori motivi restano privi di esame e non incidono sull'esito della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

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