Cassazione Civile, Ordinanza n. 24214/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di euro 124.363,55, indicati come differenza tra il credito risultante dal conguaglio dell’anno 2010 e la compensazione delle rate d’acconto dell’accisa sull’energia elettrica relative al periodo marzo 2011-marzo 2014. L’Amministrazione aveva negato il rimborso, ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 14 del d.lgs. n. 504 del 1995. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che non si trattasse di indebito pagamento ma di ordinaria modalità di versamento dell’accisa, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995, sostenendo che, trattandosi di credito riferito all’anno d’imposta 2010 emerso con la dichiarazione di consumo del 2011, l’istanza di rimborso presentata solo il 2 aprile 2014 era tardiva per intervenuta decadenza biennale, decorrente dalla dichiarazione di consumo o comunque dal pagamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato l’unico motivo. Ha aderito all’orientamento più recente secondo cui, in materia di accisa sull’energia elettrica, il credito che emerge dalla dichiarazione annuale non è configurabile come indebito nel corso del rapporto tributario, poiché gli acconti mensili sono solo una modalità di adempimento di un unico debito d’imposta, compensabile ex lege con i versamenti successivi. Ne consegue che il termine biennale di decadenza ex art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995 decorre dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo, cioè dalla chiusura del rapporto tributario, e non dai singoli versamenti in acconto. La decisione impugnata è stata quindi confermata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stata inoltre esclusa la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, per l’esonero dal versamento materiale mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995
"il rimborso dell'accisa [...] indebitamente versata va richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento"
Per l’orientamento accolto, nel settore dell’accisa sull’energia elettrica il termine biennale non decorre dal singolo pagamento in acconto, ma dalla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo, quando il credito emerge come saldo finale del rapporto tributario.
art. 26, comma 8, d.lgs. n. 504 del 1995
"il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo"
La Corte valorizza questa disciplina per affermare che gli acconti mensili non costituiscono autonomi debiti, ma modalità frazionata di adempimento di un unico debito d’imposta.
art. 56, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995
"Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
La previsione conferma che l’eccedenza versata opera fisiologicamente come credito da portare in compensazione nei versamenti successivi, e non come indebito immediatamente rimborsabile durante il rapporto tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata come parametro della censura di violazione di legge proposta con il ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, essendo esse esonerate dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
È richiamato in via analogica per spiegare che, come nel conto corrente ordinario, il credito da saldo diventa esigibile alla chiusura del rapporto.
Massime di principio
- Nel sistema delle accise con versamenti in acconto e conguaglio finale, il credito che emerge dalla dichiarazione annuale non integra di per sé un indebito immediatamente ripetibile, ma una componente fisiologica del meccanismo di liquidazione del tributo.
- Per le accise sull’energia elettrica, il termine biennale di decadenza per chiedere rimborso decorre dalla chiusura del rapporto tributario, coincidente con la presentazione dell’ultima dichiarazione annuale di consumo dalla quale risulti il saldo a credito.
- Quando la legge prevede la detrazione delle somme versate in eccesso dai versamenti successivi, l’eccedenza deve essere trattata come credito da portare in compensazione fino a esaurimento del rapporto, non come pagamento indebito autonomamente azionabile prima del conguaglio finale.
- La qualificazione del rapporto tributario e del momento di insorgenza del credito prevale sulla mera sequenza dei pagamenti in acconto ai fini della decorrenza della decadenza.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, quando il pagamento sia effettuato con il meccanismo della prenotazione a debito.
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