Cassazione Civile, Ordinanza n. 22463/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione di una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra una Camera di commercio e alcuni dipendenti, assunti nell’ambito di un percorso regionale di stabilizzazione di soggetti già impiegati in lavori socialmente utili. In primo grado era stata dichiarata l’illegittimità della reiterazione dei contratti e la datrice di lavoro era stata condannata a corrispondere a ciascun lavoratore un’indennità risarcitoria parametrata a un numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la Camera di commercio ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto la violazione delle norme sulla decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, sostenendo che i lavoratori non avevano impugnato stragiudizialmente entro 120 giorni né depositato il ricorso entro 180 giorni, e che tale decadenza dovesse essere rilevata d’ufficio per la natura pubblicistica della vicenda; 2) ha insistito sulla mancanza di una valida impugnativa stragiudiziale, negando che potesse valere un atto proveniente da un rappresentante senza procura o ratifica; 3) ha contestato la validità della procura alle liti rilasciata al difensore dei lavoratori, perché indicava un diverso ufficio giudiziario e, a suo dire, era inesistente o nulla; 4) ha denunciato la violazione della disciplina sul riparto dell’onere della prova e dell’art. 117 Cost., sostenendo che i contratti, essendo collegati a una normativa regionale e a finalità sociali con finanziamento pubblico, dovessero essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sul tempo determinato e dell’Accordo quadro UE, salvo prova della loro fittizietà, che i lavoratori non avrebbero fornito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla decadenza, osservando che essa non era stata tempestivamente eccepita nei gradi di merito e che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, è rilevabile solo su eccezione di parte, trattandosi di diritto rimesso alla disponibilità del datore di lavoro. Ha poi escluso che la procura alle liti dei lavoratori fosse inesistente o radicalmente nulla: l’erronea indicazione di un diverso ufficio giudiziario è stata qualificata come mero errore materiale, non incidente sulla validità del conferimento, anche perché la procura faceva riferimento al "presente giudizio" e risultava allegata al deposito del ricorso. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che i contratti a termine stipulati per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, in base a norme regionali, non sono automaticamente esclusi dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dalla disciplina nazionale recepita; il giudice deve verificare il concreto atteggiarsi del rapporto. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva desunto dalle stesse allegazioni della datrice di lavoro che i contratti erano stati reiterati per oltre trentasei mesi come mero strumento di sostegno reddituale, senza reale finalità di formazione o inserimento, con conseguente precarizzazione del rapporto. È stata quindi esclusa anche la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e, in difetto di specifiche argomentazioni sul punto, dell’art. 117 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è stato il parametro formale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi proposti.
la decadenza dall’impugnazione del contratto a termine non è stata ritenuta rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, perché il relativo diritto è nella disponibilità del datore di lavoro.
richiamato come norma che prevede termini di impugnazione del contratto a termine; la Corte ha escluso la sua violazione per mancata tempestiva eccezione della decadenza.
richiamato per la disciplina della decadenza e dell’impugnazione dei contratti a termine; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto.
richiamato sia per i termini e le modalità di impugnazione stragiudiziale sia per il potere del rappresentante; la Corte ha escluso che mancasse una valida impugnazione o una valida procura del rappresentante.
la Corte ha ritenuto valida la procura alle liti nonostante l’erronea indicazione del tribunale, qualificandola come errore materiale.
richiamato per sostenere la sanatoria dei vizi di rappresentanza; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio radicale della procura.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa insanabilità del vizio; la Corte ha escluso che sussistesse un vizio del genere.
invocato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova della concreta natura del rapporto potesse essere desunta dalle stesse allegazioni della ricorrente.
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente senza specifiche argomentazioni; la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi infondato.
richiamato come disciplina nazionale dei contratti a termine, applicata dalla Corte insieme all’Accordo quadro UE.
richiamato come norma sul lavoro a termine nel pubblico impiego; la Corte ha confermato la necessità di verificarne l’applicazione al caso concreto.
clausola 2, punto 2, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
la Corte ha ribadito che l’esclusione dall’ambito di applicazione è limitata ai casi espressamente previsti e non opera automaticamente per i contratti a termine con finalità sociali o finanziati con fondi pubblici.
direttiva 1999/70/CE
richiamata come fonte dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, da applicare ai contratti in esame salvo concreta esclusione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, quando riguarda un diritto disponibile del datore di lavoro, non è rilevabile d’ufficio: deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nel giudizio di merito.
- Nel rito del lavoro, l’eccezione in senso stretto concernente la decadenza deve essere proposta nella memoria di costituzione del convenuto; se non lo è, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- L’erronea indicazione nella procura alle liti di un diverso ufficio giudiziario non determina, di per sé, inesistenza o nullità radicale della procura, se dal contenuto complessivo dell’atto è comunque certa la riferibilità al giudizio introdotto e la provenienza della volontà di conferire il mandato.
- I contratti a termine stipulati per finalità di stabilizzazione di lavoratori già impiegati in programmi sociali non sono automaticamente sottratti alla disciplina generale europea e nazionale sul lavoro a tempo determinato: occorre verificare in concreto se ricorrano le ipotesi di esclusione previste e come il rapporto si sia effettivamente svolto.
- La prova della reale natura del rapporto e della sua concreta funzione può essere desunta anche dalle allegazioni della stessa parte che invoca una qualificazione contrattuale speciale; il giudice può valorizzare tali allegazioni se il percorso argomentativo è logicamente coerente e non contraddetto da specifiche censure.
- La deduzione della violazione dell’onere della prova non è fondata quando la decisione di merito si regga su un accertamento fattuale desunto dal materiale allegatorio già introdotto dalla parte onerata, senza salti logici o inversioni dell’onere probatorio.
- Le censure formulate in modo generico, senza specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non consentono di configurare validamente una violazione di legge in cassazione.
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