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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22463/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla reiterazione di una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra una Camera di commercio e alcuni dipendenti, assunti nell’ambito di un percorso regionale di stabilizzazione di soggetti già impiegati in lavori socialmente utili. In primo grado era stata dichiarata l’illegittimità della reiterazione dei contratti e la datrice di lavoro era stata condannata a corrispondere a ciascun lavoratore un’indennità risarcitoria parametrata a un numero di mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione la Camera di commercio ha proposto quattro motivi: 1) ha dedotto la violazione delle norme sulla decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, sostenendo che i lavoratori non avevano impugnato stragiudizialmente entro 120 giorni né depositato il ricorso entro 180 giorni, e che tale decadenza dovesse essere rilevata d’ufficio per la natura pubblicistica della vicenda; 2) ha insistito sulla mancanza di una valida impugnativa stragiudiziale, negando che potesse valere un atto proveniente da un rappresentante senza procura o ratifica; 3) ha contestato la validità della procura alle liti rilasciata al difensore dei lavoratori, perché indicava un diverso ufficio giudiziario e, a suo dire, era inesistente o nulla; 4) ha denunciato la violazione della disciplina sul riparto dell’onere della prova e dell’art. 117 Cost., sostenendo che i contratti, essendo collegati a una normativa regionale e a finalità sociali con finanziamento pubblico, dovessero essere esclusi dal campo di applicazione della disciplina generale sul tempo determinato e dell’Accordo quadro UE, salvo prova della loro fittizietà, che i lavoratori non avrebbero fornito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla decadenza, osservando che essa non era stata tempestivamente eccepita nei gradi di merito e che, secondo l’orientamento consolidato richiamato, è rilevabile solo su eccezione di parte, trattandosi di diritto rimesso alla disponibilità del datore di lavoro. Ha poi escluso che la procura alle liti dei lavoratori fosse inesistente o radicalmente nulla: l’erronea indicazione di un diverso ufficio giudiziario è stata qualificata come mero errore materiale, non incidente sulla validità del conferimento, anche perché la procura faceva riferimento al "presente giudizio" e risultava allegata al deposito del ricorso. Quanto al quarto motivo, la Corte ha confermato che i contratti a termine stipulati per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, in base a norme regionali, non sono automaticamente esclusi dall’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dalla disciplina nazionale recepita; il giudice deve verificare il concreto atteggiarsi del rapporto. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva desunto dalle stesse allegazioni della datrice di lavoro che i contratti erano stati reiterati per oltre trentasei mesi come mero strumento di sostegno reddituale, senza reale finalità di formazione o inserimento, con conseguente precarizzazione del rapporto. È stata quindi esclusa anche la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. e, in difetto di specifiche argomentazioni sul punto, dell’art. 117 Cost. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte resistente, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato il parametro formale per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge nei motivi proposti.

  • art. 2969 c.c.

    la decadenza dall’impugnazione del contratto a termine non è stata ritenuta rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte, perché il relativo diritto è nella disponibilità del datore di lavoro.

  • art. 32 l. n. 183/2010

    richiamato come norma che prevede termini di impugnazione del contratto a termine; la Corte ha escluso la sua violazione per mancata tempestiva eccezione della decadenza.

  • art. 28 d.lgs. n. 81/2015

    richiamato per la disciplina della decadenza e dell’impugnazione dei contratti a termine; la Corte ne ha escluso la violazione nel caso concreto.

  • art. 6 l. n. 604/1966

    richiamato sia per i termini e le modalità di impugnazione stragiudiziale sia per il potere del rappresentante; la Corte ha escluso che mancasse una valida impugnazione o una valida procura del rappresentante.

  • art. 83 c.p.c.

    la Corte ha ritenuto valida la procura alle liti nonostante l’erronea indicazione del tribunale, qualificandola come errore materiale.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato per sostenere la sanatoria dei vizi di rappresentanza; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio radicale della procura.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa insanabilità del vizio; la Corte ha escluso che sussistesse un vizio del genere.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare il riparto dell’onere probatorio; la Corte ha ritenuto che la prova della concreta natura del rapporto potesse essere desunta dalle stesse allegazioni della ricorrente.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dalla ricorrente senza specifiche argomentazioni; la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi infondato.

  • art. 4 d.lgs. 368/2001

    richiamato come disciplina nazionale dei contratti a termine, applicata dalla Corte insieme all’Accordo quadro UE.

  • art. 36 d.lgs. 165/2001

    richiamato come norma sul lavoro a termine nel pubblico impiego; la Corte ha confermato la necessità di verificarne l’applicazione al caso concreto.

  • clausola 2, punto 2, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    la Corte ha ribadito che l’esclusione dall’ambito di applicazione è limitata ai casi espressamente previsti e non opera automaticamente per i contratti a termine con finalità sociali o finanziati con fondi pubblici.

  • direttiva 1999/70/CE

    richiamata come fonte dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, da applicare ai contratti in esame salvo concreta esclusione.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La decadenza dall’impugnazione del contratto a termine, quando riguarda un diritto disponibile del datore di lavoro, non è rilevabile d’ufficio: deve essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata nel giudizio di merito.
  • Nel rito del lavoro, l’eccezione in senso stretto concernente la decadenza deve essere proposta nella memoria di costituzione del convenuto; se non lo è, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • L’erronea indicazione nella procura alle liti di un diverso ufficio giudiziario non determina, di per sé, inesistenza o nullità radicale della procura, se dal contenuto complessivo dell’atto è comunque certa la riferibilità al giudizio introdotto e la provenienza della volontà di conferire il mandato.
  • I contratti a termine stipulati per finalità di stabilizzazione di lavoratori già impiegati in programmi sociali non sono automaticamente sottratti alla disciplina generale europea e nazionale sul lavoro a tempo determinato: occorre verificare in concreto se ricorrano le ipotesi di esclusione previste e come il rapporto si sia effettivamente svolto.
  • La prova della reale natura del rapporto e della sua concreta funzione può essere desunta anche dalle allegazioni della stessa parte che invoca una qualificazione contrattuale speciale; il giudice può valorizzare tali allegazioni se il percorso argomentativo è logicamente coerente e non contraddetto da specifiche censure.
  • La deduzione della violazione dell’onere della prova non è fondata quando la decisione di merito si regga su un accertamento fattuale desunto dal materiale allegatorio già introdotto dalla parte onerata, senza salti logici o inversioni dell’onere probatorio.
  • Le censure formulate in modo generico, senza specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata, non consentono di configurare validamente una violazione di legge in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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