Cassazione Civile, Ordinanza n. 22464/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una funzionaria di un ente regionale aveva ricevuto, nell'ottobre 2011, l'incarico di direttore generale dell'ente. Con decreto del 25 gennaio 2016 l'incarico le era stato revocato ante tempus, dopo la soppressione dell'ente disposta da una legge regionale campana del 18 gennaio 2016. La interessata aveva impugnato la revoca chiedendo il risarcimento del danno, sostenendo che la legge regionale non avesse determinato una vera soppressione dell'ente ma un semplice trasferimento di attività e funzioni alla Regione Campania, con conseguente applicabilità dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. 165/2001; aveva inoltre dedotto che la soppressione dell'ente non fosse stata dimostrata. La Corte d'appello aveva respinto il gravame ritenendo che la legge prevedesse espressamente la soppressione dell'ente, il trasferimento delle funzioni alla struttura regionale competente, la nomina di un commissario liquidatore e la successione della Regione solo nei rapporti esistenti e non estinti dalla liquidazione; aveva poi escluso che l'art. 2112 c.c. e l'art. 31 d.lgs. 165/2001 potessero salvare il rapporto dirigenziale, in quanto l'incarico di direttore generale era un incarico di diritto privato, a termine e revocabile per ragioni organizzative, e comunque incompatibile con la soppressione dell'ente. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.lgs. 165/2001, ribadendo che dalla previsione del subentro della Regione nelle funzioni e nei rapporti dell'ente sarebbe derivato un trasferimento di attività e funzioni, con applicazione della disciplina di tutela del personale trasferito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito. Ha ritenuto infondato il motivo perché la legge regionale aveva disposto la soppressione dell'ente dalla sua entrata in vigore e aveva attribuito le funzioni ad una struttura regionale, ma ciò non rendeva applicabile l'art. 31 d.lgs. 165/2001 al rapporto del direttore generale. La Corte ha valorizzato il principio secondo cui l'incarico di direttore generale di un ente soppresso si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione, trattandosi di funzione che presuppone l'esistenza e la piena operatività dell'ente e che non è compatibile con il trasferimento delle funzioni ad altra amministrazione. Ha inoltre osservato che i principi di salvaguardia del personale nei casi di successione non possono essere estesi ad un incarico apicale che non è espletabile nella diversa organizzazione dell'amministrazione subentrante. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
non si applica all'incarico di direttore generale di un ente soppresso, perché la funzione presuppone la permanenza e la piena operatività dell'ente e non è compatibile con il mutato assetto organizzativo dell'amministrazione subentrante
la disciplina del trasferimento d'azienda o di attività non opera per conservare un incarico apicale che si estingue per soppressione dell'ente e impossibilità sopravvenuta della prestazione
art. 1 L.R. Campania n. 1/2016
comma 1, comma 2, comma 3, comma 4, comma 5
la legge ha disposto espressamente la soppressione dell'ente, il trasferimento delle funzioni alla struttura regionale competente, la nomina di un commissario liquidatore e il subentro della Regione solo nei rapporti non estinti dalla liquidazione
art. 4 L.R. Campania n. 3/2011
lo statuto dell'ente qualificava il direttore generale come organo di gestione dell'ente, quindi figura intrinsecamente legata alla sua esistenza
art. 97 Cost.
il mutato assetto organizzativo impone alla pubblica amministrazione di non dare seguito ad atti incompatibili con sopravvenuti interventi normativi
art. 13 comma 1-quater DPR n. 115/2002
sussistendo il rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'incarico di direttore generale di un ente pubblico soppresso si estingue per impossibilità sopravvenuta della prestazione quando l'ente cessa di esistere, perché la funzione richiede la permanenza dell'organizzazione di cui è organo di vertice.
- La disciplina del trasferimento di attività o funzioni e la successione nei rapporti non comportano automaticamente la conservazione di incarichi apicali incompatibili con il nuovo assetto organizzativo dell'amministrazione subentrante.
- In presenza di una norma che disponga espressamente la soppressione di un ente e la nomina di un commissario liquidatore, il rapporto del direttore generale non può essere ricondotto alla tutela propria del personale trasferito, se la funzione non è trasferibile nella nuova struttura.
- Quando il ricorso non si confronta con il principio di diritto già consolidato che esclude la sopravvivenza dell'incarico apicale dopo la soppressione dell'ente, il motivo è infondato.
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