Cassazione Civile, Ordinanza n. 22461/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto la condanna della ASL al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato con qualifica di fisioterapista e profilo di collaboratore professionale sanitario, domandando le retribuzioni perse dalla data in cui avrebbe dovuto essere assunto, oltre al danno non patrimoniale e al danno da dequalificazione. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo assente un comportamento illecito dell'ente, che non aveva dato corso alla stabilizzazione in applicazione di un decreto commissariale regionale; la Corte d'appello aveva confermato nel merito, limitandosi a modificare le spese, osservando che la ASL aveva legittimamente atteso il rispetto delle condizioni previste dal decreto del Commissario ad acta e che non vi era inadempimento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del giudicato formatosi su una precedente sentenza che avrebbe già accertato il suo diritto all'assunzione dal 5 maggio 2010 e al risarcimento da ritardata assunzione; con il secondo motivo ha dedotto violazione di varie norme processuali e sostanziali, sostenendo che la corte territoriale si fosse posta in contrasto con l'orientamento di legittimità in tema di danno da ritardata assunzione, avendo erroneamente ritenuto che la successiva stabilizzazione fosse misura sufficiente e tempestiva a riparare il pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei motivi, perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello era stata depositata il 22 marzo 2023 e il ricorso notificato il 25 settembre 2023, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., che nel caso concreto scadeva il 22 settembre 2023. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dando atto altresì dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla formazione del giudicato interno/esterno, invocata dal ricorrente per sostenere la violazione del giudicato formatosi sulla precedente decisione.
richiamato come fondamento dell'efficacia del giudicato sostanziale, dedotto dal ricorrente come violato dalla sentenza d'appello.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti contro la sentenza d'appello.
applicato dalla Corte per dichiarare tardivo il ricorso, poiché proposto oltre il termine semestrale lungo decorrente dal deposito della sentenza impugnata.
L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3
richiamata per escludere la sospensione feriale dei termini nei giudizi di lavoro, confermando la tempestività del termine lungo senza applicazione della sospensione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
invocato dal ricorrente per sostenere la responsabilità dell'ente per inadempimento da ritardata assunzione.
invocato dal ricorrente per il nesso tra inadempimento e danno risarcibile.
invocato dal ricorrente in relazione al riparto dell'onere probatorio sul danno da ritardata assunzione.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
invocato dal ricorrente quale base della tutela giurisdizionale nella controversia di lavoro pubblico contrattualizzato.
invocato dal ricorrente quale ulteriore fondamento risarcitorio della domanda.
invocati dal ricorrente per censurare l'apprezzamento delle risultanze probatorie compiuto dalla corte territoriale.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2
richiamato per la liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la tempestività del ricorso è rilevabile anche d'ufficio e la proposizione oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nei giudizi di lavoro non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; tale esclusione vale anche rispetto al termine lungo per impugnare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
- Quando il ricorso è tardivo, la Corte non esamina i motivi sostanziali o processuali dedotti contro la decisione impugnata.
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