Cassazione Civile, Ordinanza n. 01535/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 9 agosto 2000 con cui un socio accomandatario si era impegnato ad acquistare dall'altra socia accomandante la sua quota del 50% di una società in accomandita semplice, nonché un immobile ove si svolgeva l'attività dell'azienda sociale. Il prezzo era pattuito in parte per la quota sociale e in parte per l'immobile, con pagamenti rateali mensili e termine essenziale per il definitivo. Era inoltre prevista, in caso di mancato pagamento entro il termine, la cessione invertita della quota del promissario acquirente alla promittente venditrice, al medesimo prezzo base con alcune variazioni. In primo grado venne accolta la domanda di risoluzione per inadempimento e disposta la cessione della quota del convenuto. In appello il convenuto contestò, tra l'altro, la devoluzione della lite ad arbitro in forza della clausola compromissoria del contratto sociale, l'indeterminatezza del prezzo, l'esistenza di un collegamento negoziale con un asserito contratto di locazione e la qualificazione della pattuizione mensile come penale. Nel primo giudizio di cassazione fu rigettato il motivo sulla clausola arbitrale e accolto il motivo sulla nullità della clausola di accollo delle imposte gravanti per legge sul venditore, con rinvio al giudice di merito per valutare se tale nullità colpisse o no l'intero contratto ex art. 1419 c.c. Riassunta la causa, il giudice del rinvio dichiarò la nullità parziale della clausola fiscale, confermò la risoluzione del preliminare e ordinò il trasferimento della quota sociale, con condanna al pagamento del corrispettivo. Nel secondo ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) omessa pronuncia sulla nullità del contratto per indeterminatezza del prezzo; 2) erronea esclusione dell'estensione della nullità della clausola all'intero contratto ai sensi dell'art. 1419 c.c.; 3) violazione delle norme sulla locazione e sulla durata minima delle locazioni commerciali, sostenendo che il pagamento mensile costituisse canone locatizio e non penale; 4) violazione dell'art. 1384 c.c. per mancata riduzione della penale, ritenuta eccessiva, perché l'incameramento delle rate avrebbe prodotto un indebito arricchimento della controparte. La Corte ha rigettato tutti i motivi: il primo perché la questione dell'indeterminatezza del prezzo era già coperta da giudicato; il secondo perché il giudice del rinvio aveva motivatamente escluso, in fatto, l'inscindibilità tra clausola nulla e contratto, applicando il principio di conservazione del negozio; il terzo perché la clausola sui pagamenti mensili non integrava un contratto di locazione ma una previsione di ritenzione/penale collegata all'uso anticipato dell'immobile in caso di mancata esecuzione della compravendita; il quarto perché l'insussistenza dell'eccessività della penale era stata motivatamente esclusa, anche per difetto di prova e di notorietà della dedotta sproporzione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del promissario acquirente/socio, confermando la sentenza del giudice del rinvio che aveva dichiarato la nullità parziale del preliminare limitatamente alla clausola di accollo delle imposte, ma aveva ritenuto valido il resto del contratto, dichiarato la risoluzione per inadempimento e disposto il trasferimento della quota sociale a favore della controparte con contestuale pagamento del prezzo. La Corte ha ritenuto preclusa dalla precedente decisione la censura sull'indeterminatezza del prezzo, ha confermato la valutazione di merito circa la non estensibilità della nullità all'intero contratto, ha escluso che la pattuizione mensile configurasse una locazione e ha ritenuto incensurabile la valutazione sulla non eccessività della penale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sui requisiti del contratto, in relazione alla dedotta nullità per indeterminatezza del prezzo e per invalidità della clausola fiscale.
evocato dal ricorrente tra le norme sulla nullità, senza accoglimento della censura se non nei limiti della sola clausola fiscale.
richiamato per la determinatezza/determinabilità dell'oggetto e del prezzo del contratto.
richiamato quale norma generale sulla nullità del contratto; la Corte ha accolto solo la nullità della clausola di accollo delle imposte, non dell'intero preliminare.
applicato nel senso che la nullità di una clausola non travolge l'intero contratto quando, secondo accertamento di merito, la clausola non è essenziale e il negozio conserva utilità per le parti.
richiamato in relazione alla disciplina della vendita e alla struttura del preliminare di compravendita/cessione di quota.
invocato dal ricorrente per sostenere la tesi della locazione; la Corte ha escluso che la pattuizione integrasse un contratto di locazione.
richiamato per la riduzione della penale; la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di non eccessività compiuta dal giudice di merito.
invocato per omessa pronuncia; la Corte ha escluso l'omissione, ritenendo la questione coperta da giudicato o comunque esaminata nel merito.
richiamato in relazione all'uso del notorio e alla valutazione della congruità della penale.
richiamato per denunciare vizio di motivazione; la Corte ha escluso la motivazione apparente o mancante.
richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è accertamento di merito censurabile solo per violazione dei canoni legali o motivazione apparente.
invocato per sostenere la qualificazione locatizia della pattuizione; la Corte lo ha ritenuto non applicabile, perché la clausola era una penale e non un contratto di locazione.
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente.
richiamato in relazione ai requisiti del controricorso/memoria e alla necessità di una minima confutazione del ricorso.
interpretato secondo il "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, ammissibile solo per anomalie motivazionali gravi.
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
richiamato in relazione alla necessità di una pronuncia costitutiva per il trasferimento del bene/diritto in caso di inottemperanza.
Massime di principio
- La nullità di una singola clausola non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto: occorre verificare, con accertamento di merito, se la clausola sia essenziale e se il contratto conservi una sua autonoma utilità dopo la sua espunzione; l'onere di dimostrare l'inscindibilità grava sulla parte che invoca la nullità totale.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e in cassazione può essere censurato solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/incomprensibile, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
- Una pattuizione che preveda la trattenuta delle somme già versate in caso di inadempimento, collegata al godimento anticipato di un bene in vista di una futura compravendita, può essere qualificata come clausola penale o regolazione convenzionale delle conseguenze dell'inadempimento e non come autonomo contratto di locazione, se il tenore complessivo dell'accordo lo esclude.
- La valutazione sull'eccessività della penale, quando sorretta da motivazione congrua e non meramente apparente, non è sindacabile in cassazione come riesame del merito; il ricorrente deve specificamente indicare il canone legale violato e gli elementi di fatto decisivi trascurati.
- Una questione già decisa nel precedente giudizio di legittimità o comunque coperta dal giudicato interno non può essere nuovamente riproposta nel giudizio di rinvio o nel successivo ricorso per cassazione.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è limitato alle anomalie motivazionali di rilievo costituzionale e non consente di rimettere in discussione la sufficienza della motivazione o la diversa valutazione del materiale probatorio.
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