Cassazione Civile, Ordinanza n. 13268/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda fiscale relativa a una società di persone operante nel settore degli impianti fotovoltaici. La società aveva realizzato un investimento che, secondo i contribuenti, rientrava nella c.d. detassazione ambientale prevista dall'art. 6, commi 13 ss., l. n. 388 del 2000, ma tale agevolazione non era stata fruita originariamente in dichiarazione. Dopo il chiarimento sulla cumulabilità con la tariffa incentivante del conto energia, i soci avevano riliquidato le proprie posizioni fiscali, azzerando i redditi di partecipazione e chiedendo il rimborso dell'IRPEF asseritamente versata in eccesso; l'Ufficio aveva però negato i rimborsi e notificato anche cartelle di pagamento per l'anno 2011. In primo grado i ricorsi dei contribuenti erano stati accolti e la CTR aveva confermato, ritenendo che la società e i soci avessero correttamente adempiuto agli oneri richiesti e che la rettifica del reddito sociale comportasse automaticamente la rettifica del reddito imputato per trasparenza ai soci. L'Agenzia ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 6 l. n. 388/2000, dell'art. 5 TUIR e degli artt. 6 e 40, comma 2, DPR n. 600/1973, sostenendo che il beneficio spettasse esclusivamente alla società, che non lo aveva mai fatto valere né con dichiarazione integrativa né con istanza di rimborso nei termini; la successiva iniziativa dei soci non poteva sostituire l'inerzia della società, né la mancata emenda del reddito sociale poteva legittimare la riduzione del reddito per trasparenza. Con il secondo motivo, in via subordinata, deduce violazione dell'art. 6 l. n. 388/2000 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse accolto le domande senza verificare l'assolvimento dell'onere della prova sull'an e sul quantum della componente agevolabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle entrate, affermando che, pur essendo in astratto emendabile la dichiarazione per recuperare la detassazione ambientale, nel caso concreto il diritto all'agevolazione spettava soltanto alla società e non ai soci; poiché la società non aveva mai esercitato il beneficio né rettificato la propria dichiarazione, il reddito sociale era rimasto cristallizzato e costituiva base vincolante per l'imputazione per trasparenza ai soci. Ne consegue che i soci non avevano titolo per emendare autonomamente le loro dichiarazioni o ottenere rimborsi fondati su una perdita mai emersa in capo alla società. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio e il giudizio è stato rimesso ad altra sezione della CTR dell'Umbria anche per le spese.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, L. n. 388 del 2000
La detassazione ambientale spetta al soggetto produttore del reddito d'impresa e si concretizza in una variazione in diminuzione della base imponibile da operare in dichiarazione; il beneficio non può essere riconosciuto ai soci in assenza del suo consolidamento in capo alla società.
Il reddito della società di persone rileva per trasparenza in capo ai soci solo nei limiti del reddito effettivamente determinato in capo alla società.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la struttura dichiarativa e gli effetti degli adempimenti fiscali, ma non è oggetto di autonoma affermazione decisiva nella motivazione finale.
art. 40, comma 2, DPR n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso come norma collegata al regime dichiarativo e accertativo.
Richiamato nel secondo motivo per censurare l'omessa verifica dell'onere probatorio sull'esistenza e sull'entità della componente agevolabile.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Indicato come strumento per recuperare l'agevolazione mediante dichiarazione integrativa nei limiti temporali previsti.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Richiamato quale ulteriore via per ottenere il rimborso una volta decorsi i termini per la dichiarazione integrativa.
D.M. 5 luglio 2012, art. 19
Ha chiarito la cumulabilità tra tariffa incentivante e detassazione ambientale, eliminando l'incertezza interpretativa che aveva inciso sulla fruizione del beneficio.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale legata alla c.d. detassazione ambientale spetta al titolare del reddito d'impresa e deve essere fatta valere dal medesimo soggetto nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento; non può essere surrogata dall'iniziativa dei soci quando il beneficio non sia stato ancora consolidato in capo alla società.
- La possibilità, in astratto, di emendare successivamente la dichiarazione per recuperare un'agevolazione fiscale non consente di superare l'inerzia del soggetto legittimato quando il diritto non sia mai stato esercitato dal titolare originario e il reddito sociale sia rimasto invariato e cristallizzato.
- Nei regimi di trasparenza delle società di persone, la rettifica del reddito imputabile ai soci presuppone una previa e valida modifica del reddito sociale; in mancanza, il reddito dichiarato dalla società resta la base dell'imputazione per partecipazione.
- L'onere di provare i presupposti oggettivi e quantitativi dell'agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca, e la mancanza di prova sul titolo e sull'ammontare della componente detassabile impedisce il riconoscimento del beneficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13138/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13139/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13140/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13141/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13142/2023 del 15/05/2023
- ordinanza_civile · 15 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 13143/2023 del 15/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →