Cassazione Civile, Ordinanza n. 37988/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con un ente pubblico non economico, nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato. La lavoratrice aveva chiesto il risarcimento del danno per asserita illegittima reiterazione dei contratti a termine, deducendo la mancanza di forma scritta e la genericità delle causali. La Corte d'appello aveva accolto la domanda e condannato l'ente al pagamento di sei mensilità di retribuzione globale di fatto. In Cassazione il consorzio ha denunciato violazione dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che si trattasse di contratti plurimi, distanziati nel tempo, e quindi non configurabili come successione o reiterazione illegittima. La Corte di cassazione ha ritenuto, invece, che la doglianza investisse una reiterazione abusiva di contratti a termine con una pubblica amministrazione o soggetto ad essa assimilato e ha richiamato i precedenti specifici sul punto, ritenendo decisivo che vi fosse una ripetitività annuale, dal 2003 al 2006, con due contratti nello stesso anno finale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo non condivisibile la tesi del ricorrente sulla mancanza di reiterazione abusiva. Ha confermato l'impostazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto della lavoratrice al risarcimento del danno per abusiva successione di contratti a termine nel pubblico impiego contrattualizzato. In applicazione del criterio di soccombenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 3.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la reiterazione abusiva di contratti a termine non determina la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ma dà luogo alla tutela risarcitoria prevista dalla norma, da interpretarsi in conformità al canone di effettività del diritto dell'Unione europea.
La censura del ricorrente è stata formulata anche come violazione delle regole sull'onere della prova, ma la Corte non ha accolto la doglianza, ritenendo corretta la valutazione di reiterazione abusiva compiuta nel merito.
È stata invocata come norma processuale per la dedotta violazione di legge.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto il ricorso è stato rigettato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Richiamato come parametro esterno di quantificazione del danno, applicabile per omogeneità come danno presunto con valenza sanzionatoria, ma escluso nella sua applicazione diretta al pubblico impiego contrattualizzato.
direttiva 1999/70/CE
La disciplina interna è stata letta in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva, per assicurare l'effettività della tutela contro l'abuso dei contratti a termine.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'illegittima apposizione del termine o la reiterazione abusiva di contratti a termine non comporta la conversione automatica del rapporto in contratto a tempo indeterminato, restando invece esperibile la tutela risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001.
- Ai fini della configurabilità dell'abuso non rileva solo la continuità materiale senza soluzione di continuità, ma può assumere rilievo anche una successione di contratti distanziati nel tempo, se il quadro complessivo evidenzia una reiterazione sistematica e abusiva del ricorso al termine.
- La misura risarcitoria prevista per l'abuso del contratto a termine nel pubblico impiego va interpretata in modo da garantire effettività alla tutela europea, potendo essere parametrata in via analogica a criteri omogenei di liquidazione del danno presunto, senza però mutare la natura del rapporto.
- La deduzione di violazione dell'onere della prova non è sufficiente a sovvertire l'accertamento di merito quando il giudice di merito abbia logicamente valorizzato la ripetitività dei contratti e la complessiva abusività del loro utilizzo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37911/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37912/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37913/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37914/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37915/2021 del 02/12/2021
- ordinanza_civile · 2 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 37916/2021 del 02/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →