Cassazione Civile, Ordinanza n. 23296/2025 del 14/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con cui l’amministrazione finanziaria contestava a uno studio notarile la deducibilità, ai fini IRPEF, delle quote di ammortamento riferite a spese sostenute per la costruzione di un’autorimessa e la detrazione dell’IVA relativa sia alle opere di realizzazione dell’autorimessa sia all’acconto per la pavimentazione del piazzale esterno. In appello la decisione di merito aveva accolto i contribuenti ritenendo, in sintesi, che l’IVA fosse detraibile perché i beni erano pertinenze funzionali allo studio professionale, che la ristrutturazione dell’immobile adibito a studio fosse collegata alla realizzazione dell’autorimessa e del piazzale e che, ai fini dell’ammortamento, rilevassero le spese incrementative sostenute e non la data di acquisto dell’immobile. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze, salvo l’attività esclusiva di costruzione; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 54, comma 2, TUIR e dell’art. 1, commi 334 e 335, L. n. 296/2006, assumendo che la deducibilità delle quote di ammortamento per fabbricati acquistati o costruiti fosse circoscritta al triennio 2007-2009 e non potesse riguardare un immobile realizzato nel 2011.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la detrazione dell’IVA perché la natura strumentale del bene va valutata in concreto e, nel caso concreto, l’autorimessa e il piazzale erano stati ritenuti necessari alla ristrutturazione e funzionali all’uso professionale dello stabile, poi effettivamente adibito a studio notarile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le spese di costruzione di un immobile pertinenziale realizzato nel 2011 non possono essere qualificate come spese incrementative del valore dell’immobile principale ai sensi dell’art. 54, comma 2, TUIR, poiché la disciplina agevolativa richiamata riguarda solo gli immobili acquistati o costruiti nel periodo 1/1/2007-31/12/2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
invocato dall’amministrazione per sostenere l’indetraibilità dell’IVA relativa a fabbricati a destinazione abitativa e alle loro pertinenze; la Corte ne dà lettura non assoluta, ma alla luce della strumentalità concreta del bene
art. 54, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per la deducibilità delle spese incrementative del valore del bene; la Corte esclude che la costruzione di una nuova pertinenza possa essere trattata come spesa incrementativa dell’immobile principale
art. 1, commi 334 e 335, L. 27 dicembre 2006, n. 296
considerata dalla Corte come disciplina che consente la deducibilità delle quote di ammortamento solo per gli immobili acquistati o costruiti nel periodo 1/1/2007-31/12/2009
art. 1, comma 335, L. 27 dicembre 2006, n. 296
indicato come parametro temporale decisivo per escludere la deducibilità delle spese di costruzione della pertinenza realizzata nel 2011
Massime di principio
- In materia di IVA, la detraibilità delle spese relative a immobili formalmente a destinazione abitativa non dipende in modo esclusivo dalla classificazione catastale o astratta del bene, ma richiede una verifica in concreto della sua effettiva strumentalità all’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
- La presenza di un vincolo pertinenziale non elimina l’autonomia strutturale del bene pertinenziale; le spese per la costruzione di una nuova pertinenza non sono automaticamente qualificabili come spese incrementative del valore dell’immobile principale.
- Quando una disciplina fiscale agevolativa limita temporalmente la deducibilità delle quote di ammortamento a specifici periodi di acquisto o costruzione, non è consentito estendere tale beneficio, in via interpretativa, a spese sostenute per la costruzione successiva di una pertinenza.
- Ai fini della qualificazione fiscale di un costo come deducibile, occorre distinguere tra spese di miglioramento o incremento di un bene esistente e spese relative alla creazione di un nuovo bene, anche se funzionalmente accessorio al primo.
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