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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23296/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012 con cui l’amministrazione finanziaria contestava a uno studio notarile la deducibilità, ai fini IRPEF, delle quote di ammortamento riferite a spese sostenute per la costruzione di un’autorimessa e la detrazione dell’IVA relativa sia alle opere di realizzazione dell’autorimessa sia all’acconto per la pavimentazione del piazzale esterno. In appello la decisione di merito aveva accolto i contribuenti ritenendo, in sintesi, che l’IVA fosse detraibile perché i beni erano pertinenze funzionali allo studio professionale, che la ristrutturazione dell’immobile adibito a studio fosse collegata alla realizzazione dell’autorimessa e del piazzale e che, ai fini dell’ammortamento, rilevassero le spese incrementative sostenute e non la data di acquisto dell’immobile. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 19-bis.1, comma 1, lett. i), del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo l’indetraibilità oggettiva dell’IVA per fabbricati a destinazione abitativa e relative pertinenze, salvo l’attività esclusiva di costruzione; con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 54, comma 2, TUIR e dell’art. 1, commi 334 e 335, L. n. 296/2006, assumendo che la deducibilità delle quote di ammortamento per fabbricati acquistati o costruiti fosse circoscritta al triennio 2007-2009 e non potesse riguardare un immobile realizzato nel 2011.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la detrazione dell’IVA perché la natura strumentale del bene va valutata in concreto e, nel caso concreto, l’autorimessa e il piazzale erano stati ritenuti necessari alla ristrutturazione e funzionali all’uso professionale dello stabile, poi effettivamente adibito a studio notarile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che le spese di costruzione di un immobile pertinenziale realizzato nel 2011 non possono essere qualificate come spese incrementative del valore dell’immobile principale ai sensi dell’art. 54, comma 2, TUIR, poiché la disciplina agevolativa richiamata riguarda solo gli immobili acquistati o costruiti nel periodo 1/1/2007-31/12/2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detraibilità delle spese relative a immobili formalmente a destinazione abitativa non dipende in modo esclusivo dalla classificazione catastale o astratta del bene, ma richiede una verifica in concreto della sua effettiva strumentalità all’esercizio dell’attività professionale o d’impresa.
  • La presenza di un vincolo pertinenziale non elimina l’autonomia strutturale del bene pertinenziale; le spese per la costruzione di una nuova pertinenza non sono automaticamente qualificabili come spese incrementative del valore dell’immobile principale.
  • Quando una disciplina fiscale agevolativa limita temporalmente la deducibilità delle quote di ammortamento a specifici periodi di acquisto o costruzione, non è consentito estendere tale beneficio, in via interpretativa, a spese sostenute per la costruzione successiva di una pertinenza.
  • Ai fini della qualificazione fiscale di un costo come deducibile, occorre distinguere tra spese di miglioramento o incremento di un bene esistente e spese relative alla creazione di un nuovo bene, anche se funzionalmente accessorio al primo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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