Cassazione Civile, Ordinanza n. 24373/2021 del 09/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da ordinanze-ingiunzioni emesse dall'ente camerale nei confronti di quattro soci di una società in nome collettivo, anche in proprio e quali legali rappresentanti pro tempore della società, per violazione dell'art. 104, commi 3 e 4, del d.lgs. 206/2005, a seguito di un sopralluogo che aveva accertato l'offerta in vendita di venti capi di maglia per donna privi, sul prodotto o sull'imballaggio, dell'indicazione dell'identità e degli estremi del produttore. I ricorrenti avevano proposto opposizione in primo grado; il tribunale aveva accolto l'opposizione, ma la corte d'appello, in riforma, l'aveva rigettata. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 2291 c.c. in rapporto alla legge n. 689/1981, sostenendosi che l'unico trasgressore fosse la società e che non potessero essere imputate ai singoli soci le sanzioni; 2) violazione dell'art. 6 l. n. 689/1981, contestando la qualificazione della fattispecie come omissione e quindi la riferibilità personale dell'illecito ai soci amministratori; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, per asserita mancanza di motivazione sulla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la fattispecie sanzionata dall'art. 104 cod. consumo ha struttura omissiva e che, in materia di illeciti amministrativi, la responsabilità ricade sulla persona fisica cui sia imputabile l'azione o l'omissione, non potendo i soci essere chiamati automaticamente a rispondere solo in quanto tali; nel caso concreto, tuttavia, i soci erano anche amministratori della società e, in assenza di diversa previsione dell'atto costitutivo, erano individualmente tenuti ad adottare le misure prescritte, sicché ciascuno aveva concorso nell'omissione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non indicava il fatto decisivo omesso né in che modo fosse stata violata la regola della soccombenza. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 104, commi 3 e 4, d.lgs. 206/2005
Il produttore adotta misure proporzionate ... per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso ...; le misure comprendono l'indicazione, in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore
La disposizione è letta come fonte di un obbligo di facere la cui violazione consiste nella mancata indicazione dell'identità e degli estremi del produttore; la fattispecie ha quindi struttura omissiva.
In materia di sanzioni amministrative, la responsabilità per l'illecito compiuto dal rappresentante legale dell'ente grava sulla persona fisica autrice della condotta, mentre l'ente resta coobbligato in solido al pagamento della sanzione.
È responsabile della violazione amministrativa solo la persona fisica cui sia riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra l'infrazione; la responsabilità non si estende automaticamente ai soci amministratori senza accertamento di una loro condotta attiva od omissiva.
La norma disciplina la responsabilità civile dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali, ma non consente di imputare automaticamente ai soci la responsabilità per illeciti amministrativi; non è quindi la base diretta della sanzione amministrativa.
Richiamato per affermare che, in mancanza di diversa previsione dell'atto costitutivo, i soci erano titolari del potere di amministrazione e quindi tenuti agli adempimenti connessi.
Richiamato per la disciplina applicabile alla società in nome collettivo e al suo assetto amministrativo.
Richiamato quale norma relativa alle indicazioni dell'atto costitutivo e alla configurazione del potere amministrativo dei soci.
Richiamato per il diverso regime delle società in nome collettivo irregolari, nelle quali a tutti i soci è riferibile il potere amministrativo e, quindi, l'omesso obbligo di agire.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mediante rettifica della norma richiamata, mantenendone però ferma la soluzione di diritto.
Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
La condanna alle spese segue la soccombenza; il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché non specifico nel censurare l'applicazione di tale regola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità è personale e richiede l'imputazione della specifica condotta materiale o omissiva alla persona fisica, non potendo essere affermata in via automatica per il solo fatto della qualità di socio o amministratore di un ente.
- Quando la norma incriminatrice impone un comportamento positivo e la violazione consiste nella mancata adozione della misura prescritta, l'illecito ha struttura omissiva e la responsabilità va riferita ai soggetti che avevano il potere-dovere di provvedere.
- Nelle società di persone, la responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali non coincide con una responsabilità diretta e automatica per gli illeciti amministrativi dell'ente: occorre distinguere tra debito sociale e imputazione della violazione.
- Il ricorso per cassazione che censura la regolazione delle spese deve indicare in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso e la concreta violazione della regola di soccombenza; in difetto, il motivo è inammissibile.
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