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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34812/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di leasing avente ad oggetto un'imbarcazione da diporto. A seguito del mancato pagamento di alcune rate, la società di leasing ha esercitato la clausola risolutiva espressa e ha ottenuto decreto ingiuntivo per la restituzione del bene; l'opposizione proposta dall'utilizzatrice è stata rigettata con decisione passata in giudicato. Ottenuta la restituzione, la società di leasing ha comunicato l'intenzione di vendere il bene a un prezzo determinato; l'utilizzatrice ha contestato che tale prezzo fosse inferiore al valore di mercato e ha agito per far accertare che la vendita dovesse avvenire secondo le norme della legge fallimentare, ovvero con una procedura diversa e con determinazione giudiziale del prezzo/stima. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse trascurato l'art. 21 del contratto, che disciplinava espressamente la procedura di vendita; 2) violazione degli artt. 138 e 139 l. n. 124/2017 e degli artt. 1473 e 1474 c.c., sostenendo l'applicazione della disciplina legale sulla determinazione del prezzo e la nomina di uno stimatore in caso di disaccordo; 3) violazione degli artt. 1362 c.c. e 82 disp. att. c.c., perché, in difetto di accordo, avrebbe dovuto essere chiesta la nomina giudiziale di uno stimatore, specie considerata la pendenza del giudizio; 4) violazione dell'art. 132 c.p.c. per mancata ammissione di CTU sul valore del bene; 5) violazione degli artt. 1183 e 1375 c.c., contestando il ritardo nella vendita e il conseguente deprezzamento dell'imbarcazione ritenuto non contrario a buona fede dalla corte di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo, quarto e quinto motivo inammissibili e il terzo infondato. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato la domanda dell'utilizzatrice. Il ricorso è stato integralmente respinto e la ricorrente condannata alle spese di legittimità. La Corte ha valorizzato il fatto che la procedura di vendita del bene era espressamente regolata dall'art. 21 del contratto, sicché non vi era alcuna lacuna da colmare con la disciplina della compravendita o con richiami analogici alla legge fallimentare; ha inoltre escluso che la società di leasing avesse violato la correttezza, avendo atteso il passaggio in giudicato della decisione sulla restituzione per ottenere la definitiva disponibilità del bene prima della vendita.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte rileva che la questione interpretativa sull'art. 21 non era stata devoluta in appello e che, in ogni caso, la clausola contrattuale disciplinava la procedura di vendita.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1362 c.c. per contestare l'interpretazione della clausola contrattuale; la Corte esclude il vizio perché la clausola era specificamente applicabile.

  • art. 138 l. n. 124/2017

    Invocato dalla ricorrente per la disciplina del leasing; la Corte ritiene non applicabile ratione temporis la disciplina sopravvenuta al momento della prima stima, mentre la procedura successiva è stata svolta quando la legge era già vigente.

  • art. 139 l. n. 124/2017

    Parimenti richiamato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l'utilizzabilità per contestare la vendita, in presenza di una clausola contrattuale che disciplina la procedura.

  • art. 1473 c.c.

    Invocato per sostenere la nomina giudiziale di uno stimatore in caso di disaccordo sul prezzo; la Corte lo reputa inconferente perché riferito alla compravendita in mancanza di disciplina pattizia.

  • art. 1474 c.c.

    Richiamato con la stessa finalità dell'art. 1473 c.c.; la Corte ne esclude l'applicazione analogica dato che le parti avevano già previsto contrattualmente il meccanismo di vendita.

  • art. 82 disp. att. c.c.

    Richiamato per la nomina di uno stimatore; la Corte lo considera pertinente solo alla mancanza di accordo nel prezzo di una compravendita e non al caso regolato dal contratto.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per censurare il mancato ricorso alla CTU; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché attiene al potere discrezionale del giudice di merito, che aveva adeguatamente motivato.

  • art. 1183 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 1375 c.c. per contestare il ritardo nella vendita; la Corte esclude la violazione perché il rinvio era giustificato dalla necessità di attendere il giudicato sulla consegna del bene.

  • art. 1375 c.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della correttezza richiede un pregiudizio alle ragioni altrui senza apprezzabile giustificazione; nel caso concreto il ritardo nella vendita era giustificato.

  • art. 21 del contratto

    Clausola contrattuale decisiva: prevedeva la comunicazione del prezzo all'utilizzatore e l'attesa di eventuale contestazione o indicazione di acquirenti diversi; la Corte la considera la disciplina applicabile alla vendita del bene.

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere l'applicazione della procedura prevista per la vendita curatelare; la Corte esclude l'applicazione perché la norma riguarda vendite decise dal curatore e non la fattispecie contrattuale in esame.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Se un contratto disciplina espressamente la procedura di vendita del bene restituito alla parte concedente/proprietaria, non è consentito colmare una pretesa lacuna ricorrendo analogicamente alle norme sulla compravendita o alla disciplina fallimentare, quando queste siano incompatibili o riferite a fattispecie diverse.
  • La violazione delle regole di interpretazione contrattuale è inammissibile in cassazione se la questione interpretativa della clausola non è stata specificamente devoluta al giudice di appello e se la sentenza impugnata ha comunque dato conto dell'applicazione della clausola stessa.
  • La determinazione del prezzo o la nomina di uno stimatore possono essere imposte solo se il rapporto non sia già regolato da una clausola pattizia che stabilisca il procedimento di vendita; in presenza di disciplina convenzionale, le norme suppletive sulla compravendita non trovano applicazione.
  • La censura di mancata ammissione di consulenza tecnica d'ufficio è inammissibile quando mira a sostituire il prudente apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non evidenzia un vizio logico o giuridico della motivazione.
  • Il dovere di correttezza nell'esecuzione del rapporto non è violato se il ritardo nell'attivazione della vendita è giustificato da una ragione oggettiva, come l'attesa del giudicato sulla restituzione del bene per assicurarne la definitiva disponibilità.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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