Cassazione Civile, Ordinanza n. 18884/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto bancario aveva presentato il 19 febbraio 2013 un'istanza telematica di rimborso dell'IRES per complessivi euro 35.989,00, sostenendo di aver versato maggiori imposte per effetto della deducibilità dell'IRAP relativa al costo del personale, con riferimento alle annualità 2007-2011, ai sensi dell'art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201/2011. L'Ufficio aveva riconosciuto il diritto al rimborso per tutti gli anni tranne il 2007, ritenuto tardivo. Nei gradi di merito la pretesa della contribuente era stata respinta sul presupposto che il rimborso dovesse essere richiesto entro 48 mesi dal versamento, ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, dunque entro giugno 2012 per il saldo IRES 2007 versato nel giugno 2008. Con il primo motivo di ricorso la banca ha censurato l'erronea interpretazione della disciplina speciale del 2011 in combinato con il provvedimento direttoriale del 17 dicembre 2012, sostenendo che non poteva considerarsi tardiva una domanda presentabile soltanto tramite il canale telematico reso operativo solo dal 19 febbraio 2013. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 della L. n. 212/2000 per contrasto con i principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato e assorbente, ed ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia, affinché riesamini la controversia attenendosi al principio secondo cui la disciplina sull'ulteriore deducibilità dell'IRAP ai fini IRES si applica ai soli periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, era ancora pendente il termine quadriennale di decadenza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, senza che rilevi il momento successivo di attivazione della procedura telematica.
Norme richiamate
art. 2, comma 1-quater, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
La disciplina speciale sulla deducibilità analitica dell'IRAP relativa al costo del personale e sul conseguente rimborso delle maggiori imposte versate opera solo per i periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sia ancora spirato il termine decadenziale per chiedere il rimborso.
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2012
La previsione della modalità telematica non incide sul regime sostanziale della decadenza; il differimento del canale di presentazione non estende il termine di rimborso.
Il termine di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso opera come termine di decadenza; rileva la sua pendenza al momento dell'entrata in vigore della novella del 2011.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale attraverso cui sono stati dedotti i vizi di violazione di legge in cassazione.
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
"i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e buona fede"
Il motivo fondato sulla violazione dei principi di collaborazione e buona fede è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- In materia di rimborso dell'IRES collegato alla sopravvenuta deducibilità dell'IRAP, la disciplina speciale si applica solo ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della norma, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso era ancora pendente.
- La successiva attivazione del canale telematico previsto dall'amministrazione per presentare l'istanza non incide sulla verifica della tempestività, che va compiuta con riferimento alla normativa sostanziale e al termine di decadenza già previsto dall'art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
- Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel delimitare le agevolazioni fiscali nel tempo; la limitazione ai soli periodi non decaduti non è illegittima se non presenta profili di palese arbitrarietà o irrazionalità.
- Quando il ricorso per cassazione è accolto per una questione assorbente di diritto sostanziale, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non richiedono esame autonomo.
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