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Parere

Parere n. 246/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori Giuseppe Seminara e Venera Grasso, avverso il diniego di concessione edilizia in sanatoria n. 48019 del9 dicembre 2025 emesso dal Comune di San Giovanni La Punta.

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il diniego comunale del 9 dicembre 2025 di concessione edilizia in sanatoria relativa a un’abitazione abusiva realizzata in area vincolata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il diniego, notificato il 23 dicembre 2025, della domanda di condono presentata nel 2004 ai sensi della l. n. 326/2003 per un immobile composto da piano terra e sottotetto non residenziale, realizzato abusivamente in area soggetta a vincolo paesaggistico. Hanno dedotto: 1) carenza di istruttoria e mancato accertamento della conformità sostanziale, oltre alla formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990; 2) lesione del legittimo affidamento e violazione dei doveri di buona fede e correttezza, per l’inerzia comunale ultraventennale e l’incasso di oltre 15.000 euro tra oblazione e oneri, con conseguente necessità di una motivazione rafforzata; 3) violazione degli artt. 8 e 6 CEDU e dell’art. 1 del Protocollo n. 1, per la durata del procedimento e la lesione del godimento del bene e della vita privata e familiare; 4) in subordine, diritto alla restituzione delle somme versate, con interessi, in caso di definitiva reiezione della sanatoria. Il Collegio ha inoltre esaminato preliminarmente la validità formale e la riferibilità ai ricorrenti dell’atto introduttivo, caricato sul portale come copia scansionata priva di firma digitale qualificata e senza documenti di riconoscimento, nonché la natura e la giurisdizione sulla domanda restitutoria.

Il parere

Il parere dichiara anzitutto nullo il ricorso per difetto di valida sottoscrizione e per l’impossibilità di attribuire con certezza l’atto alla volontà dei ricorrenti. Il caricamento tramite SPID da parte della domiciliataria non sana il vizio, non sostituendo né la valida firma dei ricorrenti né un titolo rappresentativo idoneo. La domanda subordinata di restituzione delle somme è dichiarata inammissibile nel ricorso straordinario perché non ha natura demolitoria; il Collegio rileva inoltre il difetto di giurisdizione, trattandosi, dopo il diniego definitivo della sanatoria, di controversia patrimoniale relativa a un diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. In ogni caso, il ricorso è ritenuto infondato nel merito: l’opera comporta nuova e significativa volumetria in area paesaggisticamente vincolata e ricade in un’ipotesi di insanabilità legislativa, sicché il diniego è atto dovuto e vincolato. La sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 ha escluso che l’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021 fosse autenticamente interpretativo dell’art. 24 l.r. n. 15/2004, rilevandone invece l’effetto innovativo e l’indebito ampliamento retroattivo del terzo condono. Il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza non può rendere assentibile un intervento precluso dalla legge; analogamente, né l’inerzia ultraventennale né l’incasso delle somme possono fondare un affidamento contrario a un divieto legale assoluto. Il dispositivo conclude per la nullità del ricorso, la parziale inammissibilità e, per il resto, l’infondatezza.

Osservazioni

Validità e sottoscrizione del ricorso

Il ricorso è nullo perché privo di valida sottoscrizione e non è possibile attribuirne con certezza il contenuto alla volontà dei ricorrenti. Il deposito di una copia scansionata senza firma digitale qualificata e senza documenti di riconoscimento non soddisfa i requisiti di certezza della provenienza e riferibilità soggettiva; il caricamento tramite SPID da parte della domiciliataria, priva di procura speciale rappresentativa, non sana il difetto.

Domanda subordinata di restituzione delle somme

La richiesta di restituzione di oblazione e oneri, con interessi, è inammissibile nel ricorso straordinario perché priva di natura demolitoria. La relativa controversia, una volta negata definitivamente la sanatoria, ha natura patrimoniale e attiene a un diritto soggettivo alla restituzione dell’indebito, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Insanabilità dell’intervento e legittimità del diniego

Nel merito, il diniego è ritenuto vincolato: l’abuso consiste nella creazione di nuova e significativa volumetria in area gravata da vincolo paesaggistico preesistente e ricade in un’ipotesi di insanabilità legislativa. La Corte costituzionale, con sentenza n. 252/2022, ha qualificato come innovativa, e non autenticamente interpretativa, la disciplina regionale che avrebbe ampliato retroattivamente l’ambito del terzo condono.

Silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza

La questione del parere paesaggistico è recessiva rispetto alla radicale inammissibilità della sanatoria. Il silenzio-assenso invocato ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 non può produrre un effetto favorevole che renda assentibile un intervento vietato dalla legge.

Legittimo affidamento, durata del procedimento e censure convenzionali

L’inerzia ultraventennale e la riscossione di oltre 15.000 euro non possono consolidare un vantaggio precluso da un divieto legale assoluto. Il parere ritiene quindi infondate le censure di affidamento e, in ogni caso, quelle collegate alla protrazione del procedimento, senza riconoscere che il ritardo possa superare l’insanabilità originaria dell’abuso.

Norme richiamate

  • artt. 20, 21 e 65 d.lgs. n. 82/2005

    Tale modalità di formazione e deposito dell’atto non consente di ritenere soddisfatti i requisiti minimi di certezza della provenienza, riferibilità soggettiva e valida imputazione dell’atto ai ricorrenti, in violazione delle disposizioni richiamate dall’Ufficio e segnatamente degli artt. 20, 21 e 65 del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

    Le disposizioni sul documento informatico e sulla sottoscrizione sono applicate nel senso che il deposito di una copia scansionata priva di firma digitale qualificata e di documenti idonei a identificare i sottoscrittori non assicura la provenienza e l’imputabilità del ricorso.

  • art. 38 d.P.R. n. 445/2000

    Tale modalità di formazione e deposito dell’atto non consente di ritenere soddisfatti i requisiti minimi di certezza della provenienza, riferibilità soggettiva e valida imputazione dell’atto ai ricorrenti, in violazione delle disposizioni richiamate dall’Ufficio e segnatamente degli artt. 20, 21 e 65 del d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000.

    Nel caso esaminato, le modalità di formazione e deposito non assicurano la riferibilità soggettiva dell’atto ai ricorrenti, anche per l’assenza dei documenti di riconoscimento indicati nella relazione.

  • art. 17-bis l. n. 241/1990

    Invero, il problema del parere paesaggistico è recessivo, perché l’istanza di sanatoria è a monte inammissibile e il silenzio-assenso non potrebbe sanare un intervento vietato dalla legge perché realizzato in zona di inedificabilità assoluta.

    Il silenzio-assenso sull’atto di assenso della Soprintendenza non può rendere legittima o sanabile un’opera che la legge esclude dalla sanatoria.

  • art. 24 l.r. n. 15/2004

    La Corte Costituzionale con la detta sentenza ha rilevato che la normativa siciliana, lungi dal costituire una norma di interpretazione autentica, avesse invece un effetto innovativo giacché consentiva, retroattivamente, di ampliare i termini di applicabilità del terzo condono, rendendolo praticabile anche per quelle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa.

    L’art. 24, quale disciplina regionale di recepimento del terzo condono, non può essere ampliato retroattivamente mediante una disposizione presentata come interpretativa ma avente effetto innovativo, nei termini censurati dalla Corte costituzionale.

  • art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021

    La Corte Costituzionale con la detta sentenza ha rilevato che la normativa siciliana, lungi dal costituire una norma di interpretazione autentica, avesse invece un effetto innovativo giacché consentiva, retroattivamente, di ampliare i termini di applicabilità del terzo condono, rendendolo praticabile anche per quelle opere realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa.

    La disposizione, dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022 secondo quanto riportato nel parere, non era una norma di interpretazione autentica e produceva un ampliamento retroattivo dell’ambito del terzo condono.

  • art. 2033 c.c.

    Una volta intervenuto il diniego definitivo della sanatoria, viene meno il titolo legale che giustifica il versamento delle suddette somme e la relativa controversia assume natura meramente patrimoniale, riguardando un diritto soggettivo alla restituzione di somme indebite, senza che residui alcun potere discrezionale in capo alla Pubblica Amministrazione.

    La pretesa di restituzione di oblazione e oneri, dopo il diniego definitivo della sanatoria, è qualificata come azione di ripetizione dell’indebito e riguarda un diritto soggettivo, non l’esercizio di un potere amministrativo.

  • art. 6 CEDU

    I ricorrenti sostengono che la protrazione del procedimento per oltre vent’anni avrebbe leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare; sarebbe stato compromesso il diritto al pacifico godimento dei beni; sarebbe stato violato il diritto a una decisione entro un termine ragionevole e che il ritardo amministrativo avrebbe determinato un sacrificio sproporzionato e un vulnus alla certezza del diritto.

    La disposizione è invocata dai ricorrenti per la durata del procedimento; il parere non sviluppa un’autonoma interpretazione della garanzia, ritenendo comunque che il ritardo non possa superare la preclusione legale alla sanatoria.

  • art. 8 CEDU

    I ricorrenti sostengono che la protrazione del procedimento per oltre vent’anni avrebbe leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare; sarebbe stato compromesso il diritto al pacifico godimento dei beni; sarebbe stato violato il diritto a una decisione entro un termine ragionevole e che il ritardo amministrativo avrebbe determinato un sacrificio sproporzionato e un vulnus alla certezza del diritto.

    La disposizione è richiamata dai ricorrenti a sostegno della censura relativa alla vita privata e familiare; il parere esclude che l’inerzia possa consolidare un titolo in contrasto con un divieto legale assoluto.

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    I ricorrenti sostengono che la protrazione del procedimento per oltre vent’anni avrebbe leso il diritto al rispetto della vita privata e familiare; sarebbe stato compromesso il diritto al pacifico godimento dei beni; sarebbe stato violato il diritto a una decisione entro un termine ragionevole e che il ritardo amministrativo avrebbe determinato un sacrificio sproporzionato e un vulnus alla certezza del diritto.

    La disposizione è invocata per lamentare la lesione del pacifico godimento dei beni, ma il parere non ne offre una lettura autonoma e ribadisce che l’affidamento non può prevalere sulla preclusione legale alla sanatoria.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario deve recare una sottoscrizione valida che consenta di imputare con certezza l’atto al ricorrente; il caricamento telematico tramite credenziali SPID di un depositante che agisce come mero domiciliatario non supplisce alla mancanza della firma né attribuisce al depositante un potere rappresentativo non conferito.
  • Il silenzio-assenso relativo a un parere endoprocedimentale non può produrre un esito favorevole incompatibile con una preclusione legale sostanziale che rende l’intervento non assentibile.
  • L’inerzia prolungata dell’amministrazione e l’incasso di somme connesse a una domanda di sanatoria non possono consolidare un affidamento idoneo a superare un divieto legale assoluto o a rendere sanabile un abuso originariamente insanabile.
  • La domanda di restituzione di somme versate per una sanatoria definitivamente negata, quando attiene alla ripetizione dell’indebito e non all’esercizio di un potere amministrativo, ha natura patrimoniale e riguarda un diritto soggettivo; non è una domanda demolitoria ammissibile nel ricorso straordinario.

Diniego di sanatoria edilizia per immobile in area vincolata

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato un ricorso straordinario contro il diniego del Comune di San Giovanni La Punta di una domanda di condono edilizio presentata nel 2004. La controversia riguardava un’abitazione abusiva con piano terra e sottotetto non residenziale, realizzata in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Fatti e motivi del ricorso

Il diniego, prot. n. 48019 del 9 dicembre 2025 e notificato il 23 dicembre 2025, ha respinto la domanda di sanatoria presentata ai sensi della l. n. 326/2003, richiamando il vincolo paesaggistico e la mancanza del parere della Soprintendenza. I ricorrenti hanno lamentato carenze istruttorie, invocato il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 e dedotto che l’inerzia ultraventennale, unita all’incasso di oltre 15.000 euro tra oblazione e oneri, avesse ingenerato un affidamento meritevole di tutela. Hanno inoltre invocato gli artt. 8 e 6 CEDU e l’art. 1 del Protocollo n. 1 per la durata del procedimento e il pregiudizio al godimento del bene. In subordine hanno chiesto la restituzione delle somme versate, con interessi.

Nullità del ricorso per difetto di sottoscrizione

Il Collegio ha rilevato in via preliminare la nullità dell’atto introduttivo. Il ricorso era stato caricato sul portale come copia scansionata della sottoscrizione dei ricorrenti, senza firma digitale qualificata né documenti di riconoscimento. Queste modalità, alla luce degli artt. 20, 21 e 65 d.lgs. n. 82/2005 e dell’art. 38 d.P.R. n. 445/2000, non assicuravano la certezza della provenienza e la valida imputazione dell’atto.

Il deposito era stato materialmente eseguito dalla domiciliataria, non indicata come procuratrice speciale munita di autonomo potere rappresentativo. L’accesso al portale tramite SPID non poteva quindi sostituire la sottoscrizione valida dei ricorrenti né sanare il difetto genetico dell’atto.

Inammissibilità della domanda restitutoria

La domanda subordinata di restituzione di oblazione e oneri è stata ritenuta inammissibile nel ricorso straordinario, in quanto non ha natura demolitoria. Il Collegio ha inoltre rilevato il difetto di giurisdizione: dopo il diniego definitivo della sanatoria, la controversia sulla restituzione delle somme assume natura patrimoniale e riguarda il diritto soggettivo alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., senza residui poteri discrezionali dell’amministrazione.

Insanabilità dell’abuso e infondatezza nel merito

Il Collegio ha ritenuto comunque infondato il ricorso nel merito. L’opera comporta una nuova e significativa volumetria in un’area gravata da vincolo paesaggistico preesistente e ricade, secondo il parere, in un’ipotesi di insanabilità legislativa; il diniego comunale è pertanto qualificato come atto dovuto e vincolato.

Il parere richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, l.r. n. 19/2021. La disposizione, pur presentata come interpretazione autentica dell’art. 24 l.r. n. 15/2004, aveva invece effetto innovativo, ampliando retroattivamente l’ambito del terzo condono e rendendolo praticabile anche per opere realizzate in aree sottoposte a vincolo di inedificabilità relativa.

Silenzio-assenso e affidamento

La questione del parere paesaggistico è stata considerata recessiva: il silenzio-assenso invocato ai sensi dell’art. 17-bis l. n. 241/1990 non può sanare un intervento precluso dalla legge. Per la stessa ragione, l’inerzia ultraventennale del Comune e la riscossione delle somme non possono consolidare un vantaggio contrario a una preclusione legale assoluta. Il parere conclude quindi che né il silenzio-assenso né il legittimo affidamento possono rendere assentibile una domanda radicalmente inammissibile.

Conclusione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso il parere che il ricorso sia nullo, in parte inammissibile e, per il resto, infondato.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamentoRiparto di giurisdizione

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