Cassazione Civile, Ordinanza n. 23289/2026 del 15/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un consorzio di bonifica aveva emesso due inviti al pagamento per contributi consortili relativi a opere irrigue per gli anni 2019 e 2020, recapitati a mezzo posta ordinaria. La destinataria aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario deducendo, principalmente, il difetto di motivazione e, in subordine, l’assenza del presupposto impositivo per mancanza di un valido piano di classifica e l’infondatezza della pretesa. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per vizio di motivazione. In appello il consorzio aveva sostenuto la legittimità dell’atto e la corretta motivazione degli avvisi; la contribuente aveva eccepito, tra l’altro, la tardività dell’appello e la carenza di legittimazione del consorzio per effetto della riforma regionale dei consorzi di bonifica. La corte d’appello tributaria ha dichiarato inammissibile l’appello. In cassazione il consorzio ha proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e decisione a sorpresa, per aver rilevato d’ufficio l’asserita inesistenza del consorzio e la violazione del contraddittorio; 2) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992, perché l’avviso di pagamento non sarebbe autonomamente impugnabile per vizi formali; 3) violazione dell’art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c. per mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo; 4) erronea applicazione della normativa regionale siciliana e del regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, perché la riforma del 2014 non avrebbe estinto il consorzio territoriale; 5) errata qualificazione del rapporto tra consorzio soppresso e consorzio regionale come mandato senza rappresentanza, con contestazione della delega di riscossione e del potere impositivo. La resistente ha chiesto il rigetto, sostenendo che il consorzio fosse ancora legittimato nella fase transitoria e che, in ogni caso, l’appello fosse tardivo perché la sentenza di primo grado era stata notificata e l’appello proposto oltre il termine breve.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha accolto la questione preliminare di tardività dell’appello originario. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado fosse stata notificata il 18 ottobre 2022 e che l’appello fosse stato proposto solo il 26 febbraio 2023, quindi oltre il termine breve di sessanta giorni. Ha applicato il principio secondo cui, quando la sentenza è notificata, non opera il termine lungo di cui all’art. 38 d.lgs. 546/1992; di conseguenza l’appello era inammissibile. Per tale ragione la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’appello e compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Viene richiamato quale parametro della censura di nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
È evocato dal ricorrente per sostenere la necessità del previo contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio; la Corte, però, decide la causa su una diversa ragione processuale assorbente.
È invocato per denunciare ultrapetizione e decisione su questione non dedotta dalle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente per estendere al processo tributario le garanzie del contraddittorio processuale civile.
Norma invocata per sostenere che l’avviso di pagamento non sarebbe tra gli atti tipicamente impugnabili; la censura non viene esaminata per l’assorbente tardività dell’appello.
Richiamato in relazione al termine per impugnare gli atti tributari e alla dedotta tardività del ricorso introduttivo.
Invocato per ripartire l’onere della prova sulla tempestività dell’impugnazione e sulla data di conoscenza dell’atto.
art. 13 l.r. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
Richiamato quale disposizione della riforma regionale dei consorzi di bonifica; la Corte d’appello l’aveva interpretata in senso estintivo, ma la Cassazione non decide su questo punto perché accoglie la tardività dell’appello.
art. 19, commi XII e XIII, Regolamento di organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
Richiamato dal ricorrente per sostenere la perdurante operatività dei consorzi territoriali nel periodo transitorio.
art. 97, commi 2 e 3, Cost.
Evocato dal ricorrente a sostegno della legittimità dell’assetto organizzativo e della delega di funzioni.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa nel giudizio tributario.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e della motivazione.
Richiamati dal ricorrente nel quadro delle censure sulla legittimazione processuale e sugli effetti della sentenza.
artt. 49, 50 e 52 d.lgs. 546/1992
Richiamati dal ricorrente per il regime delle impugnazioni nel processo tributario.
Richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come mandato senza rappresentanza.
Invocato dal ricorrente nel tentativo di sostenere la nullità dell’atto per carenza assoluta di potere.
art. 38, commi 2 e 3, d.lgs. 546/1992
La Corte ne dà interpretazione letterale: il termine lungo opera solo se la sentenza non è stata notificata; se la notifica della sentenza è avvenuta, si applica il termine breve di sessanta giorni per proporre l’impugnazione.
art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.
È la base della cassazione senza rinvio quando la Corte accerta che l’appello era inammissibile.
Richiamato nel ragionamento sulle questioni processuali fondate e sul giudicato implicito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza di primo grado sia stata notificata, l’appello deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni; la mancata impugnazione entro tale termine comporta l’inammissibilità dell’appello.
- L’art. 38 d.lgs. 546/1992, sul termine lungo per impugnare, opera solo in mancanza di notificazione della sentenza e non quando la notifica sia avvenuta, anche se vi siano contestazioni sul successivo deposito dell’originale notificato.
- L’accertamento della tardività dell’appello, ove basato su date incontestate di notificazione della sentenza e di proposizione del gravame, è questione processuale assorbente che rende inutile l’esame dei motivi di merito del ricorso per cassazione.
- Quando l’appello è inammissibile per tardività, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la sentenza impugnata e dichiarare essa stessa l’inammissibilità del gravame.
- La qualificazione della posizione processuale dell’ente e le questioni sulla legittimazione o sulla successione tra enti restano recessive rispetto alla verifica preliminare dell’osservanza del termine di impugnazione, se quest’ultima è decisiva e documentata.
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