Cassazione Civile, Ordinanza n. 35881/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2000 e 2001 nei confronti del socio accomandatario di una società in accomandita semplice estinta. La cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 546 del 1992, a seguito di una sentenza della CTP che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi della società avverso gli avvisi di accertamento, giudizio nel quale erano stati evocati anche i soci litisconsorti necessari. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo: che non vi fosse successione diretta del socio nei debiti sociali in presenza di avviso di accertamento notificato a società estinta; che fosse necessario notificare al socio un autonomo avviso di accertamento, mai notificato; che fosse decorso il termine di cui all’art. 25, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973; e che la sentenza della CTP fosse estranea al contribuente. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2313, 2324, 2740, 2943 e 2945 c.c., assumendo che la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione degli avvisi precludeva ogni questione sulla notifica e che il socio accomandatario rispondeva comunque dei debiti sociali senza necessità di un autonomo avviso; 2) violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2313, 2324 e 2909 c.c. e dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973, contestando che il socio non fosse parte del giudizio sull’accertamento, essendo invece il contraddittorio esteso anche a lui; 3) violazione degli artt. 2313, 2324 e 2909 c.c., per non essere decorso il termine prescrizionale/decadenziale nei confronti del socio accomandatario.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente tutti e tre i motivi. Ha affermato che, essendo passata in giudicato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione degli avvisi di accertamento proposta dalla società, non poteva più porsi in discussione la validità della notifica degli avvisi per effetto dell’estinzione della società; tale statuizione spiega effetti anche nei confronti dei soci convenuti quali litisconsorti necessari, compreso il socio destinatario della cartella. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cartella di pagamento può essere legittimamente notificata ai soci anche in mancanza di previa notifica dell’avviso di accertamento, potendo essi far valere le proprie difese impugnando la cartella, salvo che non abbiano potuto contestare l’atto presupposto. Infine, ha ritenuto erroneo il richiamo della CTR all’art. 25, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 602 del 1973, perché la cartella era stata emessa ex art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in pendenza di sentenza di primo grado non definitiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per affermare la responsabilità del socio accomandatario per i debiti sociali
richiamato per la disciplina della responsabilità del socio e degli effetti verso i soci rispetto ai debiti della società
invocato a sostegno della responsabilità patrimoniale del debitore per le obbligazioni assunte
richiamato nel quadro della pretesa insussistenza della prescrizione/decadenza
richiamato nel quadro degli effetti interruttivi e della decorrenza dei termini
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere la partecipazione del socio litisconsorte necessario al giudizio sull’accertamento
richiamato per il giudicato formatosi sulla sentenza che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
ritenuto erroneamente applicato dalla CTR, poiché la cartella era stata emessa ai sensi dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992
art. 68, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992
base normativa dell’iscrizione a ruolo e della cartella emessa a seguito della sentenza di primo grado non definitiva
art. 68, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come fondamento della cartella emessa in pendenza del giudizio di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto in cassazione
Massime di principio
- La definitività del giudicato formatosi sull’inammissibilità dell’impugnazione dell’atto presupposto preclude di rimettere in discussione, nel giudizio successivo, la validità della notificazione di quell’atto, anche nei confronti dei litisconsorti necessari che siano stati evocati nel relativo processo.
- In materia tributaria, la cartella di pagamento può essere legittimamente notificata al socio per debiti della società anche senza previa notifica di un autonomo avviso di accertamento al socio, purché questi possa far valere le proprie difese impugnando la cartella stessa.
- Quando la cartella è emessa ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 in pendenza di giudizio su sentenza non definitiva, non è pertinente il richiamo ai termini di riscossione ordinari di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 come se si trattasse di riscossione definitiva.
- Il giudicato reso nel processo sull’accertamento, se intervenuto anche nei confronti del litisconsorte necessario, è opponibile al socio e vincola il successivo contenzioso sulla cartella derivata.
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