Cassazione Civile, Ordinanza n. 04380/2026 del 26/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente residente in Italia, pilota di aeromobili dipendente di una compagnia aerea olandese, recuperando a tassazione per l'anno 2015 un maggior reddito di lavoro dipendente di euro 45.347. L'Amministrazione riteneva non applicabili le retribuzioni convenzionali, sostenendo che il personale di volo fosse escluso dal relativo regime in forza dell'art. 5, comma 3 e comma 5, del d.l. n. 317/1987, con conseguente imponibilità del reddito nella misura comunicata dall'autorità fiscale olandese. I giudici di merito avevano accolto la tesi del contribuente. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, comma 8-bis, TUIR, come interpretato dall'art. 5, comma 5, l. n. 88/2001, nonché dell'art. 5, comma 5, d.l. n. 317/1987, sostenendo che tale disciplina escludesse il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali anche ai fini IRPEF.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che l'art. 51, comma 8-bis, TUIR rinvia alle retribuzioni convenzionali definite annualmente dal decreto ministeriale richiamato dall'art. 4, comma 1, d.l. n. 317/1987, ai soli fini della determinazione del reddito imponibile IRPEF dei lavoratori che prestano attività all'estero in via continuativa e in via esclusiva, per oltre 183 giorni nell'arco di 12 mesi. Ha quindi escluso che la disciplina previdenziale di cui all'art. 5, comma 5, d.l. n. 317/1987, che esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in ambito previdenziale, possa essere estesa per interpretazione alla determinazione del reddito imponibile fiscale. Il ricorso è stato rigettato; l'Agenzia è stata condannata alle spese, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e la Corte ha precisato che non si applica alla P.A. l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
individua i soggetti passivi IRPEF secondo il principio della tassazione mondiale dei residenti e dei non residenti con redditi prodotti in Italia o comunque rilevanti secondo la legge
art. 51, comma 8-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti che soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni nell'arco di 12 mesi, si determina sulla base delle retribuzioni convenzionali annualmente fissate
art. 4, comma 1, d.l. 31 luglio 1987, n. 317
costituisce il parametro normativo per la definizione annuale delle retribuzioni convenzionali mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
art. 5, comma 3, d.l. 31 luglio 1987, n. 317
"le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 a 4 non si applicano […] ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'articolo 1, comma 2"
la Corte nega che tale previsione, richiamata dall'Agenzia, valga a escludere il personale di volo dal regime fiscale delle retribuzioni convenzionali, poiché la norma opera in ambito previdenziale
art. 5, comma 5, d.l. 31 luglio 1987, n. 317
esclude il personale di volo dal beneficio delle retribuzioni convenzionali solo nell'ambito previdenziale e non può essere esteso in via interpretativa al reddito imponibile IRPEF
art. 5, comma 5, l. n. 88/2001
richiamato dall'Agenzia quale disposizione interpretativa/sistematica, ma ritenuto non idoneo a sovvertire la distinzione tra ambito previdenziale e fiscale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del motivo di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la condanna alle somme in caso di rigetto
richiamato per il deposito di memoria da parte del contribuente
utilizzato per la condanna dell'Agenzia al pagamento di una somma ulteriore e di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte precisa che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato, per il meccanismo della prenotazione a debito
Massime di principio
- La disciplina delle retribuzioni convenzionali per il lavoro dipendente prestato all'estero, prevista ai fini IRPEF dall'art. 51, comma 8-bis, TUIR, opera autonomamente rispetto alle regole previdenziali e non può essere compressa o esclusa per effetto di disposizioni dettate per un diverso ambito.
- Le norme che escludono determinate categorie di lavoratori dal beneficio delle retribuzioni convenzionali in materia previdenziale non sono automaticamente estensibili alla determinazione del reddito imponibile fiscale, se la lettera e la ratio delle disposizioni non lo consentono.
- Quando il lavoratore dipendente residente presta attività all'estero in via continuativa e in via esclusiva, per un periodo superiore a 183 giorni in dodici mesi, il reddito imponibile IRPEF va determinato secondo le retribuzioni convenzionali annualmente fissate dal decreto ministeriale richiamato dal TUIR, anche se appartiene al personale di volo.
- In sede di legittimità, la violazione di legge dedotta ex art. 360, n. 3, c.p.c. non può essere accolta se il ricorrente pretende un'estensione interpretativa di una disciplina settoriale oltre il suo ambito normativo di riferimento.
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