Sentenza del 08/08/2024 n. 22513 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza della C.T.R. Campania n. 2294/5/2022, depositata il 4 marzo 2022, che aveva confermato il rigetto dell’impugnazione dell’avviso di accertamento IMU 2014, pronunciato dalla C.T.P. di Avellino con sentenza n. 762/5/2020. Con il primo motivo ha denunciato nullità per motivazione apparente, sostenendo che la C.T.R. aveva escluso l’esenzione senza esaminare adeguatamente le sue argomentazioni. Con il secondo ha contestato il diniego dell’esenzione IMU prevista per immobili di consorzi tra enti territoriali destinati esclusivamente a compiti istituzionali, affermando che composizione e finalità del Consorzio ne consentivano l’applicazione. Con il terzo ha sostenuto che, per l’IMU, rilevasse il possesso sostanziale dei lotti da parte delle imprese assegnatarie, benché il prezzo fosse ancora in pagamento con patto di riservato dominio, e non la titolarità formale della proprietà.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la motivazione della sentenza d’appello, letta insieme al rinvio per relationem alla decisione di primo grado, supera il minimo costituzionale; inoltre, la soluzione giuridica adottata era corretta. Il secondo motivo è infondato: l’esenzione richiede che gli immobili siano destinati esclusivamente e direttamente a compiti istituzionali e che ricorrano i requisiti previsti per i consorzi; non copre l’attività economica o commerciale svolta dall’ente. Nel caso concreto, l’attività del Consorzio generava corrispettivi e non era attività istituzionale esente. Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui prospetta un titolo di assegnazione diverso da quello accertato dai giudici di merito, e infondato per il resto: il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale, non il mero detentore qualificato; nell’anno 2014 la proprietà dei beni era ancora del Consorzio, in attesa del pagamento dell’ultima rata. Il Consorzio è stato condannato a rifondere al Comune € 200 per esborsi ed € 4.000 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 504/1992
Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall'ente locale fa conseguire l'esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica. L'esenzione prevista dall' art. 7 , comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 504 del 1992 si applica per gli immobili posseduti da enti "destinati esclusivamente a compiti istituzionali", e spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo.
L’esenzione non deriva dal solo fatto che il proprietario sia un ente pubblico o che l’attività persegua un interesse pubblico. Occorre che l’immobile sia destinato in modo esclusivo, diretto e immediato a compiti istituzionali; l’impiego in attività economiche o la concessione a terzi in cambio di un corrispettivo esclude il beneficio.
Art. 31, comma 18, legge n. 289/2002
È pacifico in giurisprudenza il principio per cui è onere del Consorzio dimostrare tali circostanze e, soprattutto, dimostrare se gli immobili oggetto di imposizione siano esclusivamente destinati all'espletamento di compiti istituzionali o se, invece, rientrino nell'esercizio dell'ordinaria attività industriale e commerciale e, quindi, soggetti a ICI (o ad IMU) al pari di qualsiasi operatore commerciale.
Il Consorzio che invoca l’esenzione deve provare i presupposti richiesti, compresa la destinazione esclusivamente istituzionale degli immobili. La disposizione interpretativa estende il regime ai consorzi contemplati dalla norma, ma non rende esenti gli immobili impiegati nell’attività industriale o commerciale ordinaria.
Art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 23/2011
Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
La disposizione ripropone per l’IMU l’esenzione degli immobili degli enti e consorzi indicati, subordinandola alla destinazione esclusiva ai compiti istituzionali; non basta la natura pubblica dell’ente.
Art. 3 e art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 504/1992
La nozione di "possesso" (richiamata ai fini della definizione del presupposto d'imposta) non può essere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzione qualificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alla definizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che il possesso rilevante deve identificarsi con situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale e possessore in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile.
Ai fini del presupposto IMU, il possesso rilevante è collegato alla proprietà o a un diritto reale di godimento. La disponibilità materiale del bene o la detenzione qualificata, da sole, non rendono soggetto passivo il detentore.
Art. 53 Cost.
La Corte ha escluso che il richiamo alla capacità contributiva modifichi l’individuazione legale del soggetto passivo: la temporanea indisponibilità materiale dell’immobile non esclude l’obbligo del proprietario quando la legge gli attribuisce il presupposto d’imposta.
In disparte ogni considerazione circa la composizione soggettiva del Consorzio ed il fatto che il fine perseguito non potevano integrare, ex se, il diritto all'esenzione reclamata, nella sentenza c'è un rinvio per relationem alla prima sentenza, così che la combinazione delle due pronunce supera il minimo costituzionale e la motivazione non risulta meramente apparente.
La motivazione della sentenza d’appello può essere valutata insieme alla decisione di primo grado quando vi rinvia per relationem; la motivazione combinata è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione e supera il minimo costituzionale.
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell' art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
Quando la censura motivazionale riguarda una questione astratta di diritto, la Cassazione verifica soprattutto la correttezza giuridica della soluzione e può correggere o integrare la motivazione; un difetto motivazionale non è decisivo se l’esito è conforme alla legge.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
visto l' art. 13 , comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 , come modificato dalla legge n. 228 del 2012 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per ottenere l’esenzione IMU prevista per enti e consorzi pubblici non è sufficiente la natura pubblica dell’ente, la composizione pubblica dei consorziati o il perseguimento di un interesse pubblico: va provato che l’immobile sia destinato esclusivamente e direttamente a compiti istituzionali.
- Gli immobili utilizzati nell’attività economica o commerciale dell’ente, compresa la concessione a terzi dietro corrispettivo, non sono esenti solo perché l’attività si svolge nell’ambito di una finalità pubblica più ampia.
- Ai fini dell’IMU, la soggettività passiva compete al proprietario o al titolare di un diritto reale di godimento; la consegna del bene, l’uso o la detenzione qualificata da parte di un assegnatario o promissario acquirente non bastano, di per sé, a trasferire l’obbligo tributario.
- Nelle vendite con riserva di proprietà, finché non si verifica il trasferimento della proprietà secondo il titolo accertato, l’imposta resta a carico del proprietario; l’assegnazione può rilevare diversamente se attribuisce un diritto reale, come il diritto di superficie, per il periodo d’imposta considerato.
- Chi invoca un’esenzione fiscale deve dimostrarne i presupposti concreti, inclusa la destinazione effettiva dell’immobile; la mera previsione statutaria di finalità istituzionali non prova che ogni bene sia impiegato esclusivamente per tali finalità.
- In Cassazione non è possibile fondare una censura di violazione di legge su una ricostruzione del titolo contrattuale diversa da quella accertata dai giudici di merito, se non si censura in modo ammissibile tale accertamento.
- La motivazione d’appello può essere letta congiuntamente a quella di primo grado quando vi rinvia; inoltre, se la questione è di diritto e la soluzione è corretta, un difetto della motivazione può risultare irrilevante.
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